Prededuzione per l’onorario dell’avvocato che assiste la parte nella procedura di sovraindebitamento

Con il provvedimento del 16 novembre 2017, n. 2771 il Tribunale di Napoli, sezione volontaria giurisdizione, ha avuto modo di intervenire su un aspetto cruciale per il successo delle procedure di sovraindebitamento.

Si tratta cioè delle procedure previste dalla l. n. 3/2012 pensate per il debitore non fallibile che può presentare, ricorrendone i vari presupposti, un piano del consumatore, un accordo di composizione della crisi o, da ultimo, una domanda di liquidazione del patrimonio al fine di porre rimedio alla propria situazione di sovraindebitamento e, in ipotesi, confidare in un suo esdebitamento. Costo della procedura. Ebbene, la legge ha previsto che il debitore non fallibile può avviare una di queste procedure rivolgendosi ad un Organismo di Composizione della crisi OCC ovvero chiedere al giudice la nomina di un professionista che svolga le funzioni dell’OCC. In ogni caso sia la legge che il decreto ministeriale e, cioè, il d.m. 20 settembre 2014, n. 202 prevedono che l’attività dell’OCC – che è attività complessa sommando in sé l’attività di ausilio del debitore e quella di verifica” dei dati forniti dal debitore stesso - debba essere remunerata. Oltre al compenso, spetta all’OCC il rimborso, ovviamente, delle spese effettivamente sostenute in relazione alla procedura oltre ad un rimborso forfettario delle spese generali sopportate. Sul punto l’art. 14 d.m. n. 202/2014 prevede che la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha luogo o sulla base dell’accordo con il debitore oppure secondo le disposizioni dello stesso decreto che richiama la necessità di valutare l'opera prestata, i risultati ottenuti, il ricorso all'opera di ausiliari, alla sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, alla complessità delle questioni affrontate, al numero dei creditori e alla misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione. Peraltro, in base al quinto comma l’ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l’ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000 . Il trattamento preferenziale dei costi dell’OCC. Orbene, una volta chiarito che l’OCC ha diritto ad un compenso sul quale poter prevedere anche un acconto e al rimborso delle spese, l’art. 13, comma 4- bis e l’art. 14- duodecies l. n. 3/2012 prevedono che i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti . Assistenza dell’avvocato. Una volta chiarito questo aspetto, un ulteriore problema molto avvertito nella pratica quotidiana è quello della sorte dell’onorario dell’avvocato che assiste la parte nell’ambito del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento. Orbene, a mio avviso, non può essere messa in dubbio la circostanza che nei procedimenti di cui alla l. n. 3/2012 ed in particolare con riferimento al ricorso per l’omologazione del piano, dell’accordo o dell’avvio della liquidazione del patrimonio oltre che all’eventuale domanda di nomina del professionista facente funzione di OCC l’assistenza tecnica sia obbligatoria. Ed infatti, la regola generale prevista dal codice di procedura civile è l’assistenza tecnica obbligatoria per tutte le domande giudiziarie salvo che non sia diversamente disposto e qui non lo è . Del resto non vi può essere dubbio che siamo in presenza di una domanda giudiziaria esecutiva avendone tutte le caratteristiche ad esempio ha gli effetti del pignoramento . Ne deriva che l’onorario dell’avvocato che ha svolto la sua attività anche laddove per avventura sia svolta in quei Tribunali che ammettono la costituzione personale della parte o addirittura il ricorso presento dall’OCC che però a mio avviso non può presentarlo neppure se delegato allo scopo perché i compiti sono diversi deve trovare un corretto inquadramento al fine di ottenere una soddisfazione che altrimenti sarebbe, diciamo, assai difficoltosa, visto lo stato di crisi. Il trattamento preferenziale dell’onorario dell’avvocato. E questo corretto inquadramento – anche in ragione dell’importanza dell’assistenza qualificata della parte in questo procedimento cui non può supplire, come si potrebbe ritenere, l’OCC che presenta profili di complessità non indifferenti – non può che essere che quello dell’art. 13, comma 4- bis e dall’art. 14- duodecies che abbiamo prima ricordato. Ed è proprio su questo aspetto che il provvedimento del Tribunale di Napoli merita di essere positivamente segnalato. Ed infatti, nell’omologare il piano del consumatore il Tribunale ha affermato che nulla osta, infine alla fattibilità del piano, la previsione del pagamento in prededuzione della somma pari ad Euro 10.500,00 quali compensi al professionista incaricato e agli avvocati costituiti, vista la natura pattizia della previsione nonché l’operato degli stessi che è evidentemente strumentale alla omologazione del piano del consumatore .

