La difficile vita dell'avvocato per la liquidazione del proprio compenso

Con la sentenza del 2 febbraio 2017, n. 570, il Tribunale di Salerno interviene sulla liquidazione del compenso all'avvocato che è divenuto un tema assai scivoloso per l'avvocato che intende ottenere giudizialmente il suo compenso.

E ciò non tanto con riferimento alla prova del rapporto difensivo e ai criteri di liquidazione quantomeno con riferimento alle controversie civili che non coinvolgono i patrocini a spese dello Stato , ma con riferimento alla scelta del rito processuale da seguire. Il dubbio dell'avvocato sul come ottenere il proprio compenso riguarda sia i casi, per così dire, ordinari” sia il patrocinio a spese dello Stato su cui avevamo già visto qualche problema processuale analizzando il provvedimento del Tribunale di Milano del 17 settembre 2016 . I dubbi sono stati da ultimo evidenziati anche dall'Ordine degli avvocati di Roma che, alla luce anche di alcune pronunce del Tribunale capitolino, ha chiesto due pareri pro veritate a Romano Vaccarella e Antonio Briguglio proprio sui riti utilizzabili per richiedere giudizialmente la liquidazione del compenso all’avvocato. Il caso. Nel caso di specie l'attività difensiva – iniziata prima, ma conclusasi dopo il 2012 - dell'avvocato in favore della parte era consistita nella redazione di una prima comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale davanti al Tribunale di Montecorvino Rovello ed una seconda comparsa, sempre tra le stesse parti, davanti al Tribunale di Salerno dove veniva eccepita anche la litispendenza, oltre ad altra attività difensiva. Il primo giudizio terminò con una sentenza di rigetto delle domande proposte nei confronti del cliente dell'avvocato con compensazione delle spese, mentre all'esito del secondo giudizio, il Tribunale di Salerno – che già in limine litis aveva rigettato una richiesta di sequestro – venne dichiarata la litispendenza. Quale rito? Successivamente, l'avvocato rinunciava al mandato e agiva per il recupero del proprio compenso professionale. Ebbene, in un primo momento propose la domanda davanti al Tribunale di Salerno nelle forme del rito sommario ex art. 702- bis c.p.c. giusta il disposto del d.lgs. n. 150/2011 il Tribunale, in primo grado, e poi la Corte d’appello dichiararono, però, l'inammissibilità per errore nel rito scelto. Ecco allora che l'avvocato propone la domanda in sede ordinaria chiedendo una liquidazione in base alle tariffe di cui al d.m. n. 140/2012 nonché gli interessi maturati e maturandi sulle somme la parte ex assistita rimaneva contumace. Il diritto al compenso oneri di allegazione e di prova. In primo luogo, il Tribunale ritiene che l'avvocato avesse correttamente allegato e dimostrato l'esistenza del rapporto professionale e, cioè, il conferimento dell'incarico ricevuto tramite le procure alle liti nonché l'effettivo espletamento delle prestazioni tramite atti e verbali di udienza nonché il momento finale del rapporto quando venne formalizzata la rinuncia . Quali tariffe? Per il Tribunale di Salerno quando l'attività giudiziale dell'avvocato sia terminata anteriormente alla data del 23 agosto 2012, data di entrata in vigore del d.m. n. 140/2012 la liquidazione delle spese va effettuata in base alle vecchie tariffe forensi, viceversa, allorché l'opera difensiva si sia conclusa – come nel caso in esame – dopo l'entrata in vigore del d.m. n. 140/2012, scatta l'applicazione dei nuovi parametri per la determinazione . Quindi, laddove l'attività si iniziata ma non terminata prima della data di entrata in vigore delle nuove tariffe si applicheranno i nuovi parametri forensi e ciò in applicazione del principio del carattere unitario della prestazione difensiva La parcella dell'avvocato. Inoltre, il Tribunale di Salerno ricorda il principio delle Sezioni Unite affermato nella sentenza n. 14699/10 secondo cui la parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità e pertanto le poste” o voci” in essa elencate, in mancanza di specifiche constestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice . Sulla liquidazione del compenso. Infine, il Tribunale svolge due osservazioni sulla liquidazione dell'onorario dell'avvocato nel caso di specie. La prima osservazione riguarda la circostanza che le due attività difensive svolte dall'avvocato erano presooché identitche ad eccezione della questione della litispendenza. Ne deriva che all'avvocato - sempre che la prestazione comporti l'esame di identitche questioni di fatto e di diritto - spetta un solo onorario pur potendo la parcella subire un aumento in percentuale se la prestazione richiede un esame particolare della situazione . Nel caso di specie è stato riconosciuto per il secondo giudizio una ulteriore somma corrispondente alla sola attività introduttiva del giudizio e, cioè, il secondo chiuso con la dichiarazione di litispendenza . La seconda osservazione riguarda la richiesta dell'avvocato di condannare la parte ex assistita al pagamento degli interessi. Senonchè, sul punto, il Tribunale rileva che trattandosi di credito di valuto, in quanto avente fin dall'origine per oggetto denaro, [gli interessi] vanno calcolati a decorrere dalla liquidazione giudiziale, non potendo il debitore essere ritenuto in mora prima di quel momento .

