Interpretazione del contratto logica e congrua: nessuna violazione censurabile in Cassazione

L’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazioni dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione.

La Seconda Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15252 depositata il 20 giugno 2017, si è occupata delle censure sollevate dal professionista con riferimento ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo inerente il pagamento dei suoi onorari per aver assistito un Comune in talune controversie arbitrali. Il caso. La vicenda vede coinvolto il Civico Ente ed l’avvocato cui era stato affidato il mandato difensivo per l’annullamento di alcuni lodi arbitrali. Nel corso del giudizio, il professionista aveva rinunciato al mandato inviando al Comune un preavviso di parcella, munito del parere di congruità del Consiglio dell’ordine di appartenenza. Il Comune non aveva provveduto al pagamento della parcella così il professionista aveva azionato procedura monitoria con cui era stato ingiunto al Comune il pagamento della parcella, come vidimata dal Consiglio dell’Ordine. Avverso il decreto ingiuntivo era spiegata opposizione. Il Professionista avanzava domanda di pagamento di una somma a titolo di risarcimento oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c Il Giudizio si concludeva con la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la condanna del Comune al pagamento di un importo di entità decisamente inferiore a quello inizialmente ingiunto, nonché con l’inammissibilità della domanda risarcitoria, le spese di causa erano invece compensate. La decisione era appellata dal professionista in via principale. La sentenza di secondo grado rigettava la domanda dell’avvocato ritenendo che alcun accordo contrattuale fosse intervenuto tra le parti per la determinazione degli onorari nella misura richiesta, anche in virtù dell’assenza di una specifica deliberazione dell’Ente a tal riguardo. Anche sulla domanda risarcitoria la Corte di Appello era ferma nel ritenere che la richiesta del legale non avesse fornito alcun parametro presuntivo o fisso ma avesse rilevato semplicemente la sua necessità di fare ricorso al credito bancario per proseguire la propria attività professionale, così introducendo una nuova domanda preclusa alla parte, in quanto attrice in senso sostanziale. La presunta violazione delle regole di ermeneutica contrattuale. La pronuncia era impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorrente in prima istanza contestava la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale che, a suo dire, avevano condotto ad una contraddittoria ed omessa motivazione nella misura in cui la Corte di Appello aveva disatteso la valutazione del complessivo comportamento tenuto dalle parti. La Cassazione rigettava le doglianze mosse ritenendo che la censura mirasse a sollevare una nuova interpretazione del contratto in questa prospettiva i Giudici evidenziavano come quando del contratto sono possibili due o più interpretazioni, in sede di legittimità, non sia possibile dolersi di quella fornita dai giudici del merito se la stessa risulta incensurabile sotto il profilo logico motivazionale. Nella vicenda specifica il legale sosteneva che la richiesta di parere di congruità del Consiglio dell’ordine di appartenenza, richiesto dal Comune, fosse funzionale al pagamento della nota spese e che quindi vi fosse tra le parti l’esistenza di un accordo in tal senso. La Cassazione sosteneva che il ricorso ai criteri d’interpretazione ermeneutica invocati dal ricorrente, fosse ammissibile solo ove quelli letterale e di collegamento logico tra le varie clausole risultassero inadeguati a ricostruire la comune intenzione delle parti tale evidenza era esclusa nel caso di specie ove le eccezioni sollevate dalla parte minavano semplicemente la valutazione degli elementi di prova da parte del Giudice risolvendosi in una richiesta di revisione del giudizio. L’inammissibilità della richiesta risarcitoria e l’ampliamento del petitum iniziale. L’ulteriore censura mossa riguardava la violazione dell’articolo 1224 c.c Il ricorrente sosteneva che la domanda di risarcimento del maggior danno era stata ritenuta inammissibile in quanto erroneamente qualificata come riconvenzionale in quanto tesa al conseguimento del maggior danno, sulla scorta dell’allegazione del ricorso al credito bancario. L’Organo di legittimità riteneva che l’allegazione relativa al credito bancario in realtà introducesse un nuovo tema d’indagine. Argomentava che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre la richiesta di interessi dovuti per l’inadempimento integrava una emendatio libelli , pienamente consentita, quella di risarcimento del danno per particolari condizioni in cui si è trovato il creditore durante la mora, integrasse una mutatio libelli , con conseguente obbligo imposto al giudice di espletare una nuova indagine avente ad oggetto le condizioni soggettive del creditore durante la mora. In buona sostanza la domanda proposta dal creditore determinava un ampliamento del petitum , differente da quello inizialmente azionato. Il ricorso era dunque rigettato.