Sospeso dall’albo l’avvocato che non paga i contributi dovuti al COA

La sospensione dell’iscritto dall’Albo, a seguito del mancato versamento dei contribuiti dovuti non comporta una lesione del diritto di difesa dell’interessato che ben può farsi assistere nel ricorso al CNF da altro difensore, non essendo la difesa personale l’unica soluzione percorribile.

Così il Consiglio Nazionale Forense con sentenza n. 140/17, depositata il 10 ottobre. Il caso. Il COA di Roma aveva sospeso l’avvocato dall’esercizio dell’attività professionale a tempo indeterminato per il mancato pagamento da parte dello stesso dei contributi annuali dovuti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, ai sensi dell’art. 29, comma 6, l .n. 247/2012 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense . Avverso la decisine l’avvocato ha proposto ricorso al CNF. lamentando l’illegittimità del provvedimento e incostituzionalità dell’art. 29 l. n. 247/2012. Obbligo di contribuzione gravante sugli iscritti. Il CNF ha osservato che, ai sensi dell’articolo oggetto di contestazione, coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo richiesto sono sospesi previa contestazione dell’addebito e loro personale convocazione. Inoltre, come recentemente affermato dalla Sezioni Unite delle Corte di Cassazione, la disposizione è esecutiva sino alla revoca della stessa per effetto del pagamento dei contribuiti dovuti Cass. sez. Unite n. 7666/17 . Il CNF ha precisato che la sospensione dell’avvocato per il mancato pagamento dei contribuiti non ha natura disciplinare e per questo è differente rispetto alla posizione dell’avvocato nei cui confronti sia stata applicata la sanzione disciplinare della sospensione. In ragione del fatto che la prima è volta a garantire l’obbligo di contribuzione gravante sugli iscritti, mentre, la seconda è volta a sanzionare un illecito disciplinare. Diritto di difesa. Inoltre il CNF ha aggiunto che la decisione di sospendere l’avvocato dall’iscrizione all’Albo non determina nessuna violazione del diritto di difesa, in quanto lo stesso potrà farsi difendere da un altro avvocato. In relazione al fatto che la difesa personale non è l’unica soluzione ed essendo indubbio che l’iscritto sospeso mantenga inalterata la facoltà di comparire dinnanzi al Consiglio e di interloquire personalmente . Per queste ragioni il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato il ricorso.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza 27 aprile – 20 ottobre 2017, n. 140 Presidente Picchioni – Segretario Masi Fatto Con ricorso 18/2/2016 l’avv. [ ricorrente ], nato a Palmi il 1/7/1944, impugnava la delibera 28/1/2016 del C.O.A. di Roma - pronunciata in esito al procedimento ex art. 29 comma 6 L. n. 247/2012 - con la quale gli era stata inflitta la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mancato pagamento dei contributi annuali dovuti al Consiglio dell’Ordine per € 500,00 dall’anno 2013 all’anno 2015. All’udienza del 28/ l/2016 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, così letteralmente aveva provveduto Udita la relazione del Consigliere Tesoriere, vista la Delibera del 28/1/2016 con la quale all'avv. [ ricorrente ], nato il [ omissis ] a [ omissis ] è stato aperto un procedimento di sospensione dall’esercizio della professione forense per mancato pagamento dei contributi annuali dovuti al Consiglio dell’Ordine per Euro 500,00 dal 2013 al 2015 considerato che l'avv. [ ricorrente ] non ha provveduto al pagamento dei contributi come sopra indicati, lo ha sospeso dall'esercizio della professione a tempo indeterminato per mancato pagamento dei contributi annuali con delibera immediatamente esecutiva art. 29 comma 6 L. 247/2012 ”. Tale delibera veniva notificata con PEC dell’8/2/2016 ed avverso la stessa l’avv. [ ricorrente ] in data 23/2/2016 proponeva ricorso al C.N.F. affidandosi ai seguenti motivi l nullità formale dell’atto notificato 2 illegittimità del Provvedimento e incostituzionalità dell’alt. 29 c.6 L. 247/2012. In via cautelare ed urgente chiedeva l’immediata sospensione dell’esecutorietà del provvedimento impugnato e concludeva per la declaratoria di nullità dell'intero procedimento notificatorio e del provvedimento impugnato per i motivi dedotti. In subordine chiedeva l’annullamento dell`impugnata decisione per tutti gli altri motivi evidenziati, anche alla luce dell'eccepita incostituzionalità, previa sospensione dell’esecutorietà del provvedimento da adottarsi in via cautelare ed urgente riservandosi di agire per il risarcimento dei danni. In data 25 luglio 2016 il ricorrente provvedeva a sanare la morosità e in pari data il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma revocava la delibera di sospensione con decorrenza 26 luglio 2016. Di tanto veniva dato atto sia in sede di costituzione da parte del C.O.A. di Roma che dallo stesso ricorrente il quale in udienza ha insistito per l’accoglimento del ricorso sulla scorta di un proprio perdurante interesse ad annullare l’atto ritenuto illegittimo. Diritto Il ricorso è infondato e deve essere respinto, non potendosi dichiarare la cessazione della materia del contendere alla luce del perdurante interesse invocato dal ricorrente. Quanto al primo motivo va osservato che la delibera del C.O.A. di Roma era stata regolarmente notificata in copia autentica, tale dichiarata dal competente Consigliere Segretario. La certificazione rilasciata dal Consigliere Segretario è idonea a comprovare la conformità del provvedimento pur in mancanza, nella copia notificata, della firma in originale del Presidente e del Segretario C.N.F. n. 42/2012 . In ordine alle altre eccezioni sollevate dal ricorrente non può che richiamarsi il principio enunciato anche recentemente dalle SSUU in relazione all’art. 29 comma 6 della legge n. 247/2012, a mente del quale Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell’addebito e loro personale convocazione, dal Consiglio dell’Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento”. Le SSUU n. 7666/2017 hanno osservato che tale disposizione prevede che la sospensione sia esecutiva sino alla revoca della stessa per effetto del pagamento dei contributi dovuti. Ed ulteriormente che non possa dubitarsi che essa sia costituzionalmente illegittima atteso che proprio la precisazione, come per il passato, che la sospensione disposta ai sensi delle citate leggi non ha natura disciplinare, consente di ritenere differente la posizione dell’avvocato sospeso per mancato pagamento dei contributi dovuti da quella dell’avvocato nei cui confronti sia stata applicata la sanzione disciplinare della sospensione. La prima, è volta a garantire l’esecuzione dell’obbligo di contribuzione gravante in carico agli iscritti mentre la seconda, è volta a sanzionare un illecito, e quindi attratta, in una logica di maggiori garanzie, nell’ambito dell’applicazione della sospensione della esecutività della misura disposta dal C.O.A. La sospensione dell’iscritto dall’Albo, a seguito del mancato versamento dei contributi dovuti non comporta una lesione del diritto di difesa dell’interessato che ben può farsi assistere nel ricorso al C.N.F. da altro difensore, non costituendo la difesa personale l’unica soluzione percorribile ed essendo indubbio che l’iscritto sospeso mantenga inalterata la facoltà di comparire dinnanzi al Consiglio e di interloquire personalmente. Il che è appunto quanto accaduto nella fattispecie. Il ricorso deve quindi essere respinto. P.Q.M. visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso. Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.