Tribunale di Salerno, sez. II Civile, sentenza 2 febbraio 2017, numero 570 Giudice Fiorillo Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato alla parte convenuta, l'Avv. omissis premetteva di aver svolto attività professionale nell'interesse di omissis consistente nella predisposizione di una comparsa di costituzione e risposta, con domanda riconvenzionale, depositata in data 10.1.2002, nell'ambito del giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Montecorvino Rovella contro la convenuta da tale omissis svolgendo poi una serie di attività difensionali di aver predisposto altra comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata in data 18.10.2010, nell'interesse della convenuta ma nell'ambito di altro giudizio promosso dal suddetto dinanzi al Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 24.6.2010. Deduceva l'attore che , rigettata la domanda di sequestro proposta dalla controparte, il Giudice monocratico del Tribunale di Salerno , in relazione all'eccezione di litispendenza sollevata dalla propria assistita, rimetteva gli atti al Presidente per l'eventuale riunione dei procedimenti NRG 493/01 e NRG 945910 poi disposta dalla Dr.ssa omissis con ordinanza del 26.5.2011 che con sentenza del Tribunale di Montecorvino Rovella veniva disposto il rigetto delle domande del omissis con la compensazione delle spese di lite, e con separata ordinanza, resa in pari udienza , in ordine al giudizio più giovane, disposta la revoca del provvedimento di riunione e la rimessione degli atti al Presidente per la nuova assegnazione al giudice del secondo procedimento per la ravvisata litispendenza che la veniva raggiunta da notifica dei provvedimenti di cui innanzi, oltre che di rinuncia al mandato da parte di esso deducente, nonché successivamente dalla comunicazione dell'appello notificato dal Li. avverso la sentenza resa dal Tribunale di Montecorvino Rovella che, benchè a tanto invitatala convenuta non provvedeva a corrispondere ad esso professionista il compenso maturato per le prestazioni rese, avendo eccepito, anzi, la stessa, nell'ambito di altro giudizio intrapreso per il pagamento delle competenze professionali , il non corretto svolgimento del mandato così determinando una pronuncia del Tribunale di Salerno di inammissibilità della domanda giacché introdotta con il rito camerale ex articolo 702 bis c.p.c. giusta il D.Lgs. 150/11, e non con rito ordinario, pronuncia confermata in appello con provvedimento depositato in data 24.9.2015. Infine, assumendo di aver diritto alla somma di Euro 15.624, 77 IVA e CPA compresi in relazione alle attività svolte nel giudizio NRG 493/01, e alla somma di Euro 10.340, 00 IVA e CPA compresi in relazione al giudizio NRG 9459/10, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno, onde sentire la stessa condannata al pagamento della somma complessiva di Euro 25.965, 49, accessori compresi, in forza delle tariffe ex D.M. 140/12, con gli interessi maturati e maturandi sulla somma, con la vittoria delle spese di lite. Instauratosi correttamente il contraddittorio con la notifica dell'atto introduttivo nelle mani della convenuta, in data 12.2.2016, questa non si costituiva in giudizio. Indi, concessi i termini ex articolo 183 comma 6. c.p.c., all'udienza del 02.02.2017, in mancanza di articolazione di mezzi istruttori, lo scrivente got, in sostituzione del Dr. omissis invitava parte attrice a precisare le conclusioni e a discutere la causa ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. quindi decideva la stessa nei termini che seguono. Innanzitutto va dichiarata la contumacia di omissis . Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono, posto che l'Avv. agisce per ottenere il pagamento di competenze professionali proprie maturate in relazione all'attività professionale svolta nell'interesse e per conto della convenuta. Il professionista assolveva a quanto statuito dalla Suprema Corte, per la quale l'avvocato che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività prestata a favore del cliente deve dimostrare, al fine di consentire la determinazione dell'art e del quantum del suo compenso, tanto l'avvenuto conferimento dell'incarico che l'effettivo espletamento delle prestazioni. Egli produceva, infatti, la documentazione attestante il conferimento delle procure ad litem in relazione ai due procedimenti nei quali si costituiva nell'interesse della odierna convenuta, nonché atti e verbali di udienza. Peraltro, la mancata costituzione in giudizio della convenuta , e la conseguente mancata contestazione degli aspetti esaminati e dei documenti depositati , consente di ritenere inconfutabilmente raggiunta la prova tanto dell'esistenza di valido rapporto professionale tra le parti, che di corretto ed integrale espletamento del mandato, fino alla formalizzazione della rinuncia da parte dell'attore avvenuta a mezzo racc.a.r. del 30.10.2013. Detto ciò va rilevato che correttamente l'attore ha determinato il proprio compenso facendo ricorso alle tariffe introdotte ex D.M. 140/12, entrato in vigore il 23.8.2012, rifacendosi a quanto disposto dall'articolo 2233 c.c. , per il quale se il compendo non è convenuto dalle parti va determinato dal giudice secondo le tariffe professionali. E' noto il principio per il quale quando l'attività giudiziale dell'avvocato sia terminata anteriormente alla data del 23 agosto 2012 , data di entrata in vigore del D.M. 140/12, la liquidazione delle spese va effettuata in base alla vecchie tariffe forensi viceversa, allorché l'opera difensiva si sia conclusa -come nel caso in esame dopo l'entrata in vigore del D.M. 140/2012, scatta l'applicazione dei nuovi parametri per la determinazione del compenso professionale. Detto principio è stato ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte con la sentenza n, 18920/2012, in linea del resto con le posizioni già espresse con la precedente sentenza numero 18207/2012, e con quella delle Sezioni Unite sent. N. 17405/11 , secondo cui i parametri di cui al D.M. 140/2012 per i compensi dei professionisti, e in particolare degli avvocati, devono essere applicati ogni volta che la liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale in epoca successiva all'entrata in vigore del regolamento. Peraltro, ha statuito la Suprema Corte che nel contrasto tra fra vecchie tariffe e nuovi parametri, va sempre applicato il criterio secondo cui i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dell'incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio e dunque all'epoca della pronuncia che li definisce, non potendosi applicare il sistema nuovo successivamente intervenuto D.M. 140/12 a prestazioni già rese nei suddetti momenti. Ne consegue che qualora l'attività giudiziale dell'avvocato della parte vittoriosa, con riferimento ai singoli gradi di giudizio, sia terminata prima del 23 agosto 2012, ovvero prima della caducazione definitiva delle tariffe forensi, per la liquidazione giudiziale del compenso dovrà farsi riferimento alle precedenti tariffe forensi. Qualora, invece, la conclusione dell'attività difensiva, con il compimento dell'opera professionale, abbia luogo dopo l'intervenuta abrogazione delle tariffe, l'entrata in vigore dei nuovi parametri ministeriali farà si che la liquidazione giudiziale delle spese di soccombenza avvenga in base a questi e non più in base alle previgenti tariffe, ancorché alcune attività siano state svolte nel vigore di queste. Va poi ritenuto correttamente individuato anche lo scaglione di riferimento per la individuazione delle somme spettanti al professionista in corrispondenza delle attività espletate nell'interesse della cliente. Infatti, analizzando il contenuto della domanda, e comunque gli atti prodotti in atti, è possibile ritenere che effettivamente il valore attribuibile alle cause