Esame avvocato: è sufficiente il voto numerico? L'ultima parola all'Adunanza Plenaria

Una delle questioni più dibattute circa gli esiti dell'esame di avvocato è sicuramente quella volta a sapere se l'obbligo motivazionale della Commissione è assolto tramite la mera indicazione del voto numerico oppure sia necessario una motivazione a sostegno” del voto che non ammette alle prove orali l'aspirante avvocato.

Le ragioni della rimessione. Ebbene, con l'ordinanza emessa dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana il 2 maggio 2017, n. 206 la decisione della questione è stata rimessa all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Del resto, le diverse questioni che si agitano in giurisprudenza, nonché l’impatto sociale che l’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato produce su molti giovani che aspirano all’esercizio della professione forense [ ] impongono la rimessione all’Adunanza Plenaria trattandosi di questioni di diritto che hanno dato o possono dar luogo a contrasti giurisprudenziali . Le due questioni prospettate. Ma quali sono le questioni che il collegio siciliano ha rimesso all'Adunanza Plenaria? Per la sezione occorre decidere queste due questioni la prima è se l’art. 49 l. n. 247/2012 escluda l’applicazione dell’art. 46, comma 5, della stessa legge con riferimento alla disciplina transitoria non essendo ancora a regime” quanto previsto dalla legge professionale del 2012 . E ciò anche perchè – osservano i giudici - l’art. 46, comma 5, l. n. 247/2012 se fosse ritenuto applicabile determinerebbe una mutazione della base legale invocata a sostegno della prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato, e assicurerebbe una motivazione del voto che è cosa diversa dalla motivazione del provvedimento di esclusione in ragione del voto numerico . Ed infatti, in base alla prima disposizione il voto non sarebbe più sufficiente dal momento che è previsto che la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti . La seconda è se il voto numerico sia, comunque, capace di esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico – discrezionale della commissione senza ulteriori oneri motivazionali. L'esame contestato Nel caso di specie era accaduto che l'aspirante avvocato non avesse superato le prove scritte riportando le seguenti votazioni diritto civile 28, diritto penale 25, atto giudiziario 30 per un punteggio complessivo di 83. e la sentenza. Successivamente, il provvedimento di non ammissione era stato impugnato davanti al TAR Catania che aveva dato ragione al ricorrente proprio sul profilo del difetto di motivazione affermando che il punteggio numerico risulta opaco ed incomprensibile [] inoltre, al fine di rendere palesi e comprensibili le ragioni di tale giudizio, nonché di consentire un effettivo e necessario sindacato giurisdizionale altrimenti impossibile , la Commissione locale avrebbe dovuto esplicitare, a sostegno dell’unico complessivo voto numerico attribuito, gli aspetti del singolo elaborato ritenuti più o meno gravemente deficitari in relazione ai criteri fissati dalla Commissione Centrale . Ma la sentenza viene appellata dall'Amministrazione che censura il TAR sostenendo che lo stesso non avrebbe preso atto della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui, negli esami di avvocato, la motivazione espressa numericamente è significativa e idonea a rendere palese la valutazione compiuta dalla commissione. Il contrasto di giurisprudenza e la delicatezza della questione. Per la sezione il caso è particolarmente delicato sia per il tema l'accesso alla professione forense sia, in generale, per la questione relativa all'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi funzionale a far comprendere ai destinatari dell'attività amministrativa le ragioni del suo agire e dei provvedimenti che essa assume . Ma l’argomento è delicato anche per l'incertezza giurisprudenziale che si è creata in quanto, notano i giudici, l’orientamento giurisprudenziale che ritiene il voto numerico capace di esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico – discrezionale della commissione indirizzo giurisprudenziale ribadito nelle sentenze del Consiglio di Stato, Sez. IV, 2221/07, 7483/09, 4295/09, 2325/11, 6219/12, 4035/16, 4040/16 , trova alcune eccezioni in altre decisioni del Consiglio di Stato . Non resta, quindi, che attendere la decisione dell'Adunanza Plenaria che forse potrà dire la parola fine alla antica e vexata questio della sufficienza del voto numerico quanto meno con riferimento all'esame di avvocato. Un forse” in un certo senso obbligato perchè in ogni caso, qualunque sarà l'esito, il legislatore potrà tornare nuovamente sul tema motivazione vs economicità dei tempi di correzione proprio perché delicato e dare ulteriori spunti.

