Responsabile l’avvocato che intraprende l’azione esecutiva senza un titolo valido

E’ responsabilità professionale per l’avvocato che abbia intrapreso un’azione esecutiva senza disporre di un titolo esecutivo valido, con conseguente accoglimento dell’opposizione formulata dal debitore esecutato e condanna del creditore difeso dal legale alle spese del giudizio.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione III Civile, sentenza n. 22848/17 depositata il 29 settembre, respingendo il ricorso di un avvocato, avverso la propria condanna, in sede di appello, al risarcimento per responsabilità professionale ai danni di un cliente. Inammissibili le censure su questioni di mero fatto. Respinte una ad una le doglianze sollevate dal legale, specie laddove esso lamenta, sotto diversi profili, la violazione e falsa applicazione di norme di legge . Trattasi in verità - secondo la Corte Suprema – di motivi esplicitamente concernenti questioni di mero fatto, che per un verso puntano sull’erronea considerazione di elementi istruttori acquisiti, per l’altro, sull’erroneo giudizio compiuto dalla Corte territoriale in ordine alla responsabilità del professionista. Motivi che, come tali, risultano dunque inammissibili in sede di legittimità. Va in proposito ricordato, puntualizzano gli Ermellini, che il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, contenuta nel provvedimento impugnato, della fattispecie astratta disciplinata da una norma di legge, implicante, dunque, un problema interpretativo della stessa. L’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa – come avvenuto nella specie - è viceversa estranea alla esatta interpretazione della norma di legge ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile in sede di legittimità solo, semmai, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Formula e azione esecutiva su sentenza non definitiva errore di Cancelleria non esonera l’avvocato. In ogni caso - precisa la Cassazione – la Corte territoriale, con argomentazioni logiche ed un’adeguata valutazione delle risultanze istruttorie, ha nella specie ritenuto provata la responsabilità del professionista nell’aver richiesto ed ottenuto dalla Cancelleria la formula esecutiva su un provvedimento per legge non esecutivo sentenza penale non definitiva e nell’aver intrapreso l’azione esecutiva sulla base di quel medesimo titolo destinato ad essere invalidato in caso di opposizione dell’esecutato, com’è difatti avvenuto. Ed ha parimenti respinto le censure a suo tempo avanzate dal legale, concernenti la presunta speciale difficoltà dell’azione ex art. 2236 c.c., nonché l’asserita corresponsabilità della Cancelleria nell’apporre la formula esecutiva su un provvedimento per legge non esecutivo. E’ stato difatti correttamente valutato come l’errore della Cancelleria non possa indurre ad obliterare la responsabilità del professionista per averne fatto richiesta e per aver intrapreso l’azione esecutiva sulla base di un titolo invalido .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 5 luglio – 29 settembre 2017, numero 22848 Presidente Travaglino – Relatore Ambrosi Fatti di causa La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 1 luglio 2014 numero 1410, ha rigettato l’impugnazione principale proposta da P.P.A. avverso la decisione del Tribunale di Lucca del 22 ottobre 2012 numero 1894, con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento proposta da Pi.Ma. nei confronti dello stesso P. per responsabilità professionale di questi, consistita nell’aver intrapreso, in qualità di avvocato, un’azione esecutiva per conto del Pi. nei confronti di I.F. senza disporre di un titolo esecutivo valido, con conseguente accoglimento della opposizione formulata da quest’ultimo e condanna dello stesso Pi. alle spese del giudizio, e con la quale era stata accolta anche la domanda di manleva proposta dal P. nei confronti della Compagnia di assicurazioni Zurich la Corte di appello ha, inoltre, accolto l’impugnazione incidentale proposta dal Pi. per il risarcimento di danni ulteriori relativi a compensi e rimborsi spese versati al P. , con conseguente condanna di questi al pagamento dell’importo complessivo di Euro 7.180,60 in luogo dell’importo di Euro 5.423,71 liquidato in prime cure , oltre interessi e spese di lite la Corte, infine, ha dichiarato cessata la materia del contendere tra il P. e la Zurich, con compensazione integrale delle spese tra le parti. Avverso questa decisione P.P.