Due società parti in causa, un solo avvocato… e il compenso?

Se, in una causa, l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20%, sino ad un massimo di 10 soggetti.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 18157/17 depositata il 21 luglio. Il caso. Il Tribunale di Civitavecchia rigettava la domanda proposta dall’istante nei confronti degli eredi del de cuius volta ad ottenere la condanna alla corresponsione della provvigione maturata per la pregressa attività di mediazione espletata. L’attività mediatica aveva condotto alla conclusione dell’affare e, dunque, alla vendita del compendio immobiliare alberghiero alle due società. La Corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado, condannava gli eredi al pagamento in favore dell’appellante della provvigione, in quanto veniva accertato il rapporto di continuità tra il de cuius e le due società stipulanti, per cui era inevitabile ritenere che quest’ultimo, quale destinatario dell’attività di mediazione, fosse tenuto al pagamento della provvigione. Gli eredi ricorrono in Cassazione lamentando il fatto che la Corte territoriale ha provveduto a liquidare spese distinte per ciascuna delle due società parti in causa seppur assistite dallo stesso difensore. Unico compenso. Gli Ermellini rilevano, a tal proposito, il principio sancito all’art. 4, comma2, d.m. n. 55/2014. In particolare, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20%, sino ad un massimo di 10 soggetti . In tal senso, continua la Corte, deve presiedere anche alla liquidazione, a carico del soccombente, del compenso spettante al difensore di più parti vittoriose con identica situazione processuale, in base al principio generale secondo cui il soccombente stesso non può essere tenuto a rimborsare alla parte vittoriosa più di quanto questa debba al difensore, in relazione all’attività concretamente svolta . Nella fattispecie, le due società parti in causa erano assistite dal medesimo legale, pertanto, in virtù del principio sopra richiamato è dovuto un unico compenso. La Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 30 novembre – 21 luglio 2017, n. 18157 Presidente Petitti – Relatore Scalisi Fatto e diritto Rilevato che il Consigliere designato, dott. A. Scalisi, ha depositato ai sensi dell’art. 380 bis cd. proc. civ., la seguente proposta di definizione del giudizio Con atto di appello, B.P. impugnava la sentenza n. 2331 del 1999 con la quale il Tribunale di Civitavecchia rigettava la domanda proposta da esso istante nei confronti degli eredi di M.A. preordinata ad ottenere la condanna alla corresponsione della provvigione maturata per la pregressa attività di mediazione espletata in favore di M. e sfociata nella vendita del compendio immobiliare alberghiero in capo alla società Capo Linaro srl e M. srl. La sentenza pur riconoscendo che l’affare era stato concluso grazie alla prestazione della B. , aveva escluso l’esistenza di un credito nei confronti di M.A. soggetto estraneo alla conclusione dell’affare. Condannava invece le due società al pagamento della provvigione in misura pari ad Euro 25.000,00. Si costituivano gli eredi di M.A. chiedendo il rigetto dell’appello. Si costituivano anche le società chiedendo il rigetto dell’appello principale e proponendo appello incidentale chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la declaratoria dell’inesistenza del diritto alla provvigione. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 7715 del 2014 accoglieva l’appello principale e l’appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, condannava gli eredi M.A. al pagamento in favore dell’appellante della somma di Euro 46.481,12 oltre interessi legali ed all’eventuale maggior danno. Condannava Ba.Cr. , in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore M.F. , al rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Condannava B.P. a rimborsare alle società Capo Linaro e M. srl le spese da ciascuna sostenute in entrambi i gradi del giudizio. Secondo la Corte di Roma accertato il chiaro rapporto di continuità tra M. e le due società stipulanti era inevitabile affermare che il primo, protagonista delle trattative e destinatario dell’attività di mediazione, fosse tenuto al pagamento della provvigione. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da B.P. per un motivo. Considerato che 1.- Con l’unico motivo di ricorso la B.P. lamenta la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e delle norme tutte sulle tariffe e compensi legali, dell’art. 5 DM. N. 127 del 2004, dell’art. 5 DM 585 del 1994 oltre che delle norme e tariffe del DM n. 55 del 2014 in specie art. 4 parametri e tariffe e collegati in relazione alla legge n. 247 del 2012 in specie art. 1 comma 3 e 13, comma 6 testi e disposizioni collegate art. 360 n. 3 cod. proc. civ. . Vizio di motivazione della decisione impugnata per omissione e totale mancanza di motivazione su un punto e fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti art. 360 n. 5 cod. proc. civ. . Secondo la ricorrente la Corte distrettuale non avrebbe indicato le ragioni per le quali avrebbe liquidato distinte spese diritti ed onorari e compensi oltre cap ed Iva per ciascuna delle due società parti in causa seppure assistite da uno stesso difensore, Avv. D.L. , il quale avrebbe proposto per ambedue le società specularmente e totalmente le stesse identiche argomentazioni di fatto e giuridiche sia in comparsa di costituzione e sia in comparsa conclusionale e replica. 1.1.- Il motivo è fondato. È giurisprudenza pacifica che il principio di cui all’art. 4 de DM n. 55 del 2014 e, in specie, del comma 2 della disposizione in ragione del quale quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20%, sino a un massimo di dieci soggetti , deve presiedere anche alla liquidazione, a carico del soccombente, del compenso spettante al difensore di più parti vittoriose con identica situazione processuale, in base al principio generale secondo cui il soccombente stesso non può essere tenuto a rimborsare alla parte vittoriosa più di quanto questa debba al difensore, in relazione all’attività concretamente svolta Cass. n. 18624 del 2010 . Ora nel caso di specie, le due società parti in causa M. srl e Capo Linaro srl avevano una medesima posizione processuale e sono state assistite dal medesimo legale l’avv. D.L. , con la conseguenza che ai sensi della disposizione citata sarà dovuto un compenso unico, che si maggiorerà nella percentuale indicata, senza che abbia rilievo - nei rapporti con la parte soccombente - la circostanza che il legale abbia depositato distinti atti difensivi peraltro, come evidenzia la ricorrente, di contenuto sostanzialmente identico . Per questi motivi si propone l’accoglimento del ricorso . Tale relazione veniva comunicata ai difensori delle parti. Il Collegio, condivide argomenti e proposte contenute nella relazione ex art. 380 bis cpc., alla quale non sono stati mossi rilievi critici. In definitiva, il ricorso va accolto la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Roma anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Roma anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.