Al difensore d’ufficio spetta il rimborso delle spese sostenute per l’escussione dell’assistito

Nel procedimento penale, il difensore d’ufficio ha diritto al rimborso delle spese e dei compensi sostenuti nel vano tentativo di escutere l’assistito e tale rimborso è a carico dell’erario.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 29827/17, depositata il 12 dicembre. Il caso. Un difensore d’ufficio proponeva opposizione avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi, dolendosi del mancato pagamento da parte dell’erario delle spese sostenute nel tentativo di escutere la sua assistita. Il Tribunale di Pisa accoglieva con ordinanza l’opposizione, riconoscendo al legale una cifra ulteriore per le spese e compensi di recupero, nonché accessori. Avverso l’ordinanza il Ministero della Giustizia ricorre per cassazione, dolendosi del riconoscimento di una somma aggiuntiva in favore del difensore d’ufficio, così come disposto dal Tribunale di Pisa. Il rimborso delle spese e dei compensi di recupero. Il Supremo Collegio ribadisce un costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità in base al quale il difensore d’ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese e dei compensi relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine . Pertanto, corretta è stata la pronuncia emessa dal Tribunale di Pisa, essendo tra l’altro l’esperimento della procedura recuperatoria un passaggio obbligatorio per la richiesta della liquidazione del compenso, sicché i relativi compensi non possono restare a carico del professionista, ma devono rientrare fra quelli rimborsabili dall’erario . La Corte dunque rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 26 ottobre – 12 dicembre 2017, n. 29827 Presidente D’Ascola – Relatore Giusti Fatto e diritto Ritenuto che l’Avv. N.R. ha proposto opposizione avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi disposto dal Tribunale di Pisa, lamentando che non erano state poste a carico dell’erario le spese da lui sostenute nel tentativo di escutere l’assistita R.O. , persona insolvibile, di cui l’opponente era difensore d’ufficio in un procedimento penale che il Tribunale di Pisa, con ordinanza in data 3 settembre 2016, ha accolto l’opposizione e, in riforma del decreto impugnato, ha liquidato in favore dell’Avv. N. , per spese e compensi di recupero del credito professionale, la complessiva somma di Euro 640, oltre accessori ed oltre ai compensi già liquidati nel decreto opposto che per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale il Ministero della giustizia ha proposto ricorso, con atto notificato il 6 ottobre 2016, sulla base di un motivo che l’intimato ha resistito con controricorso che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato che l’unico motivo di ricorso violazione dell’art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 lamenta che l’ordinanza del Tribunale di Pisa abbia ritenuto che al difensore d’ufficio spettino anche gli onorari per l’attività posta in essere al fine di tentare il recupero coattivo del credito nei confronti della persona assistita che il motivo è manifestamente infondato, giacché, secondo la giurisprudenza di questa Corte Cass., Sez. VI-2, 20 dicembre 2011, n. 27854 Cass., Sez. VI-2, 13 settembre 2012, n. 15394 Cass., Sez. II, 14 ottobre 2014, n. 21691 , il difensore d’ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese e dei compensi relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine che il Collegio intende dare continuità a questo indirizzo, al quale si è conformata la pronuncia del giudice a quo, giacché l’esperimento della procedura recuperatoria costituisce un passaggio obbligato per chiedere la liquidazione del compenso, sicché i relativi compensi non possono restare a carico del professionista, ma devono rientrare fra quelli rimborsabili dall’erario che il ricorso è rigettato che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza che pur essendo l’impugnazione respinta integralmente, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti del Ministero, il quale, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentato dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo Cass., Sez. VI-lav., 29 gennaio 2016, n. 1778 . P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Ministero al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 400 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.