La notificazione del ricorso è da considerarsi nei termini dal giorno in cui è affidata agli uffici postali

La Cassazione a Sezioni Unite conferma il suo orientamento secondo il quale, per le norme in tema di impugnazioni e deposito degli atti a mezzo posta debba applicarsi il principio di scissione degli effetti del procedimento notificatorio tra mittente e destinatario. Quindi ai fini dell’osservanza del termine di 20 giorni è sufficiente che l’atto sia affidato all’ufficio postale.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza 13983/17 depositata il 6 giugno. Il caso. Il COA di Lucca, in seguito ad un procedimento disciplinare, ha irrogato al ricorrente avvocato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per un periodo di 2 mesi. Avverso tale decisione il professionista presentava ricorso al CNF, ricorso dichiarato inammissibile dall’organo per tardività, essendo pervenuto allo stesso oltre il termine dei 20 giorni. Per la cesura di tale decisione il ricorrente si rivolge in Cassazione, chiedendo, tra le altre doglianze, la sospensione dell’esecutività della sentenza ex art. 56, comma 4, r.d.l. numero 1578/1933. La sospensione dell’esecutività della sentenza. Nel caso in esame la Cassazione a Sezioni Unite, rileva l’ammissibilità dell’istanza cautelare contenuta nel ricorso del professionista. La Corte rileva, inoltre, la fondatezza del ricorso costatando la sussistenza del fumus boni iuris , e la violazione dell’art. 50, r.d.l. numero 1578/1933, nonché delle norme in tema di impugnazione e deposito degli atti a mezzo posta. Le Sezioni Unite ribadiscono, infatti, la natura giurisdizionale della fase del procedimento che si svolge davanti al CNF, rilevando, quindi, come debba applicarsi anche in questo caso il principio di scissione degli effetti del procedimento notificatorio tra mittente e destinatario in quanto lo stesso CNF ha ritenuto che ai fini dell’osservanza del termine di 20 giorni di cui dell’art. 50, r.d.l. numero 1578/1933, è sufficiente che l’atto sia affidato all’ufficio postale . Per questi motivi, la Corte sospende l’esecutività della sentenza impugnata in attesa della decisione sul merito dell’impugnazione.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 23 maggio – 6 giugno 2017, n. 13983 Presidente Rordorf – Relatore Petitti Fatti di causa Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca, all’esito del procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’Avvocato F.U. , ha irrogato nei confronti del professionista la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di due mesi. Il ricorso proposto dall’Avvocato F. avverso tale decisione è stato dichiarato inammissibile per tardività dal Consiglio Nazionale Forense, con sentenza depositata il 31 dicembre 2016, n. 407. Il CNF ha rilevato che il ricorso è stato depositato il 24 aprile 2014, e quindi oltre il termine di venti giorni dalla notificazione della decisione del COA art. 50 r.d. n. 1578 del 1933 , avvenuta il 1 aprile 2014. Per la cassazione di questa decisione l’Avvocato F. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi. Il COA di Lucca non ha svolto attività difensiva. Poiché il ricorrente, con il citato ricorso ha altresì chiesto, ai sensi dell’art. 56, quarto comma, del r.d.l. n. 1578 del 1933, l’adozione del provvedimento di sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata, sono state richieste le conclusioni al Pubblico Ministero ed è stata fissata l’adunanza camerale non partecipata del 23 maggio 2017. Ragioni della decisione 1. - Va preliminarmente affermata l’ammissibilità della istanza cautelare contenuta nel ricorso per la cassazione della sentenza del CNF, alla luce del principio per cui l’istanza di sospensione della esecutorietà della decisione adottata dal Consiglio nazionale forense può essere contenuta nel ricorso proposto, avverso quest’ultima, alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, sempre che abbia una sua autonoma motivazione e sia riconoscibile quale istanza cautelare, atteso che l’art. 36, comma 6, della legge n. 247 del 2012, limitandosi a prevedere che le Sezioni Unite possano sospendere l’esecuzione su richiesta di parte, non consente di desumere che la corrispondente istanza debba essere formulata al suddetto Consiglio o che vada proposta in via autonoma rispetto al ricorso Cass., S.U., n. 6967 del 2017 . 