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi. Ha resistito con controricorso Pi.Ma. . In data 5 luglio 2017 il ricorrente ha depositato istanza corredata di documentazione relativa alla intervenuta propria cancellazione volontaria dell’Albo degli avvocati cassazionisti e comunicazione e-mail della fissazione dell’udienza di discussione e chiesto disporsi l’interruzione del giudizio. Ragioni della decisione 1. Prima di esaminare i motivi di ricorso, va rilevato che l’istanza depositata dal ricorrente in data 5 luglio 2017 non è ammissibile difatti, la cancellazione volontaria dall’albo, richiesta, come nella specie, dalla parte che, munita della qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore, sta in giudizio personalmente, non comporta una causa di interruzione del giudizio. In via generale, giova osservare che il giudizio di cassazione, caratterizzato dall’impulso d’ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi di cui all’art. 299 c.p.c. e segg., tenuto conto che tali norme si riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità, e ciò - pur considerato il rilievo delle attività espletabili dagli avvocati delle parti dopo il deposito del ricorso produzione di documenti, integrazione del contraddittorio, partecipazione alla discussione orale, etc. - non contrasta, manifestamente, con l’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., comma 2 e art. 111 Cost., perché il legislatore ben può - nei limiti della ragionevolezza ridurre la rilevanza di eventi che in astratto potrebbero compromettere l’effettività del contraddittorio ciò che avviene anche per il giudizio di merito quanto a vicende quali la rinuncia o la revoca del mandato , ovvero escludere, per il solo giudizio di cassazione, in considerazione delle sue caratteristiche, l’effetto interruttivo collegato ad eventi incidenti, per converso, sul giudizio di merito principio enunciato in un caso di morte del difensore Sez. 1, 15/10/2004 numero 20325 Rv. 578434 - 01 e di sospensione del difensore dall’esercizio della professione Sez. 6 - L, 16/07/2015 numero 14901 Rv. 636241 - 01 . Dal consolidato orientamento appena richiamato deve trarsi la ulteriore conseguenza che a tali evenienze deve pur sempre far fronte la parte, gravata quindi dell’onere di attivarsi secondo l’ordinaria diligenza. In particolare, nel giudizio di legittimità, sotto il profilo di un eventuale problema di effettività del diritto di difesa, la circostanza della particolare esiguità del tempo a disposizione per munirsi di un nuovo difensore che possa partecipare all’udienza con la necessaria preparazione è stata ritenuta senz’altro rilevante Sezioni unite della Corte, sentenza numero 477 del 2006 e sentenza numero 17065 del 2007 , ma non appare in alcun modo riferibile alla fattispecie in esame, poiché l’odierna udienza si è svolta dopo circa sei mesi dalla data in cui la parte, costituita in giudizio personalmente, risulta aver ricevuto comunicazione della propria cancellazione deliberata dall’albo di appartenenza cfr. Comunicazione ricevuta in data 16.12.2016 lasso temporale del tutto adeguato, che esclude in radice la configurabilità di una lesione del diritto di difesa, e del tutto idoneo a consentire agevolmente alla parte di assolvere l’onere di attivarsi con diligenza. Il Collegio non ignora la recente interpretazione, costituzionalmente orientata, dell’art. 301, comma 1, c.p.c., resa da questa Corte a Sezioni unite a garanzia del diritto di difesa della parte rappresentata nel caso di difensore cancellatosi dall’albo secondo tale interpretazione, tra le cause di interruzione del processo morte, radiazione e sospensione del difensore , va ricompresa la cancellazione volontaria del difensore dall’albo nella peculiare ipotesi di notifica dell’atto di appello eseguita presso il difensore domiciliatario, volontariamente cancellatosi dall’albo nelle more del decorso del termine di impugnazione e prima della notifica medesima, in quanto indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla e ormai privo dello ius postulandi. Secondo quanto chiarito dalle stesse sezioni unite, da ciò conseguirebbe la nullità della notifica ove non sanata, retroattivamente, dalla costituzione spontanea dell’appellato o mediante il meccanismo di cui all’art. 291, comma 1, c.p.c. nonché la nullità del procedimento e della