Il parere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati non è vincolante in tema di onorario

In materia di liquidazione di spese, diritti ed onorari di giudizio, non vi è vincolatività del parere del COA nei confronti del giudice, che può discostarsi dal parere di congruità del Consiglio. Ma, in questi casi, è tenuto a darne idonea motivazione.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la ordinanza n. 6517/17 depositata il 14 marzo. Il caso. Un avvocato, avendo svolto attività di consulenza e assistenza stragiudiziale per conto di una s.a.s., proponeva ricorso in Cassazione avverso un decreto che respingeva l’opposizione allo stato passivo del fallimento della società. La mancata motivazione del giudice di merito. Il motivo di doglianza è il seguente il Tribunale avrebbe escluso, senza dare motivazione idonea, la maggior misura della domanda del professionista. Con pronuncia precedente della Corte di Cassazione sent. n. 13743/02 , si è detto che in materia di liquidazione delle spese, diritti ed onorari di giudizio ex artt. 28 e 29, l. n. 794/1942, il giudice non è vincolato dal parere di congruità espresso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati . Ma, nel caso se ne voglia discostare, è tenuto ad indicare, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta, al fine di consentire il controllo sulla legittimità della decisione . Nel caso di specie il giudice, a parte la dichiarazione di non vincolatività del parere del COA, non ha tenuto conto del prospetto analitico allegato dall’avvocato, sul quale si fondava la richiesta, e non ha spiegato il motivo di tale decisione. Il ricorso deve quindi essere accolto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 24 febbraio– 14 marzo 2017, n. 6517 Presidente Di Virgilio – Relatore Genovese Fatti di causa e ragioni della decisione Il Tribunale di Lucca, con il decreto n. 3179 del 2015 pubblicato il 5 novembre 2015, ma comunicato il 6 successivo , ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento omissis s.a.s. proposta, in relazione alla domanda di ammissione del proprio credito professionale, anche in prededuzione, dall’avv. S.M. , in quanto riguardante attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale e quella di redazione e deposito della domanda di concordato preventivo della società in bonis , crediti ammessi tutti al passivo ma in una misura inferiore a quella richiesta e, per di più, non in prededuzione, difettando l’utilità per la procedura, con riferimento all’attività preparatoria, non essendo andata in porto la domanda concordataria. Contro tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il professionista. Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale sono state mosse osservazioni adesive da parte del ricorrente. Il ricorso per cassazione, articolato in due mezzi, risulta manifestamente fondato, in relazione a tutti e due i motivi a quanto al primo quantum del credito richiesto , in ragione del principio enunciato da questa Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13743 del 20/09/2002 , secondo cui in materia di liquidazione delle spese, diritti ed onorari di giudizio ex art. 28 e 29 legge n. 794 del 1942, il giudice non è vincolato dal parere di congruità espresso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ma, qualora se ne discosti, è tenuto ad indicare, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta, al fine di consentire il controllo sulla legittimità della decisione avendo il Tribunale escluso, senza una reale motivazione, la maggior misura domanda dal professionista, essendosi limitato ad affermare la non vincolatività del parere del COA ma senza poi spiegare perché al creditore non spettasse la misura maggiore, secondo il prospetto analitico allegato e su cui era fondata la richiesta b quanto al secondo prededuzione per il credito professionale relativo alla preparazione della domanda di concordato preventivo alla luce del principio enunciato da questa Corte Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22450 del 2015 , secondo cui il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo, rientra de plano tra i crediti sorti in funzione di quest’ultima procedura e, come tale, a norma dell’art. 111, comma 2, l. fall., va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post, che la prestazione resa sia stata, concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti avendo il Tribunale escluso quella qualità del credito, in contrasto con il principio richiamato. Di conseguenza il ricorso deve essere accolto e cassato il decreto impugnato, con rinvio della causa, per un nuovo esame condotto alla luce dei principi enunciati, al Tribunale di Lucca in diversa composizione. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, al Tribunale di Lucca in diversa composizione.