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ordinanza 22 febbraio – 2 maggio 2017, n. 206 Presidente Castriota Scanderbeg – Estensore Verde 1. L’odierno appellante considera erronea la sentenza in epigrafe con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal dott. I. per l’annullamento del provvedimento di non ammissione alle prove orali e degli atti ad esso connessi, relativi tutti alla sessione degli esami per l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati indetta per l’anno 2015, tra le altre, presso la sede della Corte di Appello di Catania. In particolare gli elaborati scritti dell’originario ricorrente sono stati valutati dalla sottocommissione di esami nominata presso la Corte d’Appello di Torino, che ha assegnato un punteggio complessivo di 83 prova di diritto civile 28, di diritto penale 25, atto giudiziario 30 non utile all’interessato per l’ammissione alla prove orali. Il giudice di prime cure, all’udienza camerale del 22.9.2016, ha trattenuto in decisione la causa e il ricorso è stato deciso con sentenza in forma semplificata. Il TAR Sicilia, sez. di Catania, ha ritenuto di dover esaminare con precedenza la censura con la quale parte ricorrente si duole, sostanzialmente, dell’assolvimento della valutazione della prova scritta mediante la mera espressione del voto numerico, in spregio ai principi e alle disposizioni che impongono l’obbligo di motivazione []l’attribuzione di un voto numerico, idoneo a sintetizzare il giudizio della Commissione su ogni singolo elaborato scritto, deve essere sempre accompagnato da una espressione lessicale che, quanto meno, anche sinteticamente, consenta di cogliere quali siano gli aspetti critici e/o deficitari individuati in sede di correzione dell’elaborato, in relazione ai parametri di valutazione sopra indicati e stabiliti ex lege e dalla stessa Commissione Centrale. Solo in tal modo, infatti, è possibile ripercorrere il percorso valutativo della Commissione e, quindi, controllare la logicità e la congruità del giudizio dalla stessa formulato Cons. St., sez. V, 17/01/2011 n. 222 diversamente, il punteggio numerico risulta opaco ed incomprensibile Cons. St., sez. VI, 12/12/2011 n. 6491 [] inoltre, al fine di rendere palesi e comprensibili le ragioni di tale giudizio, nonché di consentire un effettivo e necessario sindacato giurisdizionale altrimenti impossibile , la Commissione locale avrebbe dovuto esplicitare, a sostegno dell’unico complessivo voto numerico attribuito, gli aspetti del singolo elaborato ritenuti più o meno gravemente deficitari in relazione ai criteri fissati dalla Commissione Centrale. In altri termini, la Commissione avrebbe dovuto espressamente indicare, quanto meno, i criteri non ritenuti rispettati dall’elaborato corretto ad esempio, esposizione, esauriente trattazione delle varie parti della traccia, capacità di soluzione di specifici problemi giuridici, dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati, correttezza della forma grammaticale, ecc. , nonché, ove necessarie in quanto non di per sé immediatamente evidenti , le sintetiche ragioni per le quali si è espresso tale giudizio. L’Amministrazione appellante ritiene che le argomentazioni che sostengono la decisione di primo grado non siano convincenti. A supporto della posizione difensiva vengono addotte diverse decisioni del Consiglio di Stato che, proprio in riferimento alla valutazione delle prove scritte, ritengono assolto l’obbligo della motivazione del provvedimento di esclusione attraverso il voto numerico in particolare, l’appellante rileva come il primo errore evidente in cui cade la sentenza è di non prendere atto della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui, negli esami di avvocato, la motivazione espressa numericamente è significativa e idonea a rendere palese la valutazione compiuta dalla commissione. 2.La legge 247/2012 reca la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense. Il Titolo IV della suddetta legge disciplina l’accesso alla professione forense, e il Capo II si riferisce all’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. Per quel che qui più interessa, l’articolo 46, comma 5, recita che la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Si aggiunga che l’articolo 49 detta una disciplina transitoria che originariamente prevedeva che per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti. Successivamente il decreto-legge n. 192 del 2014 ha sostituito la parola due con la parola quattro, e ancora il decreto-legge n. 244 del 2016 ha sostituito la parola quattro con la parola cinque. Il che significa che la disciplina transitoria ha una durata complessiva di cinque anni, e, conseguentemente anche l’abilitazione per l’anno 2017 si svolgerà secondo quanto previsto dalla previgente normativa e ciò, sempre che la criticabile tecnica normativa che affida a un decreto-legge adottato alla fine dell’anno c.d. decreto mille proroghe” non determini una nuova modifica dell’articolo 49. 