sentenza di appello, ma non anche il passaggio in giudicato della decisione di primo grado, con l’ulteriore effetto che il termine di impugnazione non riprenderebbe a decorrere fino al relativo suo venir meno o fino alla sostituzione del menzionato difensore Sez. U 13/02/2017 numero 3702, Rv. 642537 - 02 . Tuttavia anche i principi enunciati nella richiamata fattispecie dalle Sezioni unite non possono essere estesi al caso in esame, tenuto conto della circostanza che la parte ricorrente, munita della qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore, ha deciso di stare in giudizio personalmente al momento della proposizione del ricorso per cassazione e ha deciso, poi, nelle more della fissazione dell’udienza, di cancellarsi volontariamente dall’albo Sez. 5 -, Sentenza numero 4242 del 17/02/2017 Rv. 643211 - 01 . 2. Con il motivo indicato sub lett. a Violazione art. 360 primo comma numero 3 c.p.c. - Nullità della sentenza per violazione del contraddittorio il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, una volta conclusa la fase inibitoria, avrebbe dovuto fissare una o più udienza di trattazione per consentire all’appellante di replicare all’appello incidentale di controparte e alla comparsa di costituzione della Compagnia di assicurazione Zurich e all’eventuale rinnovo di attività istruttoria, ove necessario e che, viceversa, sarebbe stata data la sola possibilità di precisare le conclusioni e depositare memoria conclusionale e di replica, con conseguente violazione del principio del contraddittorio e, conseguente nullità della pronuncia impugnata. La censura è manifestamente inammissibile. Per consolidato orientamento di questa Corte il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, non può limitarsi a specificare solo la singola disposizione di cui si denunzia, appunto, la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti d’operatività di detta violazione v. tra molte Sez. L, 04/04/2005 numero 6972, Rv. 581158 - 01 . Nel caso in esame, il ricorrente si limita a denunciare genericamente la violazione di norme di diritto e la nullità della sentenza senza fornire gli elementi specifici necessari per scrutinare se nella fattispecie in esame sia stato realmente ed irrimediabilmente vulnerato il principio del contraddittorio. In particolare, il ricorrente non rispetta il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione allorquando lamenta la mancata fissazione di una o più udienza di trattazione per consentire all’appellante di replicare all’appello incidentale di controparte, e alla comparsa di costituzione della Zurich e all’eventuale rinnovo di attività istruttoria, ove necessario , senza però fornire alcun accenno sulle modalità temporali né indicare gli estremi per valutare se fosse stata formulata una richiesta in tal senso. 3. Con il motivo indicato sub lett. b Violazione art. 360 c.p.c. primo comma numero 3 e in relazione al 360 bis numero 2 che ne comprova l’esistenza del motivo di ricorso - Nullità della sentenza per violazione del principio di imparzialità il ricorrente si duole che il giudice di appello abbia - a causa della irritazione dell’estensore della sentenza - erroneamente affermato fatti non rispondenti al vero ed in particolare che - l’appellante aveva già definitivamente incassato, a seguito della transazione con la Compagnia di assicurazione, una somma addirittura maggiore di quella riconosciuta in giudizio al Pi. , che, dopo aver chiosato che la Cancelleria potrà anche avere avuto delle colpe nell’aver rilasciato copia della sentenza con formula esecutiva , l’avvocato ha chiesto una formula illegittima, non prevista, e ha intrapreso l’azione esecutiva sulla base di un titolo non previsto nel nostro sistema e ancora che detto volgarmente il cittadino-avvocato può sempre provarsi la colpa non sarà mai sua bensì dell’apparato amministrativo-giudiziario . Tali affermazioni non sarebbero rispondenti al vero tenuto conto, per un verso, che la Compagnia di assicurazioni non ha corrisposto una somma superiore e che la formula esecutiva è formula legittima e la richiamata espressione utilizzata dalla Corte offensiva. Si duole che a provarci sia stato il Pi. depositando la notula omissis perché falsa in quanto relativa a prestazioni inesistenti e di non aver percepito gli importi di Euro 2.830.224 e di Euro 1.284,000. In conclusione, a parere del ricorrente, la non imparzialità della Corte territoriale si desumerebbe dai seguenti fattori dal non aver esaminato il motivo di appello relativo alla notula sopracitata, dal non avere preso in considerazione la eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale, dall’aver condannato l’appellante alla spese del giudizio in misura non certo modesta, senza prevedere una compensazione parziale a fronte del mancato accoglimento dell’asserito ingente danno mora e richiesto da controparte. Fattori tutti che avrebbero imposto la richiesta di astensione ex art. 51 c.p.c. 3.1. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, come correttamente rilevato dal controricorrente, appare incomprensibile la rubrica del motivo in relazione all’evocato art. 360 bis numero 2 c.p.c. ed alla seguente enigmatica proposizione che ne comprova l’esistenza del motivo di ricorso . In secondo luogo, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe viziata da nullità per violazione del principio di imparzialità. Come già chiarito da questa Corte n giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito. Sez. 6 - 5, Ordinanza numero 19959 del 22/09/2014 Rv. 632466 - 01 . 4. Con il motivo indicato sub lett. c Violazione ex art. 360 c.p.c. primo comma numero 3 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 116 c.p.c. il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe considerato come prova documentale dell’avvenuto pagamento delle somme di Euro 2.830.224 e di Euro 1.284,000, le missive dell’allora patrocinatore che invero non contesta nemmeno i relativi incassi che, viceversa avevano ad oggetto un mera richiesta di pagamento e non avrebbe spiegato da dove si ricavano le ammissioni di pagamento del P. stante che dall’interrogatorio formale di questi si evincerebbe tutto il contrario. Non avrebbe inoltre considerato sia quanto accertato dalla sentenza penale di condanna di falsa testimonianza a carico del Pi. sia infine la falsità della fattura omissis come illustrato dalla relazione del geometra Pe. . 5. Con il motivo indicato sub lett. d Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2236 c.c. - La sentenza è viziata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto della responsabilità dell’esponente il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non dice in cosa sarebbe consistita la responsabilità dell’esponente e non avrebbe considerato quanto disposto dall’art. 476 c.p.c. in tema di responsabilità in ordine al rilascio di più di una copia in forma esecutiva secondo cui la responsabilità è individuata non in capo al richiedente, ma al Pubblico ufficiale rilasciante e ad ogni modo, non avrebbe quantificato, a fronte di una pur ravvisata concorrente responsabilità per colpa della Cancelleria, il rispettivo grado di colpa dei soggetti ritenuti colpevoli. 6. Con il motivo indicato sub lett. e Violazione art. 360 primo comma numero 5 c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alle somme riconosciute al Pi. il ricorrente si duole oltre che della mancanza di prova in ordine all’ammontare del danno subito da controparte come rilevato nel terzo motivo di ricorso anche delle somme riconosciute a tale titolo dalla Corte territoriale alla controparte ed in particolare non parla minimamente dell’importo della notula dello Studio omissis sebbene la difesa del P. avesse detto sin dall’atto di appello che detto atto non avesse alcuna attinenza con la procedura esecutiva de qua. Contesta le giustificazioni tardive rese in proposito, a fine del giudizio di appello, dal difensore del Pi. ed insiste nel dedurre la falsità di tale notula. Insiste pure nel ritenere che le missive ritenute dalla Corte di appello come prova dell’avvenuto pagamento dell’importo di Euro 2155,81 relativo ai compensi e alle spese versato dal Pi. al P. - costituirebbero una richiesta di pagamento e non un riconoscimento di avvenuto pagamento e sarebbe erronea anche la deduzione formulata dalla Corte di appello nel ritenere che il P. non avrebbe contestato i relativi incassi in quanto nella comparsa si costituzione in primo grado si negava di aver ricevuto altre somme se non quelle ivi indicate dettagliatamente e ciò era stato ribadito pure nella comparsa conclusionale di appello. Del resto, ciò era emerso anche dall’interrogatorio formale deferito dal Pi. al P. ed a riprova che vi fossero contestazioni in proposito anche dall’ulteriore circostanza consistita nell’aver controparte citato la madre come testimone facendole dichiarare che il pagamento di lire tre milioni era avvenuto in contanti dichiarazioni per le quali sia il Pi. che la madre erano stati condannati in sede penale . 