Esclusa la negoziazione assistita per i contratti di trasporto con i consumatori

Con l'ordinanza del 28 aprile 2017 il Tribunale di Genova ha avuto modo di pronunciarsi su due temi quello principale dell'area di operatività dell'obbligo della negoziazione assistita nelle controversie di consumo e quello strumentale dell'obbligo dell'assistenza legale nelle medesime.

La conclusione cui è giunto il Tribunale è che anche nelle controversie in materia di contratto di trasporto, quando vi è un consumatore, la negoziazione assistita non può essere obbligatoria. Controversia di trasporto. Orbene, nel caso di specie l'oggetto della domanda era un contratto di trasporto stipulato tra un professionista e un consumatore rispetto al quale le parti discutevano in ordine all'esistenza, o no, dell'obbligo di dover ricorrere, a pena di improcedibilità, alla negoziazione assistita obbligatorietà La tesi favorevole all'obbligatorietà intendeva far leva sul comma 249 dell'art. 1 l. n. 190/14 e, cioè, della Legge di stabilità per il 2015 che aveva previsto che costituisce condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al capo II del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, cui si rinvia per la disciplina del procedimento stesso . o esclusione? La tesi contraria, viceversa, faceva affidamento sull'ultimo periodo del primo comma dell'art. 3 d.l. n. 132/2014 che, nell'introdurre l'obbligatorietà per certe controversie della negoziazione assistita, aveva altresì previsto che il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori . Controversie di consumo e avvocato. Secondo il Tribunale sarebbe questa seconda tesi – che esclude l'obbligo della negoziazione quando vi è una controversia di consumo quella preferibile. Ed infatti, secondo la logica argomentativa del giudice, una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con la normativa europea in particolare la direttiva 2013/11/UE che escluderebbe l'obbligo per il consumatore di ricorrere ad un avvocato nell'ambito di un procedimento di negoziazione assistita come di qualsiasi ADR . Osservazioni finali. Se questa è la motivazione del giudice e la corretta soluzione della questione ritengo opportuno, tuttavia, svolgere due considerazioni. La prima è che la stessa conclusione avrebbe potuto essere raggiunta anche senza il rinvio alla norma europea. Per rispondere al quesito occorre certamente previamente stabilire se le disposizioni prevedono, o no, l'obbligo della negoziazione per le controversie di consumo in materia di trasporto. Sul punto già il rapporto tra le norme dovrebbe poter far concludere nel senso affermato dal giudice. Ed infatti, la norma in materia di trasporto è sì speciale, posteriore e intende regolare tutta la materia del trasporto. Ma il rinvio che essa dispone per la relativa disciplina è al procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al capo II del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, cui si rinvia per la disciplina del procedimento stesso . sull'avvocato nelle controversie di consumo. Interpretando, quindi, il rinvio a tutta la disciplina e, quindi, anche all'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 3 si può agevolmente escludere l'obbligo per le controversie di consumo. La seconda considerazione è sul tema dell'esistenza di una norma europea che vieterebbe l'obbligo del legislatore di prevedere nelle controversie di consumo e, quindi, anche per la mediazione civile oltre che per la negoziazione assistita l'obbligo di ricorrere ad un avvocato. E' vero che il legislatore italiano sembra aver già risolto in parte e, cioè, quando vi è l'obbligo di negoziazione assistita il problema con il d.l. n. 132/2014. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare due questioni. La prima è, per l'appunto, l'esistenza del divieto dell'obbligatorietà dell'assistenza legale. Sul punto la soluzione fatta propria dal Tribunale è quella sostenuta – nei limiti della motivazione delle proprie tesi anche dall'avvocato generale davanti alla Corte di Giustizia nella causa ancora pendente C-75/16. Secondo le conclusioni dell'avvocato generale del febbraio di quest'anno l’articolo 8, lettera b , della direttiva 2013/11 osta ad una normativa nazionale che obbliga le parti, per le controversie rientranti nel campo di applicazione di tale direttiva, quale circoscritto dall’articolo 2 di quest’ultima, a farsi assistere da un avvocato nell’ambito di un procedimento di risoluzione extragiudiziale delle controversie, quale un procedimento di mediazione . e portata dell'eventuale divieto. La seconda è che, ove si dovesse arrivare a ritenere che il divieto dell'obbligo di assistenza legale per le controversie di consumo sia previsto rectius imposto dalla normativa europea occorrerebbe limitarne la portata. E ciò perché quel divieto potrebbe avere un senso soltanto quando la controversia di consumo sia anche di modesta entità ed infatti, soltanto per queste si pone l'indefettibile e strutturale ragione per la quale non si può prevedere un sistema che imponga costi che abbiano come effetto quello di scoraggiare la tutela del diritto e in questo settore devono poter svolgere un ruolo importante gli strumenti alternativi di soluzione delle controversie di consumo . Ma una controversia di consumo in ambito bancario o assicurativo per un importo di qualche centinaio di migliaia di euro come quella nel cui ambito è stata sollevata la questione che è arrivata davanti alla Corte di giustizia veramente rientra nell'ambito di tutela voluto o che avrebbe dovuto volere il legislatore europeo? A mio avviso, no ma non possiamo fare altro, per il momento, che attendere l'intervento della Corte di Giustizia previsto a breve.

