Conflitto tra avvocato ed assistito: la questione (forse) rimessa alle Sezioni Unite

Una interessante sentenza sulla disciplina delle controversie che riguarda non solo la determinazione della misura del corrispettivo spettante al professionista ma anche i presupposti stessi del diritto al compenso.

La competenza a decidere le controversie in materia di compensi agli avvocati e il d.lgs. n. 150/2011. Con la presentazione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. un avvocato che aveva svolto attività professionale su incarico e per conto di una propria assistita nel primo e nel secondo grado di giudizio di separazione personale con addebito oltre che per il recupero degli importi che il coniuge non le aveva versato giunge al conflitto con la cliente poiché quest'ultima non aveva provveduto al pagamento del saldo delle competenze professionali a lui spettanti. Chiedeva, quindi, che la resistente fosse condannata a corrispondergli le dette somme. Il Giudicante, però, rilevava che il ricorrente aveva prestato la propria attività professionale non dinanzi al Tribunale adito bensì dinanzi ad altre autorità giudiziarie. Quindi, evidenziava che, a norma dell'art. 14 del decreto legislativo n. 150/2011, doveva reputarsi competenti a provvedere gli uffici di merito aditi per i diversi processi nell'ambito dei quali il ricorrente aveva prestato la propria opera. Contro la ordinanza, però, proponeva ricorso per regolamento di competenza l'avvocato il quale chiedeva di dichiararsi la competenza del tribunale effettivamente adito in composizione monocratica, rilevando che, contrariamente a quanto opinato dal tribunale, la disciplina di cui al decreto legislativo n. 150/2011 aveva modificato solo il procedimento speciale camerale della L. n. 794/1942 mentre aveva lasciato inalterato il procedimento ordinario di cognizione ed il procedimento sommario di cognizione. Deduceva, inoltre, che le eccezioni sollevate dalla resistente, avevano certamente ampliato il thema decidendum e che il Tribunale adito, in considerazione di tali eccezioni, avrebbe dovuto -al più tramutare il rito da sommario in ordinario in virtù dell'art. 702 ter, terzo comma, c.p.c I motivi della possibile rimessione alle Sezioni Unite. La Sesta Sezione della Corte di Cassazione, che si è occupata della vicenda processuale, ha rilevato che in materia si registrano antitetiche soluzioni esegetiche a causa delle quali, verosimilmente, dovrebbe intervenire la Suprema Corte a Sezioni Unite per risolvere i differenti dicta in seno all'elaborazione del noto Organo della nomofilachia. In particolare, la Corte rileva che il profilo della competenza a decidere le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente oggi sono assoggettate al rito sommario di cognizione, ex art. 14, d.lgs. n. 150/2011. Più esattamente la competenza dell'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera non può non calibrarsi, dilatandosi oppure restringendosi, alla stregua ed in simmetria con la proiezione applicativa del rito sommario -rito sui generis di cui all'art. 14 del citato decreto. Prima di ogni cosa la Corte rammenta che l'articolo 34 del detto provvedimento legislativo ha stabilito che per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa oppure l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento monitorio, ex art. 633 e seguenti c.p.c., procede ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n. 150/2011. Disposizione di tale decreto che stabilisce che queste controversie nonché la opposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente stabilito dalla normativa. Le tesi in contesa. Orbene, la Sesta Sezione attentamente rileva che, di fronte a questo quadro normativo, si sono palesate delle differenti opzioni esegetiche. Da un lato, infatti, si è assunto che le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente devono essere trattate con la procedura di cui all'art. 14, d.lgs. n. 150/2011, anche nelle ipotesi in cui la domanda riguardi l’ an della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario oppure di dichiarare la inammissibilità della domanda Cass. Civ., sent. n. 4002/2016 . E nella medesima linea esegetica, a sostegno dell'assunto della necessaria unicità del rito -vale a dire quello speciale disciplinato dall'art. 14 succitato con cui devono essere trattate le controversie che hanno ad oggetto il credito per il compenso di prestazione giudiziale offerta da un avvocato in materia civile, involgono più o meno l'accertamento