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 10 marzo – 20 giugno 2017, n. 15252 Presidente Mazzacane – Relatore Abete Motivi in fatto ed in diritto Con ricorso al tribunale di Roma l’avvocato A.E. esponeva che con determina n. 401/2003 aveva ricevuto incarico dal comune di Pomezia perché ne curasse la rappresentanza e l’assistenza innanzi alla corte d’appello di Roma nella controversia - avente ad oggetto l’annullamento di lodi arbitrali - che opponeva lo stesso ente alla A.ser. s.r.l. che nel maggio del 2004 aveva rinunciato al mandato che nonostante l’inoltro del preavviso di parcella n. corredato dal parere di congruità del competente consiglio dell’ordine e della fattura n. omissis l’ente pubblico non aveva inteso far luogo al pagamento delle sue spettanze. Chiedeva ed otteneva in danno dell’ente committente ingiunzione n. 1884/2005 per la somma di Euro 71.908,43, oltre interessi e spese. Con atto di citazione notificato il 25.3.2005 il comune di Pomezia proponeva opposizione. Instava per la revoca del decreto opposto. Si costituiva l’avvocato A.E. . Sollecitava il rigetto dell’opposizione altresì chiedeva la condanna dell’opponente al risarcimento del maggior danno sofferto nonché al risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ Con sentenza n. 16141/2008 il tribunale di Roma accoglieva in parte l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, condannava il comune di Pomezia a pagare all’opposto la somma di Euro 8.641,52, oltre accessori ed interessi ex art. 5 dec. lgs. n. 231/2002, dichiarava inammissibile la domanda esperita dall’opposto in comparsa di costituzione, rigettava la domanda risarcitoria ex art. 96 cod. proc. civ. e compensava integralmente le spese di lite. Interponeva appello l’avvocato A.E Si costituiva il comune di Pomezia proponeva inoltre appello incidentale. Con sentenza n. 4100 del 3.7/10.9.2012 la corte d’appello di Roma rigettava sia l’appello principale sia l’appello incidentale e compensava integralmente le spese del grado. Esplicitava la corte, in ordine al primo motivo del gravame principale, che con le note del 18.6.2004 e dell’8.7.2004 il dirigente dell’ufficio legale del comune di Pomezia si era limitato a richiedere all’avvocato A. i progetti di parcella corredati del parere del competente consiglio dell’ordine che propriamente nessun elemento deponeva nel senso che le parti avessero concluso un accordo di tenore tale che la determinazione degli onorari dovuti all’originario ricorrente sarebbe avvenuta in base al parere del consiglio dell’ordine professionale che del resto ai fini della conclusione del contratto nei termini postulati dal principale appellante sarebbe stato necessario che l’organo dell’ente all’uopo deputato, mercé specifica deliberazione, avesse manifestato una precisa volontà in tal senso. Esplicitava la corte, in ordine al quinto motivo del gravame principale, che l’avvocato A. non aveva ancorato la domanda volta a conseguire il risarcimento del maggior danno a parametri fissi o presuntivi, bensì alla sopravvenuta necessità del ricorso al credito bancario ai fini dell’espletamento della propria attività professionale che in tal guisa, siccome aveva esattamente rilevato il primo giudice, ne era derivata l’allegazione di un tema di indagine nuovo e diverso rispetto a quello concernente il credito azionato in via monitoria, allegazione senz’altro preclusa all’opposto, attore in senso sostanziale. Esplicitava ancora che correttamente il primo giudice aveva compensato le spese di prime cure, alla luce della drastica riduzione delle pretese del professionista creditore, nonché del rigetto della sua domanda riconvenzionale così sentenza d’appello, pag. 8 , e che il rigetto dell’appello principale e dell’appello incidentale giustificava la compensazione delle spese di seconde cure. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’avvocato A.E. ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. Il comune di Pomezia ha depositato controricorso ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. Il ricorrente ha depositato memoria. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. e degli artt. 1321 e ss. cod. civ. denuncia ai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 5, cod. proc. civ. il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo. Deduce che la corte di merito ha fatto malgoverno delle regole dell’ermeneutica contrattuale e delle regole in tema di validità ed esecuzione dei contratti, allorché ha escluso la sussistenza di un accordo tra le parti volto a liquidare all’Avv. A. quanto vidimato dal Consiglio dell’Ordine all’esito della procedura di opinamento così ricorso, pagg. 8 - 9 . Deduce in particolare che la corte distrettuale ha del tutto omesso di valutare il comportamento complessivo delle parti che al contempo le spese giudiziali . configurano erogazioni non certe e non determinabili all’atto dell’autorizzazione così ricorso, pag. 10 e che il consiglio dell’ordine degli avvocati è certamente soggetto autonomo e super partes che d’altra parte l’ente committente non avrebbe avuto motivo di richiedere il visto del competente consiglio dell’ordine, se avesse comunque avuto l’intenzione di