Liquidazione onorari avvocati: si applica la tariffa vigente alla conclusione dell’attività

In caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione, mentre gli onorari del giudizio di legittimità vanno liquidati con riferimento al tempo dell'esaurimento di tale giudizio, essendo in esso espletata l'attività sulla base di un mandato speciale, con la conseguenza che, ove la liquidazione sia fatta dal giudice del rinvio, restano irrilevanti eventuali mutamenti della tariffa successivamente intervenuti.

Con la pronuncia del 27 luglio 2017, n. 18680, il S.C. precisa che l’elemento determinante, nel caso di successione nel tempo di differenti normative in tema di tariffe forensi, è il momento in cui l’attività è terminata e va quindi applicata la disciplina vigente al momento della conclusione dell’attività stessa. Il caso. La vicenda decisa dalla sentenza in commento prende avvio dall’opposizione allo stato passivo promossa da un avvocato che si era visto accogliere solo in parte le proprie rivendicazioni relative a compensi per attività professionali svolte in favore della società poi fallita. Il Tribunale, confermando il decreto del Giudice delegato, aveva accertato che le prestazioni non si erano concluse al momento della dichiarazione di fallimento e, pertanto, il credito doveva essere riconosciuto tenendo conto dei criteri di cui al d.m. n. 140/2012. Per contro il S.C. ritiene rimettendo la decisione al Tribunale di Catania che nel caso in cui l’attività professionale risulti esaurita anteriormente all’entrata in vigore del d.m. poc’anzi citato, deve applicarsi il diverso parametro del d.m. n. 127/2004, non potendo computarsi come attività in corso la mera pendenza del giudizio. Successione di tariffe professionali quale applicare? Come espresso dalla massima in commento, la Cassazione precisa che in caso di successione di tariffe professionali nel corso del giudizio, anche nella successione tra il sistema tariffario e quello regolamentare vigente, si deve ritenere applicabile il criterio secondo cui i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dell'incarico, secondo un'unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio. Tariffe professionali forensi prima e dopo il 23 luglio 2012. In base al principio poc’anzi riferito, qualora l'attività giudiziale dell'avvocato della parte vittoriosa, con riferimento ai singoli gradi, sia terminata prima del 23 luglio 2012 dovrà farsi applicazione delle tariffe forensi al contrario, troverà applicazione il d.m. n. 140 del 2012. Onorari di avvocati e diritti di procuratore. Per restare in tema, seppur non affrontato direttamente dalla sentenza, giova osservare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nel caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, mentre gli onorari di avvocato devono essere liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine con l'esaurimento o la cessazione dell'incarico professionale, i diritti di procuratore vanno liquidati in relazione alle tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni, le quali si esauriscono nell'atto stesso in cui sono compiute. Successione ed abrogazione implicita . Può altresì essere utile fornire un quadro, secondo le indicazioni giurisprudenziali, sui rapporti tra nuova e vecchia disciplina e sugli effetti abrogativi della seconda. Si è osservato, in particolare, che le nuove tariffe introdotte dal d.m. n. 55/2014 hanno sostituito le precedenti di cui al d.m. n. 140/2012 , che devono intendersi integralmente abrogate in quanto 1 gli artt. 13 comma 6, 1 comma 3, l. n. 247/2012 legge professionale degli avvocati - configurano un sistema biennale di regolamentazione nella materia dei compensi forensi profilando una ipotesi esplicita di successione normativa in cui i nuovi parametri sono abrogativi dei precedenti 2 il d.m. n. 55/2014 prevede una specifica disciplina di diritto intertemporale art. 28 e copre con il sistema dell'applicazione analogica art. 3 i casi non espressamente regolati, così configurando un regime giuridico chiuso che non lascia spazio al d.m. n. 140/2012. Il d.m. n. 140/12, comunque, è da intendersi abrogato in quanto il d.m. n. 55/2014 regolamenta ex novo l'intera materia dei compensi forensi con una disciplina di