sull' an debeatur , si è specificato che l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011 ha marcato una forte discontinuità nel sistema, così da giustificare una revisione profonda dei paradigmi ermeneutici consolidatisi sotto la disciplina previgente Cass. Civ., sent. n. 3993/2017 . Dall’altro lato, si è affermato -in linea di continuità con l'indirizzo giurisprudenziale correlato all'assetto normativo antecedente che l'art. 14, d.lgs. n. 150/2011 ha inciso soltanto sul rito. Più esattamente si dovrebbe opinare nel senso che alla procedura che oggi è assoggettata al rito sommario di cognizione si potrà far ricorso allorché si controverta unicamente in ordine al quantum del compenso spettante al professionista e non già allorché si controverta anche in ordine all' an della pretesa Cass. Civ., Ord. n. 13175/16 . Secondo tale corrente di pensiero, pertanto, il rito sommario dovrebbe applicarsi unicamente alle ipotesi in cui si controverta sul quantum del compenso spettante al professionista e non anche laddove la vertenza riguardi anche il diritto della pretesa, nel qual caso troverebbero applicazione le ordinarie regole del processo di cognizione che deve, pertanto, svolgersi davanti al giudice monocratico. Tutto ciò ha suggerito – ragionevolmente alla Sesta Sezione della Cassazione di interessare della problematica il Primo Presidente della Corte per disporre – ove condivisa la esposta visione la trattazione a Sezioni Unite.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza interlocutoria 5 dicembre 2016 – 25 maggio 2017, n. 13272 Presidente Petitti – Relatore Abete Premessa in fatto Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. al tribunale di Civitavecchia depositato in data 29.12.2014 l’avvocato D.P. esponeva che aveva svolto attività professionale su incarico e per conto di L.A. e nel primo e nel secondo grado del giudizio di separazione personale con addebito che l’aveva opposta al coniuge, A.F. che aveva altresì svolto attività professionale su incarico e per conto della resistente ai fini del recupero degli importi che il marito non le aveva versato che nondimeno la L. non aveva provveduto al pagamento del saldo delle competenze professionali a lui spettanti. Chiedeva che la resistente fosse condannata a corrispondergli la somma di Euro 23.095,55 a titolo di saldo, oltre accessori, nonché di Euro 1.832,92 a titolo di rimborso spese il tutto con il favore delle spese del procedimento. Costituitasi, L.A. instava per il rigetto dell’avversa domanda o in subordine per la rideterminazione in minor misura dell’avversa pretesa. Deduceva, tra l’altro, che aveva provveduto all’integrale pagamento delle competenze dell’avv. D. per l’attività dallo stesso svolta così comparsa di costituzione nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. di L.A. , pag. 2 ed eccepiva inoltre che il compenso ex adverso preteso, limitatamente all’attività professionale svolta negli anni 2010 - 2011, si sarebbe ad oggi prescritto in ossequio all’art. 2956 c.c. così comparsa di costituzione nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. di L.A. , pag. 4 . Con ordinanza del 28.12.2015 il tribunale di Civitavecchia in composizione monocratica dichiarava l’inammissibilità del ricorso e compensava le spese. Rilevava - il tribunale - che il ricorrente aveva prestato la propria attività professionale dinanzi al tribunale di Roma, alla corte d’appello di Roma ed al giudice di pace di Roma. Indi evidenziava che a norma dell’art. 14 del dec.lgs. n. 150/2011 dovevano reputarsi competenti gli uffici di merito aditi per i processi nell’ambito dei quali il ricorrente aveva prestato la propria opera. Dava atto infine che la resistente era residente in Roma. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza l’avvocato D.P. ha chiesto dichiararsi la competenza del tribunale di Civitavecchia in composizione monocratica con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese. L.A. non ha svolto difese. Il pubblico ministero ai sensi dell’art. 380 ter cod. proc. civ. ha formulato conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 ter, 2 co., cod. proc. civ Col ricorso a questa Corte l’avvocato D.P. deduce che l’ordinanza impugnata è errata per violazione degli artt. 702 bis ss. cod. proc. civ Deduce che, contrariamente a quanto opinato dal tribunale, la disciplina di cui al dec.lgs. n. 150/2001 ha modificato unicamente il procedimento speciale camerale di cui agli artt. 28 e 55 della legge n. 794/1942 ed ha lasciato