L’avvocato confonde il termine per l’impugnazione, il ricorso è tardivo e la sospensione valida

Dal 1° gennaio 2015 è in vigore il regolamento del CNF che sancisce il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso avverso le deliberazioni del COA, in tutti i casi avvenuti prima di tale data si applica il termine previsto dalla disciplina precedente, ossia quello di 20 giorni.

Lo hanno deciso le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte con ordinanza n. 7298/17 depositata il 22 marzo. Il caso. L’avvocato propone ricorso in Cassazione avverso la sentenza del CNF con la quale veniva dichiarata l’inammissibilità per tardività del suo ricorso avverso la deliberazione con cui il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Monza gli aveva irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per 4 mesi. Il ricorrente formula istanza di sospensione dell’esecutiva della sentenza del CNF. Il termine per la proposizione del ricorso contro la deliberazione del COA. La Corte di Cassazione condividendo la relazione del PM conclude per il rigetto dell’istanza cautelare formulata dall’avvocato ricorrente, in virtù del fatto che quest’ultima difetta del requisito del fumus bonis iuris . In particolare, il ricorrente ha erroneamente dedotto che il termine per la proposizione del ricorso contro la deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Monza sarebbe stato quello di 30 giorni di cui all’art. 61 l. n. 247/2012. Al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, il regolamento di cui all’art. 65, comma 1, l. n. 247/2012, adottato dal CNF, è entrato in vigore il 1° gennaio 2015, quindi dopo la proposizione del ricorso, pertanto, il Consiglio Nazionale Forense ha correttamente ritenuto operante il termine di 20 giorni, come previsto dalla disciplina precedentemente vigente. Nella fattispecie, il ricorso dell’avvocato, fondato sull’erroneo presupposto dell’applicabilità del termine di 30 giorni, evidenzia l’assenza del requisito del fumus bonis iuris . Inoltre, il CNF ha correttamente motivato che la notificazione della decisione del COA di Monza, essendosi perfezionata decorsi i 10 giorni dalla spedizione dell’avviso da parte dell’ufficiale giudiziario, la proposizione del ricorso sarebbe dovuta avvenire con deposito il 19 novembre 2014, e non i gironi successivi. Per tutti questi motivi, la Corte rigetta l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 24 gennaio – 22 marzo 2017, n. 7298 Presidente Rordorf – Relatore Frasca Fatto e diritto Rilevato che l’Avvocato P.D. ha proposto ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 56, quarto comma, del r.d.l. n. 1568 del 1933, avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense del 10 maggio 2016, notificatagli il 9 giugno 2016, con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità, per tardività, del suo ricorso avverso la deliberazione del 19 settembre 2014, con cui il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di gli aveva irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per mesi quattro nel ricorso rivolto a queste Sezioni Unite, cui il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Monza non ha resistito, il ricorrente ha formulato istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza ai sensi dell’art. art. 36, comma 7, della I. n. 247 del 2012 in ragione della trattazione in camera di consiglio dell’istanza di sospensione, è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c. ed all’esito del loro deposito è stata fissata la trattazione nell’odierna camera di consiglio. Considerato che il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto dell’istanza cautelare, sostenendo che a difetterebbe il requisito del fumus boni iuris , in quanto erroneamente il ricorrente avrebbe dedotto a sostegno del ricorso che il termine per la proposizione del ricorso contro la deliberazione del Consiglio dell’ordine brianzolo sarebbe stato quello di trenta giorni, di cui all’art. 61 della I. n. 247 del 2012, mentre, ai sensi dell’art. 61 della stessa legge, in attesa dei regolamenti esecutivi, aveva conservato valore il disposto della normativa precedente b in ogni caso sarebbe infondato l’assunto secondo cui il ricorso al C.N.F. sarebbe stato tempestivo, anche alla stregua di essa le conclusioni del Pubblico Ministero appaiono condivisibili è, in primo luogo, corretto l’assunto che, a differenza di quanto si sostiene nel ricorso, il termine per la proposizione del ricorso al C.N.F. non fosse quello indicato dall’art. 61, comma 1, della L. n. 247 de 2012, atteso che, ai sensi dell’art. 65, comma 1., stessa legge, fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti da quella legge trovava applicazione la normativa previgente, cioè l’art. 50, secondo comma, del r.d. n. 1578 del 1933, il quale, nel testo sostituito dall’art. 1, n. 18, della L. n. 254 del 1940, prevedeva un termine di venti giorni dalla notificazione della decisione disciplinare nella specie il regolamento di cui all’art. 65, comma 1, citato è stato adottato dal C.N.F. il 21 febbraio 2014, con il numero 2, ed è entrato in vigore il 1 gennaio 2015 e, quindi, dopo la proposizione del ricorso al C.N.F., il quale, dunque correttamente ha ritenuto operante il termine di venti giorni di cui alla disciplina anteriormente rimasta vigente il ricorso del P. è fondato sul presupposto dell’applicabilità del termine di trenta giorni e tanto basta ad evidenziare, come dedotto dal Pubblico Ministero, l’assenza del requisito del fumus boni iuris , non senza che debba rilevarsi che esattamente il C.N.F., seguito dal Pubblico Ministero, ha motivato che, essendo la notificazione della decisione del C.O.A. di avvenuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c. ed essendosi perfezionata, giusta la sentenza della Corte cost. n. 3 del 2010, decorsi dieci giorni dalla data di spedizione dell’avviso da parte dell’ufficiale giudiziario, che fu il 20 ottobre 2014, e dunque, il 30 ottobre successivo, la proposizione del ricorso sarebbe dovuta avvenire con deposito da effettuarsi il 19 novembre 2014, mentre avvenne il 21 successivo giusta le svolte considerazioni l’istanza cautelare dev’essere rigettata. P.Q.M. La Corte rigetta l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.