Tribunale di Napoli, sez. Volontaria Giurisdizione, ordinanza 14 – 16 novembre 2017, n. 2771 Giudice delegato Graziano Osserva Il piano del consumatore, come originariamente proposto e successivamente integrato dalla parte stante omissis , prevede a fronte di una residua esposizione debitoria ammontante ad Euro 263.758,44 oltre Euro 10.500,00, in prededuzione, quali compensi del professionista incaricato e degli avvocati costituiti , la estinzione del debito nel tempi e con le modalità di seguito indicate Estinzione del debito in 15 anni con previsione a dell'integrale pagamento dei debiti in prededuzione, per la complessiva somma di Euro 10.100,00, nel termine di sei mesi dall'omologazione b della defalcazione del 50% del debito residuo con il pagamento di complessivi Euro 185.360,86 comprensivi dell'importo di Euro 10.500,00 quali compensi per il professionista incaricato e gli avvocati costituiti . c e quindi il soddisfacimento del debiti contratti con le cadenze qui in dettaglio riportate Arco temporale Importo complessivo residuo Dal 1 al 9 mese Euro 162.914,89 Dal 10 al 18 mese Euro 150.368,02 Dal 19 al 29 mese Euro 137.849,82 Dal 30 al 35 mese Euro 130.043,10 Dal 36 al 41 mese Euro 122.207,62 Dal 42 al 46 mese Euro 115.355,02 Dal 47 all'88 mese Euro 67.282,40 Dall'89 al 118 mese Euro 34.353,43 Dal 119 al 132 mese Euro 18.611,76 Dal 133 al 189 mese ESTINZIONE Lo sviluppo del piano con l'indicazione di ogni singolo creditore ed il pagamento delle rate mese per mese è contenuto nelle note integrative al piano alle quali si rinvia per relationem costituendo così parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Il plano come proposto ed integrato comprese le note integrative è stato attestato dall'Organismo di composizione della crisi quanto alla sua completezza, sostenibilità e fattibilità, anche in ordine all'alternativa liquidatoria che non è perseguibile in quanto, come opportunamente rilevato, il non risulta intestatario di alcun bene immobile su tutto il territorio nazione come da visure catastali . Ritiene il Tribunale che il piano del consumatore così come proposto possa essere omologato considerato che appare evidente che la parte istante, che assume senza dubbio alcuno la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti della cd. legge sul sovraindebitamento, appare del tutto meritevole per non aver assunto i propri debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero senza aver determinato colposamente il sovraindebitamento in considerazione della natura dei debiti contratti, della sua situazione lavorativa come evolutasi nel tempo il omissis 2001, in qualità di impiegato omissis con retribuzione netta percepita che variava tra gli Euro 3.764,17 ed Euro 4.062,70 ed il 50% circa di essa era rappresentato da bonus su chilometri percorsi, spese di viaggio e diarie. Orbene da 2016, a seguito dell'assegnazione a nuovo personale di parte del portafoglio gestito dal omissis - che si è, di fatto, tradotta in una riduzione dei chilometri percorsi e delle diarie e conseguente calo della retribuzione netta sino ad Euro 2.410,89 - la propria situazione finanziaria ha iniziato ad avere un costante trend negativo come si ricava dalla produzione delle buste paga relative agli anni 2014, 2015 e 2016 nonché delle Certificazioni Uniche relative agli anni 2015, 2016 e 2017 e della posizione di contraente debole nei confronti degli istituti di credito. In particolare quanto alla diligenza nell'assumere le obbligazioni, precisa il professionista incaricato che la parte istante, confidando sull'entità disponibile di reddito, ha ritenuto di poter onorare ogni debito alla scadenza per cui la sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria non è stata causata da una sua condotta colposa bensì da un evento imprevedibile quale la diminuzione dello stipendio, cui si è aggiunto anche un peggioramento dello stato di salute visto che l'istante ha prodotto in atti la valutazione psicodiagnostica redatta dalla Dott.ssa omissis psicologa iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Campania nonché C.T.U. presso il Tribunale di Torre Annunziata dalla quale emerge che il omissis , a seguito delle costrittività organizzative/lavorative subite, ha riportato un disturbo post traumatico da stress cronico. In sostanza la proposta è in linea con la ratio della normativa sul sovraindebitamento, anche con riferimento ai tempi di sua esecuzione che sono compatibili con la età della parte proponente il piano, la sua condizione di dipendente a tempo indeterminato, la sua situazione familiare complessa si veda in atti la cronistoria relativa alle vicende familiari e la volontà di estinguere, sia pure nelle percentuali indicate, ogni posizione debitoria anche quindi quella relativa a creditori cd. minori rispetto ai principali che sono gli istituti di credito indicati in atti. Non osta, infine alla fattibilità del plano, la previsione del pagamento in prededuzione della somma pari ad Euro 10.500,00, quali compensi al professionista Incaricato e agli avvocati costituiti, vista la natura pattizia della previsione nonché l'operato degli stessi che è evidentemente strumentale alla omologazione del piano del consumatore. P.Q.M. Nei termini sopra descritti, e meglio riportati nella proposta sottoscritta da omissis il piano del consumatore va omologato. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis, comma III, della legge n. 3/2012, Il presente provvedimento, comunicato alle parti, deve essere altresì reso pubblico a cura dell'Organismo di composizione della crisi, e nel rispetto della normativa sulla privacy, attraverso la pubblicazione in estratto sul sito www.ilcaso.it.