7. I motivi indicati da sub lett. c a lett. e possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro reciproca connessione e sono, per un verso, inammissibili e, per l’altro, infondati. 7.1. Sono inammissibili nella parte in cui lamentano l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione alla luce di quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la riformulazione dell’art. 360, comma 1, numero 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, numero 83, convertito in legge 7 agosto 2012, numero 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente , nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione Sez. Unumero , 7 aprile 2014, nnumero 8053 e 8054, RRvv. 629830 e 629833 v. anche Sez. 6 - 3, 8 ottobre 2014, numero 21257, Rv. 632914 . Non è neppure più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza tenuto conto che il nuovo testo della norma sopra richiamata attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti Sez. 6 - 3, 6 luglio 2015, numero 13928, Rv. 636030, ove è stato esclusa la sopravvivenza del vizio di contraddittoria motivazione anche se fatto valere come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del numero 4 del medesimo art. 360 c.p.c. . Ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 numero 5 c.p.c. - applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012 e dunque anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata il 10 settembre 2014 - il controllo sulla motivazione è dunque possibile solo con riferimento al parametro dell’esistenza e della coerenza, non anche con riferimento a quello della sufficienza e/o della contraddittorietà. Sono inammissibili, inoltre, nella parte in cui denunciano un vizio di omessa pronuncia in quanto il ricorrente non si adegua al modello legale introdotto dal nuovo articolo 360 numero 5 c.p.c e propone, in realtà, la rivalutazione di una congerie di elementi istruttori per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello a cui è motivatamente pervenuto il giudice del merito. Basti precisare al riguardo che tale vizio si configura solo quando manchi qualsiasi statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte sì da dar luogo alla inesistenza di una decisione sul punto per la mancanza di un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto e non può dipendere, pertanto, dall’omesso esame di un elemento di prova Sez. Unumero , 7/04/2014, nnumero 8053 e 8054, RRvv. 629830 e 629833 Sez. L, 29/03/1999 numero 3020, Rv. 524718 - 01 Sez. 2, 23/02/1995 numero 2085, Rv. 490675 - 01 . 7.2. Sono infondati nella parte in cui lamentano, sotto diversi profili, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Invero, seppure formalmente così rubricati, essi trattano esplicitamente di questioni di mero fatto, lamentando, per un verso, l’erronea considerazione di elementi istruttori acquisiti al processo missive del patrocinatore, fattura omissis , sentenza penale per falsa testimonianza nei confronti della controparte e, per l’altro, l’errato giudizio compiuto dalla Corte territoriale in ordine alla responsabilità professionale di P. . In proposito, va ricordato che, secondo la giurisprudenza più che consolidata di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto , consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, contenuta nel provvedimento impugnato, della fattispecie astratta disciplinata da una norma di legge, e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa. L’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è viceversa estranea alla esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa Sez. U, Sentenza numero 10313 del 05 maggio 2006, Rv. 589877 . Dalle doglianze svolte dal ricorrente risulta chiaro che le plurime violazioni di legge sono state lamentate attraverso la contestazione della ricognizione della fattispecie concreta effettuata dalla sentenza impugnata a mezzo delle risultanze di causa. Venendo al caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto, svolgendo corrette argomentazioni logico giuridiche e adeguata valutazione delle risultanze istruttorie, provata la responsabilità del professionista nell’aver richiesto e ottenuto dalla Cancelleria