2. - L’istanza è altresì fondata, risultando sussistente il requisito del fumus del ricorso, e segnatamente del suo primo motivo. Con tale motivo il ricorrente censura la sentenza del CNF per avere individuato il momento di proposizione del ricorso nella data in cui l’atto è pervenuto nella disponibilità del destinatario CNF invece che nel momento di consegna per la spedizione a mezzo del servizio postale. 2.1. - La censura coglie nel segno, evidenziando una violazione dell’art. 50 del r.d.l. n. 1578 del 1933 nonché delle norme in tema di impugnazione e deposito degli atti a mezzo posta. È indubbio che la fase del procedimento disciplinare che si svolge dinnanzi al CNF, a differenza di quella che si svolge dinnanzi al COA, ha natura giurisdizionale. In relazione a tali procedimenti opera, quindi, il principio di scissione degli effetti del procedimento notificatorio tra mittente e destinatario. Del resto, lo stesso CNF, nelle sue più recenti pronunce, ha ritenuto che ai fini dell’osservanza del termine di venti giorni di cui all’art. 50 del citato r.d.l. n. 1578 del 1933, è sufficiente che l’atto sia consegnato all’ufficio postale vedi, da ultimo, sentenza n. 142 del 2016, secondo cui nel caso in cui l’impugnazione al CNF sia proposta mediante spedizione del ricorso a mezzo raccomandata, è sufficiente che l’atto stesso sia consegnato all’ufficio postale entro il termine di decadenza previsto dalla Legge nella specie, 20 giorni ex art. 50 RDL n. 1578/1933 ratione temporis applicabile , non essendo altresì necessario che esso effettivamente giunga al Consiglio territoriale destinatario entro il suddetto termine In applicazione del principio di cui in massima, il CNF - motivatamente dissentendo dal contrario e ormai più risalente orientamento giurisprudenziale - ha ritenuto tempestivo un ricorso spedito a mezzo posta nei termini ma giunto a destinazione solo dopo lo spirare di questi . Tale approdo appare coerente con il richiamato principio della scissione e pienamente compatibile con la disciplina previgente - ratione temporis applicabile - del procedimento disciplinare per quella conseguente alla legge n. 247 del 2012 il problema non si pone, avendo l’art. 33 del Regolamento del 21 febbraio 2014 n. 2, adottato dal CNF ai sensi dell’art. 50, comma 5, della legge di riforma, previsto che il ricorso avverso le decisioni in materia disciplinare del Consiglio distrettuale è presentato ovvero spedito a mezzo posta nella segreteria del Consiglio distrettuale che ha emesso la decisione e che nel caso di spedizione a mezzo posta ai fini della tempestività del ricorso si farà riferimento alla data di spedizione . Anche nella previgente disciplina, infatti, deve ritenersi che la proposizione del ricorso avvenga mediante notificazione, con conseguente applicabilità del principio di scissione. La previsione dell’art. 59 del r.d. n. 37 del 1934, a tenore del quale il ricorso è presentato negli uffici del Consiglio che ha emesso la pronuncia, postula che il ricorso sia proposto mediante notifica al destinatario dello stesso, non apparendo compatibile con la proposizione del ricorso a mezzo deposito del ricorso che questo avvenga presso lo stesso destinatario della impugnazione. Deve dunque ritenersi che anche nella previgente disciplina fosse pienamente applicabile il principio di scissione degli effetti della notificazione a mezzo posta per il notificante e per il destinatario della notificazione. La decisione impugnata ha opinato diversamente, non prendendo neanche in considerazione il fatto che il ricorso era stato spedito a mezzo del servizio postale il 18 aprile 2004. Sussiste, pertanto, il fumus boni iuris , sicché l’esecutorietà della sentenza qui impugnata deve essere sospesa in attesa della decisione sul merito della impugnazione. Le spese del procedimento vanno rimesse alla decisione sul merito. P.Q.M. La Corte sospende l’esecutorietà della sentenza impugnata.