L’avvocato e il suo compenso: come decide il tribunale?

In materia di compensi professionali l’ordinanza qui riportata chiarisce le modalità di decisione della controversia.

L’ordinanza in questione è la n. 548/17 della Corte di Cassazione, depositata l’11 gennaio. Il caso. L’avvocato chiedeva la condanna del suo assistito al pagamento della somma relativa al compenso per la prestazione professionale svolta in suo favore in diverse controversie. Il Tribunale di Roma, nella contumacia del convenuto, negava con ordinanza la propria competenza ratione valoris, dichiarando competente il Giudice di Pace della stessa città. Il ricorrente impugna il provvedimento con istanza di regolamento di competenza. Decisione sul compenso dell’avvocato? Sempre in composizione collegiale. La Cassazione, nell’esame della questione, cita l’art. 14, d.lgs. n. 150/2011 secondo il quale il Tribunale decide le controversie in materie di compensi per gli avvocati sempre in composizione collegiale”, rientrando tali controversie nella riserva prevista per i procedimenti in camera di consiglio dall’art. 50- bis , comma 2, c.p.c. . Gli Ermellini proseguono rilevando che, nella fattispecie, ovvero più in generale in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti dell’avvocato, si configura una vera e propria competenza funzionale dell’ufficio giudiziario adito per il processo in cui il legale svolge la sua prestazione. Tali controversie, stabilisce di conseguenza la Suprema Corte, devono essere trattate con rito sommario di cognizione, anche nell’ipotesi in cui la domanda riguardi l’ an della pretesa, escludendo la possibilità per il giudice di trasformare tale rito in ordinario o dichiarare l’inammissibilità della domanda. Per tutti questi motivi la Corte accoglie il regolamento di competenza, cassa il provvedimento impugnato e dichiara la competenza del Tribunale di Roma in composizione collegiale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 21 ottobre 2016 – 11 gennaio 2017, n. 548 Presidente Petitti – Relatore Lombardo Ritenuto che - G.G. convenne, dinanzi al Tribunale di Roma D.G.R., chiedendo la condanna dello stesso al pagamento della somma di euro 2.358,00 a titolo di compensi per le prestazioni professionali di avvocato svolte in diverse controversie svoltesi dinanzi al detto tribunale - nella contumacia del convenuto, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 22.12.2015, negò la propria competenza ratione valoris , dichiarando competente il Giudice di pace di Roma - avverso tale ordinanza ha proposto istanza di regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., G.G., sulla base di un unico motivo - De Giani Rolando, ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva - il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'accoglimento dell'istanza di regolamento e la declaratoria della competenza del Tribunale di Roma in composizione collegiale Atteso che - il regolamento di competenza è ammissibile, giacché, sebbene nel dispositivo dell'ordinanza il giudice di Roma abbia respinto il ricorso, in realtà la motivazione del provvedimento contiene una vera e propria declaratoria della competenza del giudice adito con conseguente individuazione del giudice ritenuto competente il Giudice di pace di Roma , cosicché la statuizione di rigetto contenuta nel dispositivo deve ritenersi ad abundantiam , apparente ed inidonea a passare in cosa giudicata, rimanendo il provvedimento impugnabile col rimedio del regolamento di competenza in coerenza col suo reale contenuto cfr. Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555, Sez. 2, Sentenza n. 19754 del 27/09/2011, Rv. 619327 - il ricorso è fondato, giacché l'art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2011 configura, per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all'art. 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794, una vera e propria competenza funzionale dell'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera, stabilendo che tali controversie siano trattate col rito sommario di cognizione, rito che va applicato anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l' an della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l'inammissibilità della domanda Sez. 6 - 3, Sentenza n. 4002 del 29/02/2016, Rv. 638895 - trattandosi di competenza funzionale non rileva il valore della controversia - è inconferente il precedente richiamato nel provvedimento impugnato Cass., 23691 del 2011 , avendo esso riguardo ad una causa introdotta prima dell'entrata in vigore della riforma di cui al D.lgs. n. 150 del 2011 - l'art. 14 del richiamato D.lgs. n. 150 del 2011 prevede che il Tribunale decide le controversie in materia di compensi per gli avvocati sempre in composizione collegiale , rientrando tali controversie nella riserva prevista per i procedimenti in camera di consiglio dall'art. 50-bis, secondo comma, cod. proc. civ. Sez. U, Sentenza n. 12609 del 20/07/2012, Rv. 623299 - il regolamento va pertanto accolto, spettando al Tribunale di Roma in composizione collegiale la competenza a decidere la causa - va pertanto cassato il provvedimento impugnato e va dichiarata la competenza del Tribunale di Roma in composizione collegiale, dinanzi al quale la causa deve essere riassunta dalle parti nel termine di cui in dispositivo - il Tribunale dichiarato competente provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio P.Q.M. accoglie l'istanza, cassa il provvedimento impugnato e dichiara la competenza del Tribunale di Roma in composizione collegiale, dinanzi al quale dispone la riassunzione della causa nel termine di legge decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza spese al merito.