Nova per gli avvocati stabiliti

Lo Statuto della professione forense è spesso sotto i riflettori. Se ne occupa, nella gestione corrente, il Consiglio Nazionale Forense, organo in qualche misura preposto, ma il tema coinvolge inevitabilmente anche altri soggetti, tra i quali il Giudice della legittimità.

Attualità. Riveste sicuramente carattere di attualità il tema del procedimento di cancellazione dall’albo dell’avvocato c.d. stabilito, ovvero del professionista che, provvisto di un titolo rilasciato in altro Paese europeo, eserciti il proprio diritto di stabilimento iscrivendosi presso un COA italiano. Da un certo punto di vista, non ci sono emergenze particolari, atteso che, come in passato si è registrato un grande fermento sul tema dell’abogado, oggi è il tempo dell’avocat se ne sono occupate le SS.UU. civili della Cassazione, con sentenza n. 6963, depositata lo scorso 17 marzo . In linea di principio, le cose non stanno diversamente per l’uno e per l’altro fenomeno, siccome entrambi fanno riferimento al problema del trasferimento in Italia di soggetti provvisti di un titolo acquisito all’estero. Va detto peraltro che proprio in questi giorni la legislazione rumena ha compiuto un passaggio formale importante, con la legge n. 25 del 24 marzo 2017, che ha modificato la normativa sull’organizzazione e l’esercizio della professione di avvocato la legge n. 51 del 1985 . Per vero, nella prassi, la materia della tenuta degli albi professionali forensi sembra caratterizza da un’asimmetria interna, trovando molto più spazio il problema della cancellazione di soggetti muniti di titoli non ritenuti idonei rispetto al problema della regolamentazione di percorsi di garanzia che diano piana attuazione alla normativa europea che è paradigma fondante il fenomeno degli avvocati stabiliti. C’è del nuovo sotto il sole. Nihil sub sole novi non è questo il caso. Viceversa, la sentenza delle Sezioni Unite Civili della Cassazione n. 6963, depositata il 17 marzo 2017, chiude statuendo che le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate in considerazione della novità della questione trattata . Non resta che dare conto del novum e possibilmente disvelare gli scenari che si aprono all’interprete e all’avvocato stabilito dopo questo arresto della Suprema Corte, segnalando alcuni motivi di particolare interesse speculativo, preludio di auspicabili innovazioni sul terreno operativo. Questa la massima nei procedimenti relativi alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo anche dall'elenco speciale degli avvocati stabiliti trovano applicazione, in quanto applicabili, le norme che regolamentano il procedimento disciplinare . Il caso concreto. L’occasione è una ennesima cancellazione di un avvocato stabilito con titolo rumeno da parte di un COA, con delibera impugnata dal professionista dinnanzi al CNF, e pedissequa statuizione di conferma dell’avversata cancellazione. L’avvocato, però, confida che ci sia un giudice a Berlino” ed invoca il rispetto della legge rivolgendo il proprio appello a Piazza Cavour. Il punto approfondito dalle Sezioni Unite è connotato da profili di novità, riguardando in modo particolare le formalità del procedimento di cancellazione seguito dal COA, con l’importante precisazione che non è sufficiente notiziare il professionista del procedimento in corso, né dei passaggi formali seguiti dall’autorità procedente, dovendosi convocare costui per integrarne il diritto di difesa. Alcuni riferimenti. Il Collegio si è avvantaggiato in modo esplicito del richiamo a propri precedenti dirimenti. Nel 2016, con ordinanza n. 15041, la Cassazione scriveva che nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il principio secondo cui il Consiglio dell’ordine territoriale non può infliggere nessuna pena disciplinare senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso assume valenza di un principio generale Conf. Cass., SS.UU., n. 3182/2012 . Un poco di chiarezza. La posizione assunta dai giudici della legittimità supera la difesa del CNF, secondo il quale l’audizione dell’interessato, dopo il deposito degli scritti difensivi e prima dell’audizione da parte del COA, sarebbe meramente facoltativa. Rilievi prognostici. Nel merito della vicenda, si torna dinnanzi al CNF, che dovrà uniformare la propria statuizione al principio enunciato. Chi decide e cosa. Resta insondato la questione della giurisdizione in materia di provvedimenti di cancellazione. La prassi ci dice che il CNF viene correntemente adito dagli avvocati destinatari di provvedimenti di cancellazione, il che non desta meraviglia in quanto nei provvedimenti è indicato proprio il CNF quale autorità alla quale presentare ricorso avverso la delibera di