inalterati il procedimento ordinario di cognizione ed il procedimento sommario di cognizione, procedimento, quest’ultimo, attivato nel caso di specie dinanzi al tribunale di Civitavecchia, nel cui circondario, in Cerveteri, risiede la L. . Deduce del resto che controparte, in virtù delle eccezioni sollevate, ha senz’altro ampliato il thema decidendum. Deduce infine che il tribunale in composizione monocratica, in considerazione delle eccezioni sollevate dalla resistente, al più avrebbe dovuto ex art. 702 ter, 3 co., cod. proc. civ. tramutare il rito da sommario in ordinario. Rilievi in diritto Il profilo della competenza a decidere le controversie di cui all’art. 28 della legge n. 794/1942 così come riformulato dall’art. 35, 16 co., lett. a , del dec.lgs. n. 150/2011 , ossia le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell’avvocato nei confronti del proprio cliente, controversie ora assoggettate ex art. 14 dec.lgs. n. 150/2011 al rito sommario di cognizione nondimeno con devoluzione della potestas decidendi in unico grado - attesa l’inappellabilità della statuizione finale in forma di ordinanza - all’organo giudiziario competente in ogni caso in composizione collegiale e con possibilità per le parti di stare in giudizio personalmente , è strettamente correlato alla determinazione dell’ambito di operatività del peculiare rito sommario di cui, appunto, all’art. 14 cit Più esattamente la competenza, ex art. 14, 2 co., cit., dell’ ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera - nel caso di specie gli uffici giudiziari di Roma e non già di Civitavecchia - non può non calibrarsi , dilatandosi ovvero restringendosi, alla stregua ed in simmetria con la proiezione applicativa del rito sommario sui generis di cui allo stesso art. 14. Ebbene, in rapporto alla sfera di operatività del rito ex art. 14 cit. si registrano antitetiche soluzioni esegetiche, differenti dicta in seno all’elaborazione di quest’Organo della nomofilachia. Segnatamente si rappresenta quanto segue. Innanzitutto, che in epoca antecedente all’emanazione del dec.lgs. n. 150/2011 questo Giudice del diritto ha spiegato che, in tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocati, non è ammissibile il ricorso alla speciale procedura di cui agli artt. 28 e 29 della legge n. 794/1942, qualora la controversia non abbia ad oggetto soltanto la semplice determinazione della misura del compenso, ma si estenda inoltre ad altri oggetti d’accertamento e di decisione, quali i presupposti stessi del diritto al compenso, i limiti del mandato, la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa cfr. Cass. 4.6.2010, n. 13640, ove si soggiungeva che, in tali evenienze, il procedimento ordinario attrae nella sua sfera, per ragioni di connessione, anche la materia propria del procedimento speciale e l’intero giudizio non può non concludersi in primo grado se non con un provvedimento che, quand’anche adottato in forma d’ordinanza, ha valore di sentenza e può essere impugnato con il solo mezzo dell’appello. Cfr., analogamente con riferimento al pregresso assetto normativo, Cass. 13.10.2014, n. 21554, secondo cui la speciale procedura di liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile, regolata dagli artt. 28 e ss. della legge 13.6.1942, n. 794 ratione temporis vigenti , non è applicabile quando la controversia riguardi non soltanto la semplice determinazione della misura del corrispettivo spettante al professionista, bensì anche altri oggetti di accertamento e decisione, quali i presupposti stessi del diritto al compenso, i limiti del mandato, l’effettiva esecuzione delle prestazioni e la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa azionata, poiché il procedimento ordinario è il solo previsto e consentito per la definizione di tali questioni, sicché, in questo caso, l’intero giudizio deve concludersi con un provvedimento che, seppur adottato in forma di ordinanza, ha valore di sentenza, impugnabile unicamente con l’appello. Cfr. ancora Corte costituzionale 1.4.2014, n. 65, che, nel reputare infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 1 co., e 14, 2 co., del dec. lgs. n. 150/2011, impugnati, in riferimento all’art. 76 Cost., nella parte in cui rispettivamente prevedono, per i procedimenti in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati, la competenza del tribunale in composizione collegiale e l’inconvertibilità nel rito ordinario, ha evidenziato che lo speciale procedimento camerale delineato dal legislatore del 1942 era