Richiesta di ammissione al gratuito patrocinio: no dal COA, ma sì dal giudice. E nel frattempo?

Se il magistrato competente, a seguito del rigetto da parte del COA, accoglie l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, l’attività difensiva svolta medio tempore deve comunque essere contemplata nella determinazione del patrocinio a spese dello Stato.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20710/17 depositata il 4 settembre. Il caso. La vicenda nasce dalla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da una famiglia con riferimento ad un giudizio civile in materia condominiale. Il Consiglio dell’Ordine, ricevuta la domanda, accertava il superamento della soglia di legge relativa al reddito lordo e dichiarava inammissibile la domanda. Gli istanti tornarono dunque a reiterare la richiesta con deposito nella cancelleria del magistrato competente che, al contrario del COA, la accoglieva. Esaurito il processo, il difensore si vedeva liquidato il proprio onorario solo con riferimento all’attività svolta dal momento del deposito della domanda di gratuito patrocinio indirizzata al magistrato, con esclusione di ogni attività svolta tra quella data e quella del deposito dell’istanza al COA. Proposta inutilmente opposizione al Tribunale, l’avvocato si rivolge ai Giudici di legittimità. Istanza di ammissione. L’art. 126, d.P.R. n. 115/2002 prevede che il COA verifichi l’ammissibilità dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio nei 10 giorni successivi alla presentazione, ammettendo l’interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se risultano soddisfatte le condizioni di reddito e se le pretese invocate non appaiono manifestamente infondate. In caso di rigetto dell’istanza, l’interessato può riproporla al magistrato competente. Sulla base di tale quadro normativo, gli Ermellini affermano che ove l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – dichiarata inammissibile dal consiglio dell’ordine degli avvocati – sia stata successivamente presentata, sulla base della allegazione delle medesime ragioni e degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e da questo accolta, gli effetti dell’ammissione al patrocinio decorrono dalla data in cui l’istanza è stata presentata al consiglio dell’ordine . L’attività difensiva svolta dall’avvocato medio tempore a favore della parte poi ammessa al gratuito patrocinio, sarà dunque a carico dello Stato. La riproposizione dell’istanza al giudice non è infatti configurabile come un rimedio impugnatorio, ricostruzione che appare coerente con la ratio dell’istituto di garantire l’effettività del diritto di azione e difesa in giudizio del non abbiente. Per questi motivi, la Cassazione accoglie il ricorso e annulla l’ordinanza impugnata con rinvio della causa al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 23 giugno – 4 settembre 2017, n. 20710 Presidente Bianchini – Relatore Giusti Fatti di causa 1. - Con istanza ex art. 124 del d.P.R. n. 115 del 2002 depositata nella segreteria del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Udine in data 5 marzo 2013, D.B.F. , D.O.H. e D.T.B. hanno chiesto di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato con riferimento ad un giudizio civile nei confronti del condominio omissis . Il Consiglio dell’ordine, ritenendo incerto l’esatto reddito del nucleo familiare per il 2012, ha richiesto agli istanti di presentare documentazione che consentisse di determinarne il reddito lordo. All’esito dell’integrazione documentale richiesta, l’Ordine ha ritenuto la domanda inammissibile, essendo il reddito percepito superiore alla soglia di legge. Gli istanti hanno quindi proposto la medesima domanda al magistrato competente per il giudizio, nella cui cancelleria l’hanno depositata in data 3 maggio 2013. Con provvedimento in data 7 maggio 2013, il magistrato, ritenendo soddisfatti il requisito reddituale e le altre condizioni di legge, ha accolto la domanda e ammesso gli istanti al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. 2. - Esaurito il processo civile, richiesto della liquidazione delle competenze professionali dell’Avv. M.S. , difensore dei D. , il Tribunale di Udine, con decreto in data 28 agosto 2013, ha ritenuto che gli effetti dell’ammissione al beneficio decorrono dalla data del deposito della domanda indirizzata al magistrato, e pertanto non ha liquidato le attività difensive svolte nella fase iniziale del processo, ossia nel periodo compreso tra il deposito dell’istanza all’Ordine degli avvocati e il deposito dell’istanza avanti al magistrato. 3. - Il Tribunale di Udine, con ordinanza in data 3 dicembre 2013, ha rigettato il ricorso in opposizione dell’Avv. M. . Il Tribunale ha rilevato che gli effetti del provvedimento di ammissione del magistrato non possono retroagire alla data della presentazione della domanda al Consiglio dell’ordine, trattandosi di due procedimenti autonomi, non avendo la seconda richiesta carattere impugnatorio rispetto alla prima. Per quanto attiene al merito del decreto di liquidazione, il Tribunale lo ha ritenuto esente da censure, avendo il giudice liquidato valori medi per la fase processuale fase decisoria, non essendovi stata fase istruttoria in base ai parametri del d.m. n. 140 del 2012, con la riduzione di cui all’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di una sola parte, rappresentata dagli eredi del de cuius in persona del genitore esercente la relativa potestà sui minori. 