Tribunale di Genova, sez. I Civile, ordinanza 28 aprile 2017 Osservato che l'art. 3, comma I. del D.L. 132/2014 esclude espressamente l'obbligo di esperire la negoziazione assistita in tutte le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori il successivo art. 1. comma 249, della L. 190/2014 prevede la negoziazione assistita come condizione di procedibilità per l'esercizio di azioni relative a controversie in materia di contratto di trasporto secondo la difesa di parte convenuta omissis , la modifica legislativa del 2014. configurando l'obbligo per tutte le controversie in materia di trasporto, farebbe riferimento anche a quelle tra professionisti e consumatori in merito a tale ricostruzione si osserva quanto segue. L'applicazione della negoziazione assistita ai contratti di trasporto coinvolgenti consumatori, attuata attraverso l'interpretazione dell'art. I, comma 249, della L. 190/2014 in termini abrogativi dell'ultima parte dell'ultimo comma dell'art. 3 D.L. 132/2014 Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori , proposta da parte convenuta omissis si porrebbe in contrasto con quanto disposto. a tutela dei consumatori, dalla direttiva 2013/11/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, nella quale è contenuta la previsione di una particolare procedura di risoluzione alternativa delle controversie alla quale i consumatori possano accedere senza l'assistenza di un avvocato. In particolare, l'art. 8 della direttiva prevede che i consumatori che abbiano accesso alla procedura non possano essere obbligati a ricorrere ad un avvocato o ad un consulente legale, circostanza non possibile nell'ambito della negoziazione assistita. La Relazione del Servizio Studi del Senato del settembre 2014, relativa alla normativa sulla negoziazione assistita, espressamente indica come siano escluse dall'operatività della disciplina contenuta nell'art. 3 le controversie relative ad obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori a fronte del contenuto dell'articolo 8 della Direttiva 2013/11/EU. Nella Relazione si legge l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità . per chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 Euro. Inforza di quanto disposto dalla direttiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013. sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori cosiddetta direttiva ADR per i consumatori , che esclude che il consumatore coinvolto in un procedimento di ADR debba essere assistito da un difensore, dati 'operatività della norma sono escluse le controversie relative ad obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori, posto che l articolo 8 della predetta direttiva prevede che le parti che hanno accesso alla procedura di ADR non possono essere obbligale a ricorrere ad un avvocato o ad un consulente legale . Ne segue che una interpretazione dell'art. 1 comma 249 L. 190/2014 Costituisce condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una controversia in materia di contralto di trasporto o di sub-trasporto l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al capo II del DL 12.9.2014. n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014, n. 162 riferita anche alle controversie tra professionisti e consumatori, e quindi abrogativa della salvezza dell'ultima parte del già ricordalo articolo 3 D.L. n. 132/2014. si porrebbe in contrasto con i principi della direttiva comunitaria ricordata e tenuta presente dal legislatore proprio nello stabilire la clausola di esclusione. Per completezza deve poi rammentarsi come la direttiva Europea abbia trovato piena attuazione con il D.Lgs. 6.8.2015, n. 130. il quale ha introdotto un sistema di A.D.R, con l'inserimento, nel decreto legislativo 6 settembre 2005. n. 206, Codice del Consumo, del Titolo IIbis intitolato 'Risoluzione extragiudiziale delle controversie . Dovendosi dunque concludere per l'inapplicabilità della disposizione della negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della presente azione, deve essere fissata udienza nauti la scrivente, nella quale le parli saranno rimesse al Collegio per la decisione sull'ammissibilità della domanda, ai sensi dell'articolo 140bis comma 6 D.Lgs. 206/2005. P.Q.M. Respinge l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla convenuta omissis , fissa udienza in data [] Si comunichi.