3. In virtù di quanto disposto dall’articolo 49, gli esami di abilitazione si svolgono nel rispetto del R.D. 1578/1933 e del R.D. 37/1934. In particolare l’articolo 22, comma 9, del R.D. 1578/1934 prevede che la commissione istituita presso il Ministero della giustizia definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali e il presidente ne dà comunicazione alle sottocommissioni. La commissione è comunque tenuta a comunicare i seguenti criteri di valutazione a chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione b dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici c dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati d dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà e relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione. Per quel che attiene alle valutazioni delle prove svolte dagli aspiranti avvocati, l’articolo 17 bis del R.D. 37/1934 introdotto dal decreto-legge 112/2003 prevede che le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal Ministro di grazia e giustizia ed hanno per oggetto a la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile b la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale c la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo. Per ciascuna prova scritta ogni componente delle commissioni d'esame dispone di 10 punti di merito alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove. Le prove orali consistono a nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto comunitario b nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato. Per la prova orale ogni componente della commissione dispone di 10 punti di merito per ciascuna delle materie oggetto dell'esame. Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove. 4.Il Consiglio di Stato ha affrontato il tema del rapporto fra articolo 46, comma 5, e articolo 49 della legge 247/2012 affermando che la disciplina transitoria comporta il rinvio prima di due, poi di quattro ora di cinque anni dell’applicazione anche dell’articolo 46, comma 5. Si può richiamare a riguardo la decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 settembre 2016, n. 4040 a detta della quale contrariamente a quanto ritenuto dal Tar, nessun argomento di segno opposto a detta consolidata giurisprudenza può trarsi dall'articolo 46, comma 5, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, in quanto detta norma non è applicabile alla fattispecie per cui è causa per il termine dilatorio di quattro anni contenuto nel successivo articolo 49 del testo di legge richiamato. In ragione di quanto appena esposto, sembra che nel caso di specie, il rinvio all’articolo 22 del R.D. 1578/1934 e all’articolo 17 bis del R.D. 37/1934, consenta di ribadire la bontà dell’orientamento giurisprudenziale che esclude particolari forme di motivazione, ritendo che il voto numerico sia idoneo a comunicare agli aspiranti esclusi le valutazioni svolte dalla commissione. A favore di questo indirizzo depongono diversi precedenti. La Corte costituzionale sentenza n. 175 del 2011 ebbe modo di sottolineare che è vero che la motivazione è diretta a rendere trasparente e controllabile l’esercizio della discrezionalità amministrativa, garantendo così l’imparzialità della pubblica amministrazione nonché la parità di trattamento dei cittadini di fronte ad essa. Non è esatto, però, che il criterio del punteggio numerico sia inidoneo a costituire motivazione del giudizio valutativo espresso dalla commissione esaminatrice. Come poco sopra si è notato, il detto criterio peraltro diffusamente adottato nelle procedure concorsuali ed abilitative rivela una valutazione che, attraverso la graduazione del dato numerico, conduce ad un giudizio di sufficienza o di insufficienza della prova espletata e, nell’ambito di tale giudizio, rende palese l’apprezzamento più o meno elevato che la commissione esaminatrice ha attribuito all’elaborato oggetto di esame. Pertanto, non è sostenibile che il punteggio indichi soltanto il risultato della valutazione. Esso, in realtà, si traduce in un giudizio complessivo dell’elaborato, alla luce dei parametri dettati dall’articolo 22, nono comma, del citato r.d.l. n. 1578 del 1933, suscettibile di sindacato in sede giurisdizionale, nei