4. - Per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Udine l’Avv. M. ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi. L’intimato Ministero della giustizia non ha resistito con controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso. Ragioni della decisione 1. - Con il primo motivo violazione degli artt. 109, 126 e 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 ci si duole che il Tribunale non abbia riconosciuto che gli effetti dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato decorrono dal momento in cui la relativa istanza è stata presentata al Consiglio dell’ordine, restando irrilevante che a deliberare l’ammissione sia stato il magistrato competente, dopo che l’organismo forense l’aveva inizialmente respinta. 1.1. - Il motivo è fondato. Ai sensi dell’art. 126 del d.P.R. n. 115 del 2002, nei dieci giorni successivi a quello in cui è presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione, il consiglio dell’ordine degli avvocati, verificata l’ammissibilità dell’istanza, ammette l’interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se ricorrono le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate se il consiglio dell’ordine respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto. Questa Corte Cass., Sez. II, 23 novembre 2011, n. 24729 ha già rilevato che il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell’istante per un fatto ad esso non addebitabile nel caso in cui, sebbene l’istanza di ammissione sia stata presentata anteriormente al deposito dell’atto di reclamo ex art. 669-terdecíes cod. proc. civ. in ordine al quale era stata richiesta l’ammissione al gratuito patrocinio, l’emissione della delibera di ammissione sia intervenuta successivamente a tale deposito. In siffatta evenienza - si è affermato l’ammissione al gratuito patrocinio deve intendersi avvenuta con decorrenza al deposito del suddetto reclamo in cancelleria. Muovendo nella medesima prospettiva, deve ritenersi che ove l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - dichiarata inammissibile dal consiglio dell’ordine degli avvocati - sia stata successivamente presentata, sulla base della allegazione delle medesime ragioni e degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e da questo accolta, gli effetti dell’ammissione al patrocinio decorrono dalla data in cui l’istanza è stata presentata al consiglio dell’ordine degli avvocati, sicché sono a carico dello Stato i compensi e le spese per l’attività di difesa e di rappresentanza in giudizio che medio tempore sia stata espletata in favore della parte poi ammessa al beneficio. È bensì esatto che l’ordinamento non configura la proposizione dell’istanza di ammissione al magistrato competente per il giudizio, dopo che il consiglio dell’ordine ne abbia dichiarato il rigetto o l’inammissibilità, come un rimedio di carattere impugnatorio. Nondimeno, la ratio di garanzia dell’effettività del diritto di azione e difesa in giudizio del non abbiente impone di ritenere che il procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - quando articolato nella ripresentazione al magistrato competente, e senza soluzione di continuità, della medesima istanza già rigettata o dichiarata inammissibile dal consiglio dell’ordine - consenta, nella sua unitarietà, di esprimere uno strumento di controllo e di riesame nei confronti dell’atto del consiglio dell’ordine che abbia negato l’ammissione e, così, di rimediare, attraverso la successiva decisione affidata al magistrato, a una deliberazione iniziale errata dell’ordine professionale. 2. - Il secondo mezzo nullità del provvedimento impugnato in relazione all’art. 112 cod. proc. civ, ovvero violazione dell’art. 11 del d.m. n. 140 del 2012 lamenta che il giudice a quo, liquidando valori medi per la sola fase decisoria, non abbia considerato che in data 3 maggio 2013 era stata depositata in cancelleria anche una memoria integrativa a seguito del disposto mutamento del rito, memoria integrativa che rientra nella fase introduttiva ovvero nella fase istruttoria. 2.1. - L’esame del motivo resta assorbito, trattandosi di censura articolata per il caso di mancato accoglimento del primo mezzo. 3. - Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 4, comma 4, del d.m. n. 140 del 2012 per il mancato aumento del compenso derivante dall’avere l’Avv. M. difeso più parti, aumento che si ritiene spettante, posto che la norma non presuppone la difesa di soggetti con posizioni differenziate. 3.1. - Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità della censura. Essa infatti prospetta l’errore del giudice a quo richiamando il principio secondo cui la facoltà di aumento fino al doppio, consentita dall’art. 4, comma 4, del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, riguarda l’ipotesi in cui il professionista assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale, ma non si correla con la ratio che sostiene la decisione impugnata, fondata sulla circostanza che nella specie si trattava, sostanzialmente, di una sola parte ammessa al beneficio, rappresentata dagli eredi del de cuius in persona del genitore esercente la relativa potestà sui minori . 4. - L’ordinanza impugnata è cassata. La causa deve essere rinviata al Tribunale di Udine, che la deciderà in persona di diverso magistrato. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo ed inammissibile il terzo cassa l’ordinanza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Udine, in persona di diverso magistrato.