patrocinate su mandato della omissis aventi ad oggetto lo scioglimento e la divisione dei beni ereditari , ovvero della consistenza immobiliare ubicata in Pontecagnano-Faiano, v. omissis , e di pretese somme relitte, è di Euro 260.000, 00. Tale valore appare peraltro espressamente attribuito alla causa , sia pure ai soli fini del pagamento del contributo unificato, anche dal Lioi in sede di iscrizione a ruolo del secondo giudizio intentato contro la odierna convenuta e patrocinato dall'Avv. omissis In conseguenza di quanto innanzi, avendo riguardo a quanto autorevolmente affermato dalla Suprema Corte a Sez.Unumero sent. 14699/10 , ovvero che la parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità e pertanto, le poste o voci in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice , applicando lo scaglione compreso tra Euro 100.000, 00 ed Euro 500.000, 001 , e applicando-altresì il valore medio di liquidazione, all'Avv. omissis vanno riconosciuti i seguenti importi in relazione al Giudizio NRG. 493/01 Fase di Studio Euro 3250, 00 Fase introduttiva Euro 1650, 00 Fase trattazione/istruttoria Euro 3250, 00 Fase decisionale Euro 4.050, 00 In totale Euro 12.200, 00, oltre IVA e CPA come per legge, per un ammontare complessivo di Euro 15.624, 77. In relazione al omissis Giudizio NRG.9459/10 , riunito al primo con provvedimento depositato in data 26.5.2011, rileva questo giudice che, pur avendo l'Avv. omissis curato la costituzione della Spadafora anche nel predetto procedimento, le questioni da questi esaminate, la tesi sostenuta e le difese svolte, salvo che per l'eccezione pregiudiziale di litispendenza, sia del tutto corrispondente a quella svolta nel giudizio NRG.493/01. Seguendo, conseguentemente a quanto stabilito dalla Suprema Corte con la sentenza numero 17147/15 ovvero che , ove più cause vengano riunite, nel caso in cui l'avvocato difenda la stessa parte contro più parti, sempre che la prestazione comporti l'esame di identiche questioni di fatto e di diritto, all'avvocato compete solo un onorario , pur potendo la parcella subire un aumento in percentuale se la prestazione richiede un esame particolare della situazione, posto il principio della corrispondenza ed adeguatezza dell'onorario del professionista all'opera effettivamente prestata, al professionista spetta solo la ulteriore somma di Euro 1650, 00 corrispondente alla sola attività introduttiva del giudizio in questione, da maggiorarsi con IVA e CPA come per legge. Quanto agli interessi sulle somme innanzi individuate, trattandosi di credito di valuta, in quanto avente fin dall'origine per oggetto denaro, essi vanno calcolati a decorrere dalla liquidazione giudiziale , non potendo il debitore essere ritenuto in mora prima di quel momento Cass.civ. numero 11777/2005 . Di recente -infatti con l'ordinanza del 24.10.2014, numero 22678 la Suprema Corte, sez.VI, ha ribadito che la mora per il pagamento del compenso dell'avvocato da parte del cliente scatta dall'ordinanza di liquidazione, sicché alcun maggior danno può essere ipotizzato come prefigurato dall'istante. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/14. P.Q.M. Il Tribunale di Salerno, il sez. civ., definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide 1 Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna omissis a corrispondere in favore dell'Avv. omissis la somma di Euro 15.624, 77, IVA e CPA già compresi, ed Euro 1650, 00, oltre IVA e CPA, come per legge, con gli interessi legali a decorrere dalla presente statuizione fino all'effettivo soddisfo 2 Condanna la convenuta alle spese di lite che liquida complessivamente e per l'intero in Euro 2240, 00 per compenso di avvocato, oltre Euro 237, 00 per borsuali, rimborso forfettario spese generali 15% , IVA e CPA. Sentenza resa ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., letta in udienza e pubblicata mediante l'allegazione al verbale.