la formula esecutiva su un provvedimento per legge non esecutivo sentenza penale non definitiva e nell’aver intrapreso l’azione esecutiva sulla base di quel medesimo titolo destinato ad essere invalidato in caso di opposizione dell’esecutato come è poi avvenuto nel caso di specie. In merito al richiamato art. 2236 c.c. in tema di soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà ed alla asserita corresponsabilità della Cancelleria nell’aver apposto la formula esecutiva sul titolo, è sufficiente notare che la Corte territoriale, per un verso, ha valutato l’errore commesso dalla Cancelleria nell’apporre la formula esecutiva su un provvedimento per legge non esecutivo, aggiungendo che la pur sussistente responsabilità della Cancelleria non può indurre ad obliterare la responsabilità del professionista per averne fatto richiesta e per aver intrapreso l’azione esecutiva sulla base di un titolo invalido per l’altro, ha accertato la sussistenza della consapevolezza del professionista nell’aver intrapreso un azione esecutiva sulla base di un titolo che non la consentiva, desumendola correttamente dall’aver il P. eccepito - nel corso del giudizio di opposizione - la questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento della disciplina dettata dall’art. 540 c.p.p. rispetto a quella civilistica. 8. Con il motivo indicato sub lett. f Violazione ex art. 360 c.p.c. primo comma numero 3 c.pc. - Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in tema di spese di giudizio, in relazione agli artt. 91, 92, 94 e 96 c.p.c. e alla relativa soccombenza in ordine alle rispettive domande il ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia compensato le spese di lite tra le parti sebbene abbia negato il risarcimento del danno morale richiesto per Euro 26.000,00 da controparte con l’appello incidentale e denuncia anche un abuso del processo nel comportamento del difensore della controparte in violazione del codice deontologico art. 46 e ne chiede la condanna alle spese del doppio grado e di cassazione in solido con il proprio cliente a norma dell’art. 94 c.p.c 8.1 il motivo risulta in parte inammissibile e in parte infondato. È inammissibile nella parte in cui invoca la condanna in solido del difensore della controparte alle spese processuali trattandosi di domanda nuova formulata soltanto nel giudizio di legittimità. È del tutto infondato nella parte in cui lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in tema di spese del giudizio in proposito deve rammentarsi - come questa Corte ha già avuto modo di affermare che l’individuazione del soccombente si compie in base principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi Cass., sez. 3 , 27 novembre 2006, numero 25141, Rv. 595483 . Nel caso di specie, la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto, da un lato, la soccombenza sostanziale di P. tale da giustificare la condanna alle spese di lite del doppio grado e, dall’altro, ha respinto la richiesta formulata dal predetto di condanna della controparte per lite temeraria, aggiungendo inoltre che se il tribunale non avesse commesso l’errore di quantificazione che aveva giustificato seppur in minima parte l’impugnazione principale vi sarebbero stati i requisiti per condannare lo stesso P. per lite temeraria. 9. Con il motivo indicato sub lett. h Violazione ex art. 360 numero 3 c.pc. o falsa applicazione di norme di diritto per omessa pronuncia in ordine alla eccepita inammissibilità dell’appello incidentale il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto dal Pi. perché non rispondente ai requisiti richiesti dall’art. 432 c.p.c. come modificato dalla L. numero 134 del 2012. Il motivo è infondato tenuto conto che non spiega il ricorrente dove, come e quando avrebbe eccepito la non ammissibilità dell’appello incidentale e non spiega in cosa sarebbe consistito l’asserita non rispondenza dell’appello incidentale ai requisiti dell’art. 342 c.p.c. limitandosi ad inserire elementi, per un verso, irrilevanti e superflui e, per l’altro, attinenti ad elementi di fatto su cui si fondava l’impugnazione incidentale. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 10. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. numero 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del contro ricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. numero 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.