contestare l’importo della parcella anche una volta vistata così ricorso, pag. 12 . Il motivo è destituito di fondamento. È ben evidente che le censure che il motivo in disamina veicola, danno corpo, in primo luogo, ad una questione ermeneutica la regola ermeneutica di cui all’art. 1362 cod. civ., che impone all’interprete, nel valutare la portata di un accordo, di indagare la comune intenzione dei contraenti spingendo la verifica, oltre il dato letterale delle parole, al comportamento complessivo, antecedente e successivo, tenuto dai contraenti medesimi, . è stata disattesa così ricorso, pag. 9 . E si traducono, in secondo luogo, nella sostanziale disapprovazione del giudizio di fatto cui la corte territoriale ha atteso non possiamo certo credere che il Comune abbia chiesto l’opinamento solo per perder tempo, ovvero nella speranza che il Consiglio dell’Ordine liquidasse all’avv. A. i minimi tariffari così ricorso, pag. 14 . In parte qua agitur conseguentemente il motivo in disamina si qualifica in modo specifico in relazione alla previsione del n. 5 del 1 co. dell’art. 360 cod. proc. civ. è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 1 co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054 cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499 . In questi termini si evidenzia ulteriormente quanto segue. In relazione al primo profilo esplicano valenza ovviamente gli insegnamenti di questo Giudice del diritto. Ovvero l’insegnamento secondo cui l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178 cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131 . Ovvero l’insegnamento secondo cui né la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 del 1 co. dell’art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni plausibili , non è consentito - alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178 cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131 . Su tale scorta l’interpretazione patrocinata dalla corte di Roma è in toto inappuntabile, giacché non si prospetta in spregio ad alcun criterio ermeneutico legale e risulta sorretta da motivazione esaustiva e coerente. Segnatamente, da un lato, la corte d’appello ha precisato che il letterale significato della dizione al fine di provvedere alla liquidazione delle giuste pretese induceva a ritenere che la documentazione era stata richiesta al solo scopo di dar conto della pretesa invocata e per nulla consentiva di argomentare nel senso che l’onorario risultante dai documenti richiesti sarebbe stato automaticamente e perciò solo liquidato così sentenza d’appello, pag. 5 . Segnatamente, dall’altro, gli assunti del ricorrente - ancorché si affermi il contrario cfr. ricorso, pag. 9 - si risolvono comunque nella pura e semplice prospettazione della diversa ed antitetica soluzione esegetica il Comune di Pomezia, col ricorso alla formula quanto sopra si rende necessario al fine di provvedere alla liquidazione delle giuste pretese contenuta in entrambe le note più volte menzionate, avrebbe corrisposto all’Avv. A. quanto riconosciuto come congruo dall’Ordine di appartenenza così ricorso, pag. 12 . E ciò viepiù se si tiene conto che nell’interpretazione dei contratti è possibile fare ricorso al criterio della valutazione del comportamento complessivo solo quando il criterio letterale e quello del collegamento logico tra le varie clausole si rivelino inadeguati all’accertamento della comune intenzione delle parti cfr. Cass. 19.5.2000, n. 6482 , sicché solo quando le espressioni letterali del contratto non sono chiare, precise ed univoche, è possibile per il giudice ricorrere agli altri elementi interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., aventi perciò carattere sussidiario cfr. Cass. 16.2.2012, n. 2231 Cass. 3.7.1982, n. 3974 cfr. Cass. sez. lav. 18.7.2000, n. 9438, secondo cui l’interpretazione del contratto rientra nella competenza istituzionale del giudice di merito, il quale deve, in tale attività, seguire la gradualità dei criteri stabiliti dall’art. 1362 cod. civ., così che, ove ritenga di aver ricostruito la volontà delle parti sulla base delle espressioni letterali usate, non ha l’obbligo di fare ricorso ai criteri sussidiari, la cui adozione è legittima e necessaria solo quando l’interpretazione letterale dia adito a dubbi . In relazione al secondo profilo l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte di merito analogamente risulta appieno ineccepibile, congruo ed esaustivo. In ogni caso ed a rigore con le ragioni sostanzianti il secondo profilo il ricorrente null’altro prospetta se non un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti . , caratterizzato da corrispondenza pregressa . neppure presa in considerazione dalla Corte così ricorso, pag. 10 . laddove si consideri, circostanza questa erroneamente esclusa . , che le note oggetto d’esame sono state tutte sottoscritte dal Dott. D.P.A. Dirigente dell’Ufficio Legale e cioè da colui che, . così ricorso, pag. 11 . Il profilo de quo dunque involge gli aspetti del giudizio - interni al discrezionale ambito di valutazione degli elementi di prova e di apprezzamento dei fatti - afferenti al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di siffatto convincimento rilevanti nel segno dell’art. 360, 1 co., n. 5, cod. proc. civ Il medesimo profilo pertanto si risolve in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e quindi in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394 Cass. sez. lav. 7.6.2005, n. 11789 . Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. nel testo previgente e dell’art. 1224 cod. civ. denuncia ai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 5, cod. proc. civ. il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo. Deduce che la corte distrettuale ha errato a reputare inammissibile la domanda, inesattamente qualificata come riconvenzionale, finalizzata a conseguire il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, 2 co., cod. civ. che invero si era al cospetto di una mera emendatio libelli, consentita dagli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. che per nulla rileva la circostanza che fosse stata allegata la necessità del ricorso al credito bancario, giacché il danno era in re ipsa e ben poteva essere liquidato in via equitativa. Il motivo del pari è privo di fondamento. E difatti il maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, 2 co., cod. civ. può ritenersi esistente in via presuntiva soltanto nei casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali, indipendentemente dalla qualità soggettiva o dall’attività svolta dal creditore, fermo restando che, qualora quest’ultimo domandi per il titolo indicato una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio, sarà suo onere provare, anche in via presuntiva, l’esistenza e l’ammontare di tale pregiudizio cfr. Cass. 16.2.2015, n. 3029 . In siffatta prospettiva si rappresenta che, siccome la corte territoriale ha puntualmente posto in risalto, l’Avv. A. ha fondato la propria richiesta del maggior danno non su parametri fissi o presuntivi, bensì allegando di aver dovuto far ricorso al credito bancario . , con conseguente aggravio di costi così sentenza d’appello, pag. 8 . Il ricorrente quindi ha delineato a pieno titolo un nuovo tema di indagine. In questi termini, nel segno dell’insegnamento di questa Corte debitamente richiamato dal secondo giudice nel giudizio di opposizione a ingiunzione, mentre integra una consentita emendatio libelli la richiesta degli interessi legali o convenzionali dovuti per l’inadempimento dell’obbligazione o il maggior danno di cui all’art. 1224, 2 co., cod. civ. invocato secondo parametri fissi, integra invece una domanda riconvenzionale la richiesta di tale maggior danno rapportata alle particolari condizioni in cui si è trovato il creditore durante la mora, introducendosi in tal caso non già un mero ampliamento quantitativo del petitum , ma un fatto costitutivo del credito per danni recla. radicalmente differente rispetto a quello azionato, nonché sottoponendosi al giudice un nuovo tema di indagine avente ad oggetto la verifica delle condizioni soggettive del creditore durante la mora cfr. Cass. 8.7.2010, n. 16155 , l’impugnata decisione, secondo cui si era determinato un ampliamento del tema del decidere attraverso una diversa causa petendi così sentenza d’appello, pag. 8 , è sicuramente da condividere. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. denuncia ai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 5, cod. proc. civ. il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo. Deduce che la corte d’appello ha errato allorché ha confermato il primo dictum nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di primo grado che in primo grado non vi è stata soccombenza reciproca, giacché la sua domanda è stata comunque accolta, né la corte ha dato atto della sussistenza di giusti motivi rilevanti a tal fine che parimenti è ingiustificata la compensazione delle spese del secondo grado. Il motivo non merita seguito. Limitatamente all’asserita erronea omessa riforma del primo dictum, nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese di lite, è sufficiente ribadire che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell’accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo cfr. Cass. ord. 23.9.2013, n. 21684 Cass. 22.2.2016, n. 3438 . Limitatamente alla compensazione delle spese di seconde cure è evidente che alla luce degli stessi insegnamenti testé menzionati il rigetto dell’appello principale e dell’appello incidentale a pieno titolo ha integrato i margini della reciproca soccombenza, idonea a giustificare la compensazione, nella fattispecie integrale, delle spese di lite si badi che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, 2 co., cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente cfr. Cass. 31.1.2014, n. 2149 . Il rigetto del ricorso giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. Si dà atto che il ricorso è stato notificato in data 28.10.2013. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 comma 1 quater introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, a decorrere dall’1.1.2013 , si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente, A.E. , a rimborsare al controricorrente, comune di Pomezia, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, cit