Cliente e avvocato in lotta, a chi spetta placare gli animi?

Nella controversie tra cliente ed avvocato in tema di responsabilità professionale si applicano le regole sul foro del consumatore ex art. 33 d.lgs. n. 206/2005.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con ordinanza n. 21187/17 depositata il 13 settembre. Il caso. Il Tribunale di Roma dichiarava con ordinanza la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale Napoli Nord, nell’ambito del procedimento introdotto dall’attore nei confronti dell’avvocato ed avente ad oggetto il risarcimento dei danni per responsabilità professionale, in quanto quest’ultimo aveva omesso di registrare presso l’Ufficio delle Entrate il provvedimento monitorio rilasciato in favore del suo cliente. L’ordinanza veniva impugnata tempestivamente dall’attore con regolamento necessario ex art. 42 c.p.c. e il PM concludeva instando per la dichiarazione della competenza del Tribunale di Roma, dichiarando assorbita ogni altra questione. Competenza. Premesso che la controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria per danni conseguenti all’inadempimento delle obbligazioni contrattuali e, in particolare, pretese aventi titolo in un rapporto d’opera, deve farsi applicazione del foro speciale del consumatore. A tal proposito, la Corte di Cassazione ritiene che la questione di competenza debba risolversi alla stregua del principio di diritto secondo cui nei rapporti tra avvocato e cliente quest’ultimo riveste la qualità di consumatore, ai sensi dell’art. 3, comma1, lett. a , d.lgs. n. 206/2005, a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall’ intuito personae e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione, non rientrando tali circostanze nel paradigma normativo . Pertanto, nelle controversie tra cliente ed avvocato in tema di responsabilità professionale si applicano le regole sul foro del consumatore di cui all’art. 33, comma 2, lett. u , d.lgs. n. 206/2005. Nella fattispecie, gli Ermellini dichiarano l’applicazione del foro esclusivo del consumatore e, dunque, la competenza territoriale del Tribunale di Roma.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 25 maggio – 13 settembre 2017, n. 21187 Presidente Amendola – Relatore Olivieri Fatto e diritto Premesso con ordinanza in data 16.6.2016, il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale Napoli Nord accogliendo la eccezione pregiudiziale proposta dal convenuto nella causa introdotta con atto di citazione da A.L. nei confronti dell’avv. G.A. ed avente ad oggetto il risarcimento dei danni per responsabilità professionale, avendo omesso il legale -dopo aver ricevuto la provvista di Euro 48.038,33 di registrare presso l’Ufficio delle Entrate di Brescia il provvedimento monitorio rilasciato a favore dell’A. , incamerando la somma a deconto di vantate competenze professionali l’ordinanza è stata tempestivamente impugnata con regolamento necessario ex art. 42 c.p.c. da A.L. il quale con il ricorso deduce a l’errata indicazione, nella eccezione del convenuto G. , del foro di Napoli ove era ubicato lo studio professionale dell’avvocato in relazione alla dimora anziché, come previsto dalla collocazione ordinale dei luoghi dell’art. 18, comma 1, c.p.c., del foro di Verona, luogo di residenza del convenuto b la eccezione di incompetenza doveva considerarsi inefficace, non avendo il convenuto contestato la competenza del Giudice adito in relazione anche a tutti gli altri fori concorrenti art. 20 c.p.c. c in ogni caso il foro di Roma ove era ubicata la residenza dell’attore doveva ritenersi esclusivo , in quanto la causa verteva tra cliente e professionista e dunque trovava applicazione il foro speciale del consumatore previsto dalla disciplina del Codice del consumo Dlgs 6.9.2006 n. 205, art. 33 ha depositato memoria difensiva ex art. 47co5 c.p.c. il convenuto G. sostenendo 1-che la propria residenza ed il proprio domicilio erano in OMISSIS ove era ubicato il suo studio professionale 2-di aver contestato anche i fori facoltativi ex art. 20 c.p.c., sostenendo che tra le parti non era stato perfezionato alcun accordo, avente ad oggetto l’incarico professionale asseritamente inadempiuto, e che, in ogni caso, una obbligazione restitutoria di indebito doveva essere adempiuta ex art. 1182 co4 c.c. presso il domicilio del debitore 3-che l’A. si era riconosciuto debitore di competenze professionali e dunque la causa verteva in materia di pagamento di prestazioni professionali e non già nell’ambito delle materie coperte dalla disciplina del Dlgs n. 206/2005 il Pubblico Ministero ha concluso instando per la dichiarazione della competenza del Tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. u del Dlgs 6.9.2005 n. 206, dichiarata assorbita ogni altra questione. Ritenuto Il ricorso è fondato in relazione alla ragione più liquida fondata sulla applicazione del foro speciale del consumatore. La controversia attiene come peraltro riconosciuto anche dal legale a pretese aventi titolo in un rapporto d’opera, non rilevando nella fattispecie quale fosse l’oggetto delle prestazioni richieste o rese dal professionista in tale rapporto, avendo l’A. proposto domanda risarcitoria per danni conseguenti all’inadempimento delle obbligazioni contrattuali indebito incameramento di somme destinate alla registrazione fiscale di un titolo esecutivo, e omessa registrazione del titolo esecutivo , ed avendo il G. opposto un maggior credito derivante anch’ esso dalla esecuzione di prestazioni professionali che, pertanto, non essendo contestata l’affermazione del ricorrente secondo cui l’opera richiesta al legale si inseriva nell’ambito di un giudizio svoltosi presso il Tribunale di Brescia concernente il recupero di un credito personale , ed escluso quindi che il rapporto intercorso tra le parti avesse ad oggetto l’attività imprenditoriale o professionale svolta dall’A. cfr. Corte cass. Sez. 6 2, Ordinanza n. 780 del 19/01/2016 , la questione di competenza va risolta alla stregua del principio di diritto secondo cui nei rapporti tra avvocato e cliente quest’ultimo riveste la qualità di consumatore , ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a , del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall’ intuitu personae e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione quanto ai rapporti esterni con i terzi , non rientrando tali circostanze nel paradigma normativo ne consegue che alla controversia tra cliente ed avvocato in tema di responsabilità professionale si applicano le regole sul foro del consumatore di cui all’art. 33, comma 2, lettera u , del d.lgs. n. 206/2005 cfr. Corte cass. Sez. 6 3, Ordinanza n. 1464 del 24/01/2014 che pertanto, l’applicazione del foro esclusivo del consumatore radica la competenza territoriale del Tribunale di Roma, dovendo in tal senso essere affermata la competenza. P.Q.M. Dichiara la competenza per territorio del Tribunale Ordinario di Roma, avanti il quale dovrà essere riassunta la causa nel termine di legge. Condanna G.A. alla rifusione delle spese del procedimento che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, spese generali forfetarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.