nuovo conio cd. abrogazione implicita e, là dove non conferma disposizioni che erano presenti nel d.m. del 2012, mette mano ad una precisa scelta legislativa che prevale sulla precedente abrogazione tacita . Tariffe professionali ed attività frazionata . Da ultimo, si deve osservare che non può procedersi alla valutazione ed alla liquidazione dell'attività professionale in modo frazionato tra attività svolta prima della abrogazione delle tariffe forensi ed attività svolta dopo, in quanto detta attività professionale va valutata unitariamente e globalmente al tempo della sua conclusione atteso che, tra l'altro, verrebbero utilizzati criteri che non sono unitariamente considerabili, avendo le abrogate tariffe voci di attività specifiche ed analitiche che invece i nuovi parametri non hanno e che non sono omogeneizzabili tra loro.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile 1, ordinanza 20 giugno 27 luglio 2017, n. 18680 Presidente Genovese Relatore Ferro Fatti di causa Rilevato che 1. l’avvocato D.P.N.S.G. , che aveva domandato l’ammissione al passivo per la somma di Euro 179.973,15 a titolo di compensi maturati per le prestazioni professionali relative ad attività di assistenza giudiziale alla società fallita, impugna il decreto Trib. Catania 18.12.2014, in R.G. 8252/2014, con cui è stata rigettata la sua opposizione allo stato passivo del fallimento omissis s.p.a. 2. il tribunale, concordemente con quanto già affermato dal giudice delegato, ha ritenuto che, risultando dalla documentazione in atti che le prestazioni professionali rese non si erano concluse al momento della dichiarazione del fallimento ad eccezione di un giudizio per il quale erano state riconosciute le spese legali liquidate in sentenza , il credito per il quale il ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo doveva essere calcolato tenendo conto dei criteri di cui al d.m. 140/2012 e così ridotto a 37.324 Euro, apprezzate le prestazioni rese e i risultati ottenuti 3. con il ricorso si deducono quattro motivi e, in particolare - violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 96 l.f., 91 c.p.c. e d.m. 140/2012, in quanto il tribunale non si è limitato a verificare il credito per cui veniva richiesta l’ammissione al passivo ma ha proceduto ad una liquidazione giudiziale delle prestazioni professionali svolte dal ricorrente, così considerata la verifica del passivo - violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 96 l.f., 91 c.p.c. e d.m. 140/2012, poiché il tribunale ha ritenuto ancora esistenti i mandati di assistenza legale nei confronti del ricorrente nonostante l’avvenuta dichiarazione di fallimento della società e il conferimento degli incarichi ad altri avvocati - violazione di legge degli artt. 96 l.f. e d.m. 140/2012 e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio non avendo il tribunale considerato che i diritti di avvocato, a differenza degli onorari, maturano con il compimento delle singole prestazioni - errata condanna alle spese di giudizio, poiché fondata su un infondato rigetto delle domande proposte dal ricorrente. Ragioni della decisione Considerato che 1. l’art. 1, co. 1, d.m. 20.7.2012, numero , rubricato Disposizioni generali , prevede che L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso 2. la predetta disciplina, tuttavia, non può trovare applicazione come invece decisivamente statuito dal tribunale - allorché il rapporto professionale e comunque l’attività professionale imputabile al suo prestatore possa dirsi esaurita anteriormente alla sua entrata in vigore, come erroneamente negato nel decreto, ove il citato valore di presupposto è stato attribuito alla mera pendenza del giudizio in quanto tale 3. ne consegue l’applicabilità delle tariffe forensi vigenti all’epoca del menzionato concludersi dell’attività professionale, dunque dovendo anche l’accertamento del credito essere condotto alla stregua di una verifica della congruità dei compensi e delle altre voci sulla base del diverso parametro di cui al D.M. numero del 2004 Cass. 11482/2010 4. il ricorso va pertanto accolto con cassazione e rinvio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia al Tribunale di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del procedimento.