ritenuto inammissibile nei casi in cui il thema decidendum avesse compreso questioni esulanti dalla mera determinazione del compenso . Altresì, che il novello quadro normativo si delinea come di seguito. L’art. 34, 16 co., del dec.lgs. n. 150/2011, merce il disposto della lett. a , ha così riformulato l’art. 28 della legge n. 794/1942 per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l’avvocato, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 . L’art. 34, 16 co., del dec.lgs. n. 150/2011, merce il disposto della lett. b , ha espressamente abrogato gli artt. 29 e 30 della medesima legge n. 794/1942. L’art. 14 del dec.lgs. n. 150/2011, al 1 co., così statuisce le controversie previste dall’articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l’opposizione proposta a norma dell’articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo . L’art. 54, 4 co., lett. a , della legge n. 69/2009 recante delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili dispone restano fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell’organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente . Ulteriormente, che al cospetto del delineato quadro normativo si sono palesate le seguenti opzioni esegetiche. Per un verso si è assunto che le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell’avvocato nei confronti del proprio cliente previste dall’art. 28 della legge n. 794/1942 - come risultante all’esito delle modifiche apportate dall’art. 34 del dec.lgs. n. 150/2011 e dell’abrogazione degli artt. 29 e 30 della medesima legge n. 794/1942 - devono essere trattate con la procedura prevista dall’art. 14 del suddetto dec.lgs. n. 150/2011, anche nell’ipotesi in cui la domanda riguardi l’ an della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l’inammissibilità della domanda cfr. Cass. 29.2.2016, n. 4002 . E nella medesima linea esegetica, a sostegno dell’assunto della necessaria unicità del rito quello speciale, disciplinato dall’art. 14 d.lgs. n. 150/11 con cui devono essere trattate le controversie aventi ad oggetto il credito per il compenso di prestazioni giudiziali rese da un avvocato in materia civile, involgano esse, o meno, l’accertamento dell’an debeatur così in motivazione Cass. 15.2.2017, n. 3993 , si è specificato, tra l’altro, che l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/11 ha marcato una forte discontinuità nel sistema , così da giustificare una revisione profonda dei paradigmi ermeneutici consolidatisi sotto la disciplina previgente così in motivazione Cass. 15.2.2017, n. 3993 . Per altro verso si è affermato, in linea di continuità con l’indirizzo giurisprudenziale correlato all’assetto normativo previgente, che l’art. 14 del dec.lgs. n. 150/2011 ha inciso solo sul rito. Più esattamente devesi opinare nel senso che alla procedura di cui all’art. 28 della legge n. 794 del 13.6.1942 , ora assoggettata al rito sommario di cognizione , potrà farsi ricorso allorché si controverta unicamente in ordine al quantum del compenso spettante al professionista e non già allorché si controverta anche in ordine all’an della pretesa così in motivazione Cass. ord. 24.6.2016, n. 13175. In seno alla giurisprudenza di merito cfr. Trib. Mantova, 16.12.2014, Sito Il caso.it., secondo cui l’art. 14 del dec. lgs. n. 150/2011 ha inciso solo sul rito e deve ritenersi applicabile unicamente nell’ipotesi in cui si contro verta sul quantum del compenso spettante al professionista e non invece ove la vertenza riguardi anche l’an della pretesa, nel qual caso trovano applicazione le ordinarie regole del processo di cognizione che deve, pertanto, svolgersi avanti al giudice monocratico. Si veda anche Cass. 5.10.2015, n. 19873, secondo cui, in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, l’art. 14, 4° co., del dec. lgs. n. 150/2011, dichiarando inappellabile l’ordinanza che definisce la procedura ex art. 28 della legge n. 794/1942, richiama i presupposti operativi di questa procedura speciale, sicché l’ordinanza che statuisca sull’ an del compenso e non solo sul quantum è impugnabile con l’appello e non col ricorso per cassazione . Si giustifica dunque l’appello al Primo Presidente, perché valuti, ai sensi dell’art. 374, 2 co., cod. proc. civ., se disporre che questa Corte di legittimità pronunci al riguardo a sezioni unite. P.Q.M. si rimettono gli atti al Primo Presidente di questa Corte perché disponga - se reputa - che questo medesimo Giudice di legittimità pronunci a sezioni unite in ordine al presente ricorso.