limiti individuati dalla giurisprudenza amministrativa. D’altro canto, va anche considerato che il criterio in questione risponde ad esigenze di buon andamento dell’azione amministrativa articolo 97, primo comma, Cost. , che rendono non esigibile una dettagliata esposizione, da parte delle commissioni esaminatrici, delle ragioni che hanno condotto ad un giudizio di non idoneità, avuto riguardo sia ai tempi entro i quali le operazioni concorsuali o abilitative devono essere portate a compimento, sia al numero dei partecipanti alle prove. Neppure può sostenersi che la normativa censurata si ponga in contrasto con l’articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi . Fermo restando che il criterio del punteggio numerico è idoneo ad esprimere un giudizio sufficientemente motivato, si deve osservare che il citato articolo 3, comma 1, va coordinato con l’articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 241 del 1990, in forza del quale l’attività amministrativa è retta tra gli altri da criteri di economicità e di efficacia, che giustificano la scelta del modulo valutativo adottato dal legislatore sul punto anche Corte Costituzionale, ordinanza n. 78 del 2009 . Il Consiglio di Stato Sez. IV, sentenza n. 2221/2007 considera noto e assolutamente prevalente l’orientamento secondo cui anche dopo l’entrata in vigore della L. 7 agosto 1990 n. 241 il voto numerico attribuito dalla competente Sottocommissione alle prove scritte sostenute dai candidati agli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale dell’ organo giudicante, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, e ciò in quanto la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell’attività amministrativa di valutazione e di speditezza della stessa, assicura la necessaria chiarezza sul modus procedendi degli esaminatori indirizzo giurisprudenziale ribadito nelle sentenze del Consiglio di Stato, Sez. IV, 7483/2009, 4295/2009, 2325/2011, 6219/2012, 4035/2016, 4040/2016 . 5.Dalla ricostruzione appena svolta emerge che l’articolo 46, comma 5, della legge 247/2012 se fosse ritenuto applicabile determinerebbe una mutazione della base legale invocata a sostegno della prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato, e assicurerebbe una motivazione del voto che è cosa diversa dalla motivazione del provvedimento di esclusione in ragione del voto numerico. Altro aspetto che merita un richiamo è il rapporto che secondo la Corte costituzionale sussiste fra esigenze di motivazione del provvedimento amministrativo di cui all’articolo 3 della l. 241/1990 e articolo 1 della stessa legge. Il Giudice della legge afferma l’articolo 3, comma 1, va coordinato con l’articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 241 del 1990, in forza del quale l’attività amministrativa è retta tra gli altri da criteri di economicità e di efficacia, che giustificano la scelta del modulo valutativo adottato dal legislatore sentenza n. 175/2011 . È da chiedersi se l’ economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa non includa anche l’esigenza di assicurare – attraverso un onere limitato che consista nell’annotare una frase che spieghi e giustifichi il perché di un voto positivo o negativo – una par condicio fra tutti gli aspiranti che partecipano all’esame di abilitazione che è nazionale ma articolato su base territoriale, potendosi immaginare che singole sottocommissioni incaricate delle valutazione delle prove si determinino sul punto in modo differente. Tutto ciò produce effetti anche sul sistema della giustizia amministrativa che deve confrontarsi – e forse continuerà a confrontarsi ben oltre i cinque anni previsti – con contestazioni che attengono all’operato delle singole sottocommissioni. Merita, quindi, un approfondimento il tema del rapporto che corre fra l’articolo 49 e l’articolo 46, comma 5, della legge 247/2012. Il Collegio ritiene che debba essere accertato se l’ambito di operabilità della disposizione transitoria sia circoscritto all’ultrattività dell’articolo 22 del R.D. 1578/1934 e dell’articolo 17 bis del R.D. 37/1934, cioè delle sole disposizioni che disciplinano lo svolgimento dell’esame di Stato. L’ultrattività di dette disposizioni si lega infatti al comma 6 dell’articolo 46 a detta del quale il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri a chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione b dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici c dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati d dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà' e dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione e al comma 7 dell’articolo 46 secondo il quale le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia . Operando un raffronto preciso fra articolo 46 delle legge 247/2012 e articolo 17 bis del R.D. 37/1934 si deve concludere che la due normative sono praticamente sovrapponibili per quel che attiene allo svolgimento delle prove e alle valutazioni con il risultato che l’unica disposizioni inapplicabile della normativa del 2012 è - oltre i commi 6 e 7 - il comma 5 che attiene alla motivazione del voto. Per effetto del combinarsi di fonti prerepubblicane, e di riforme entrate in vigore senza alcuna cura per la sistematicità della disciplina del settore, si determinano effetti che escludono l’immediata applicazione del comma 5 dell’articolo 46 che è una disposizione che accompagna i meccanismi di svolgimento delle prove. Detti meccanismi rimangono, però, sostanzialmente identici la disciplina della valutazione delle prove sia se ancorata alle disposizioni dei Regi Decreti del 1934, sia se riferita alla normativa del 2012, nella sostanza non differisce. Nel caso di specie si realizza quasi una piena sovrapponibilità fra disposizioni del 2012 e disposizioni del 1934 l’articolo 17 bis prevede che le tre prove scritte abbiano ad oggetto, la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo l’articolo 46 prevede che le prove scritte abbiano ad oggetto, la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo l’articolo 17 bis prevede che per ciascuna prova scritta ogni componente delle commissioni d'esame dispone di 10 punti di merito alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove l’articolo 46 stabilisce che per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova. Per le prove orali sussistono differenze fra articolo 17 bis e articolo 46 solo per l’individuazione delle materie. Per quel che attiene alle valutazioni l’articolo 17 bis prevede che per la prova orale ogni componente della commissione dispone di 10 punti di merito per ciascuna delle materie oggetto dell'esame. Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove. l’articolo 46 stabilisce che per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia. Nella sostanza si deve ritenere che le modalità di svolgimento delle prove non prevedono differenze apprezzabili fra le due fonti sopra richiamate. Tutto ciò non può non essere privo di conseguenze in riferimento agli effetti della disciplina transitoria di cui all’articolo 49. In questo contesto non si giustifica perché non debba trovare applicazione il comma 5 dell’articolo 46 che – prescindendo dagli effetti prodotti da una certa interpretazione dell’articolo 49 – è una disposizione che concorre a definire - in questo settore con un forte coinvolgimento sociale - uno dei tratti più apprezzati dell’azione amministrativa comunicare ai soggetti con cui entra in rapporto le ragioni dei suoi provvedimenti, il perché delle sue decisioni. 6. L’orientamento giurisprudenziale che ritiene il voto numerico capace di esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico – discrezionale della commissione indirizzo giurisprudenziale ribadito nelle sentenze del Consiglio di Stato, Sez. IV, 2221/2007, 7483/2009, 4295/2009, 2325/2011, 6219/2012, 4035/2016, 4040/2016 , trova alcune eccezioni in altre decisioni del Consiglio di Stato. In particolare è stato precisato – da Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 17 gennaio 2011, n. 222 che il solo punteggio numerico assegnato agli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa può essere ritenuto idoneo a configurare motivazione sufficiente quando i prefissati criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un massimo, siano estremamente dettagliati in questo caso, infatti, sussiste comunque la possibilità di ripercorrere il percorso valutativo, quindi di controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico cfr., tra le più recenti, Cons. St., Sez. V, 16 giugno 2010 n. 3806 e 11 maggio 2007 n. 2355, nonché 9 aprile 2010 n. 1999, richiamata dall’appellante . In un’altra fattispecie – Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 12 dicembre 2011, n. 6491 - si è ritenuto che in termini generali, sul dovere di motivazione dei giudizi espressi da una Commissione di concorso, o sulla sufficienza del punteggio numerico, si deve ricordare che la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha ritenuto che nelle procedure concorsuali l’obbligo di motivazione può essere assolto mediante punteggio numerico, o alfanumerico, se a monte siano fissati criteri generali di