cancellazione. Oggi, però, dobbiamo dare conto di un’emergenza processuale di grande rilievo lo stesso CNF ritiene l’irrilevanza di detta indicazione cfr. la sentenza emarginata, Svolgimento del processo . In altri termini, quale sia e debba essere l’autorità competente a valutare la correttezza dell’operato del COA è problema centrale per il singolo che veda compromessi i propri diritti in ragione della cancellazione dall’albo degli avvocati. L’indicazione del CNF come autorità legittimamente competente a decidere sulle determinazioni del COA in ambito disciplinare fa capo all’assunto implicito secondo il quale il procedimento/provvedimento involga l’interesse pubblico al buon funzionamento dell’avvocatura, il che sembra incontestabile per le ipotesi di cancellazione disciplinare. Viceversa, la posizione giuridica fatta valere dall’avvocato destinatario del provvedimento di cancellazione aliunde non sembra da qualificare come interesse legittimo, bensì come diritto soggettivo il rapporto sussistente tra colui che aspira all’iscrizione all’albo professionale e l’ordine preposto alla tenuta dell’albo medesimo si identifichi con la dicotomia diritto soggettivo/obbligo anziché con quella interesse legittimo/potere pubblico ordinanza delle SS.UU. civili n. 6821/17, depositata il 15 marzo 2017 , pubblicata sul quotidiano del 16 marzo 2017 con nota di R. Villani, Cancellazione dall’albo professionale? Si ricorre al giudice ordinario .

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 24 gennaio - 17 marzo 2017, n. 6963 Presidente Rordorf - Relatore Petitti Fatti di causa Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma - in relazione alle iscrizioni all'albo, sezione speciale degli avvocati stabiliti, avvenute sulla base di titoli acquisiti in Romania, nonchè alle domande di iscrizione ancora pendenti - acquisiva una nota del Ministero della giustizia, nella quale veniva indicato come unico soggetto idoneo alla verifica della effettiva abilitazione all'esercizio della professione legale in detto Stato la Unionea Nationala a Barourilor Din Romania, Ordine tradizionale Bucaresti. Procedeva, quindi, alla cancellazione dall'elenco degli avvocati stabilizzati l'Avocat G.F., iscritto sulla base di titolo conseguito in Romania rilasciato da una diversa associazione professionale. Il G. proponeva ricorso al Consiglio Nazionale Forense che, con sentenza depositata il 20 febbraio 2016, lo ha rigettato. Quanto alle denunciate violazioni di norme procedimentali, il CNF ha rilevato che la L. n. 247 del 2012, art. 17 applicabile nel caso di specie, non configura la previa convocazione dell'iscritto quale condizione per l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla rilevata mancanza dei requisiti per la iscrizione la mancata indicazione nel provvedimento dei termini di proposizione della impugnazione e dell'organo competente a decidere sulla stessa è irrilevante, atteso che il ricorrente ha rispettato i termini e ha correttamente individuato l'organo competente neanche costituisce causa di nullità della delibera del COA la asserita carenza di motivazione della stessa, atteso che il CNF, in sede di impugnazione, può apportare le integrazioni che ritenga necessarie. Quanto al merito della delibera impugnata, il CNF, acquisite informazioni dal Ministero della giustizia, ha rigettato il ricorso ritenendo corretta la decisione del COA sul rilievo che, secondo il sistema di cooperazione tra autorità degli stati membri dell'Unione europea denominato IMI Internai Market Information Sistem , l'unico organismo romeno abilitato a rilasciare titoli riconoscibili in ambito europeo è la UNBR tradizionale e che, comunque, grava sull'interessato fornire la prova documentale, immune da contestazioni e/o riserve, attestante il possesso dei requisiti imposti dalla legge. Avverso questa sentenza il G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, chiedendo altresì la sospensione della esecuzione della decisione impugnata. Il COA di Roma non ha svolto attività difensiva. L'istanza di sospensione della esecutività del provvedimento impugnato è stata accolta con ordinanza n. 15042 del 2016. La trattazione del ricorso nel merito è quindi stata fissata per l'udienza pubblica del 21 gennaio 2017. Ragioni della decisione 1. - Deve essere preliminarmente dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Consiglio Nazionale Forense, atteso che il CNF è il giudice che ha emesso la decisione qui impugnata e che per definizione non può essere parte del procedimento di impugnazione Cass., S.U., n. 18395 del 2016 . 2. - Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e omessa applicazione della L. n. 247 del 2012, art. 17 e del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 43 nonchè omesso esame su fatto decisivo, censurando la sentenza del CNF perchè ha ritenuto non necessaria l'audizione dell'interessato, dopo il deposito degli scritti difensivi e prima dell'adozione del provvedimento da parte del COA. 2.1. - Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 2697 c.c. e del D.Lgs. n. 96 del 2001, art. 6, comma 6, nonchè omesso esame di fatto decisivo, rilevando che, contrariamente a quanto sostenuto dal CNF, egli era stato iscritto sulla base della documentazione esibita ed era quindi il COA a dover dimostrare la inidoneità del titolo e non anche l'interessato a dover provare la validità del titolo esibito ai fini della iscrizione nell'elenco speciale. 2.2. - Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del regolamento UE 1024/2012 nonchè dell'art. 213 c.p.c., ancora dell'art. 2697 c.c. e del D.Lgs. n. 96 del 2001, art. 6 e omesso esame di questione decisiva, rilevando che il citato regolamento espressamente escluderebbe l'applicazione dell'IMI in caso di riconoscimento di un ordine professionale sarebbe quindi stato onere del CNF acquisire ex art. 213 c.p.c. le informazioni necessarie presso gli organi competenti, nonchè quello di esaminare la documentazione prodotta, dalla quale emergeva che l'unico organo abilitato in Romania a stabilire se sussistano le condizioni per l'iscrizione di un avvocato al locale albo è la magistratura e che in molte controversie i professionisti abilitati dal medesimo organismo che aveva rilasciato il titolo esibito per l'iscrizione in Italia erano stati ritenuti dai giudici rumeni abilitati alla professione. 2.3. - Con il quarto motivo il G. lamenta violazione della L. n. 247 del 2012, dolendosi che il CNF abbia fatto riferimento nel dispositivo a disposizioni ormai non più in vigore. 3. - Il primo motivo di ricorso è fondato. Ai sensi della L. n. 247 del 2012, art. 17 rubricato Iscrizione e cancellazione , l'accertamento dei requisiti è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili comma 3 e il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 12 comma 7 . Orbene, queste Sezioni Unite nella richiamata ordinanza n. 15042 del 2016, hanno già avuto modo di affermare che nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il principio di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 45 - secondo cui il Consiglio dell'ordine territoriale non può infliggere nessuna pena disciplinare senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso assume valenza di un principio generale, volto a garantire il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa. Ne consegue che, dovendosi applicare tale principio anche per l'adozione di provvedimenti cautelari, è affetto da nullità insanabile il provvedimento del Consiglio dell'ordine territoriale che abbia inflitto la sospensione cautelare dall'esercizio della professione all'esito di una riunione alla quale l'interessato non sia stato convocato Cass., S.U., n. 3182 del 2012 . 3.1. - Nella specie, il CNF ha ritenuto che potesse operare il comma 12 del citato art. 17, a tenore del quale, nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente , per trarne la conseguenza che la mancata convocazione dell'interessato non possa costituire causa di nullità del procedimento. In tal modo, il CNF ha tuttavia omesso di considerare che nei procedimenti relativi alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo anche dall'elenco speciale degli avvocati stabiliti trovano applicazione, in quanto applicabili, le norme che regolamentano il procedimento disciplinare e che, inoltre, nel caso di specie veniva in rilievo una ipotesi non di diniego di iscrizione ma di cancellazione di un avvocato stabilito già iscritto nel relativo elenco speciale. Alla luce del richiamato principio, valevole per i procedimenti disciplinari e certamente applicabile, in forza del richiamato art. 17, comma 3 anche nel caso di cancellazione per sopravvenuto accertamento della originaria insussistenza del titolo esibito per la iscrizione, l'interessato aveva diritto ad essere convocato prima che il COA deliberasse sulla sua cancellazione. 4. - Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, con conseguente assorbimento degli altri. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio della causa al Consiglio Nazionale Forense, in diversa composizione. Le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate in considerazione della novità della questione trattata. P.Q.M. La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Consiglio Nazionale Forense, in diversa composizione compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte suprema di cassazione, il 24 gennaio 2017.