valutazione e attribuzione del punteggio [Cons. Stato, VI, 9 settembre 2008, n. 4300]. Si tratta di diritto vivente [cfr. Corte cost., 30 gennaio 2009, n. 20]. A proposito della sufficienza del punteggio numerico, della prefissione di criteri di valutazione, del sindacato del giudice amministrativo sull’operato delle commissioni di concorso, la Corte costituzionale ha rilevato che a quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio tecnico-discrezionale finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l'ammissione all'esame orale, tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una valutazione che, sia pure in modo sintetico, si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato b il punteggio espresso deve trovare specifici parametri di riferimento nei criteri di valutazione contemplati dalla legge ed è soggetto a controllo da parte del giudice amministrativo che, pur non potendo sostituire il proprio giudizio a quello della commissione esaminatrice, può tuttavia sindacarlo, nei casi in cui sussistano elementi in grado di porre in evidenza vizi logici, errori di fatto o profili di contraddizione ictu oculi rilevabili, previo accesso agli atti del procedimento c se è vero che la motivazione è diretta a rendere trasparente e controllabile l'esercizio della discrezionalità amministrativa, garantendo così l'imparzialità della pubblica amministrazione nonché la parità di trattamento dei cittadini di fronte ad essa, non è tuttavia esatto che il criterio del punteggio numerico sia inidoneo a costituire motivazione del giudizio valutativo espresso dalla commissione esaminatrice il detto criterio peraltro diffusamente adottato nelle procedure concorsuali ed abilitative rivela una valutazione che, attraverso la graduazione del dato numerico, conduce ad un giudizio di sufficienza o di insufficienza della prova espletata e, nell'ambito di tale giudizio, rende palese l'apprezzamento più o meno elevato che la commissione esaminatrice ha attribuito all'elaborato oggetto di esame. Pertanto, non è sostenibile che il punteggio indichi soltanto il risultato della valutazione. Esso, in realtà, si traduce in un giudizio complessivo dell'elaborato, alla luce dei parametri normativi, suscettibile di sindacato in sede giurisdizionale, nei limiti individuati dalla giurisprudenza amministrativa d il criterio numerico risponde ad esigenze di buon andamento dell'azione amministrativa articolo 97, comma 1, Cost. , che rendono non esigibile una dettagliata esposizione, da parte delle commissioni esaminatrici, delle ragioni che hanno condotto ad un giudizio di non idoneità, avuto riguardo sia ai tempi entro i quali le operazioni concorsuali o abilitative devono essere portate a compimento, sia al numero dei partecipanti alle prove e il criterio numerico non contrasta con il dovere di motivazione di cui all’articolo 3 l. n. 241 del 1990, in quanto, fermo restando che il criterio del punteggio numerico è idoneo ad esprimere un giudizio sufficientemente motivato, il citato articolo 3, comma 1, va coordinato con l'articolo 1, comma 1, della medesima l. n. 241 del 1990, in forza del quale l'attività amministrativa è retta tra gli altri da criteri di economicità e di efficacia, che giustificano la scelta del modulo valutativo adottato dal legislatore [Corte cost., 15 giugno 2011, n. 175]. 7. Il Collegio ha già – in altra sede – preso atto della non univocità sul punto della giurisprudenza e ha ritenuto la questione qui in discussione meritevole di ulteriore approfondimento anche ai fini di un’eventuale remissione della medesima all’Adunanza Plenaria CGA, ordinanza725/2016 . In sintesi le diverse questioni che si agitano in giurisprudenza, nonché l’impatto sociale che l’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato produce su molti giovani che aspirano all’esercizio della professione forense, a giudizio del collegio, impongono la rimessione all’Adunanza Plenaria trattandosi di questioni di diritto che hanno dato o possono dar luogo a contrasti giurisprudenziali. Risulta importante stabilire 1 se l’articolo 49 della legge 247/2012 escluda l’applicazione dell’articolo 46, comma 5, della stessa legge 2 se il voto numerico sia capace di esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico – discrezionale della commissione senza ulteriori oneri motivazionali. P.Q.M. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ne dispone il deferimento all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Spese al definitivo. Manda alla segreteria per la trasmissione del fascicolo di causa e gli altri adempimenti di legge