Contestazione di addebiti all’avvocato: la formulazione dell’incolpazione deve garantire il diritto di difesa

Nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l’illecito, essendo, invece, sufficiente che l’incolpato, con la lettura dell’imputazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascritti.

E’ quanto ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 25633 depositata il 14 dicembre 2016. Il caso. A seguito di un esposto presentato al consiglio dell’ordine forense di Lucca, veniva inflitta la sanzione disciplinare della censura nei confronti di un’avvocatessa. In particolare, a fondamento del provvedimento, si poneva la scarsa diligenza mostrata dalla professionista nella predisposizione di un ricorso in materia di lavoro nonché l’incompetenza dalla stessa manifestata nell’articolazione delle richieste in favore della parte e dei capitoli di prova. Proposta impugnazione dinanzi al Consiglio nazionale forense, il provvedimento veniva confermato, sicché il legale si rivolgeva alla Cassazione. Forma e contenuto del capo d’incolpazione. In primo luogo, la ricorrente ripropone la censura già sollevata in primo grado circa la genericità e indeterminatezza del capo d’incolpazione e la presenza, nella delibera applicativa della sanzione, di addebiti non contestati nel suddetto capo. Nel respingere il motivo di ricorso, le Sezioni Unite richiamano un loro precedente SS.UU. n. 21948/15 nel quale è stato affermato che, per la contestazione degli addebiti nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, non è richiesta una esposizione dei fatti particolarmente specifica, purché sia garantito all’incolpato, con la lettura dell’imputazione, di approntare la propria difesa in modo efficace. Nella specie, le contestazioni mosse alla ricorrente avevano ad oggetto plurime violazioni del codice deontologico ben mirate con riferimento a specifici profili deontologici in relazione ad atti processuali conosciuti dall’incolpata. Alla luce di ciò, da un lato, l’incolpazione non poteva reputarsi generica, e, dall’altro, non vi era alcuna discrasia tra il contenuto del capo d’incolpazione e quello della delibera applicativa della censura. Poteri d’ufficio del consiglio dell’ordine forense. Sotto altro profilo, viene riproposta la censura inerente la presunta apocrificità dell’esposto che aveva dato avvio al procedimento disciplinare e che era stato presentato dalla parte rappresentata in giudizio. Nel respingere anche tale profilo di censura, le Sezioni Unite evidenziano che il Consiglio dell’ordine degli avvocati ha il potere-dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare allorquando venga a conoscenza di fatti lesivi dell’onore dei professionisti iscritti e del decoro della classe forense, non essendo l’esercizio di tale potere condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito. Sulla scorta di tale considerazione, i Giudici di legittimità sostengono l’irrilevanza della apocrificità o meno dell’esposto, il quale ha costituito l’innesco occasionale per accertamenti officiosi dai quali è scaturito l’esercizio dell’azione disciplinare e non già una fonte di prova. Autonomia del piano disciplinare rispetto al piano civilistico. La ricorrente censura poi la sentenza del CNF laddove, soffermandosi sui profili d’inadempimento del mandato, avrebbe travalicato il limiti della propria cognizione, essendo tali profili devoluti alla regolazione dei rapporti interni col cliente da parte del giudice civile ordinario. All’uopo, gli Ermellini richiamano l’art. 38 del codice deontologico, in virtù del quale il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti il mandato costituisce violazione dei doveri professionali quando ciò derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita . Da ciò deriva che la cattiva e/o maldestra esecuzione del mandato difensivo rilevi autonomamente sul piano disciplinare indipendentemente da profili civilistici d’inadempimento e danno in pregiudizio della parte assistita. La fase istruttoria del procedimento disciplinare. Da ultimo, la ricorrente censura la sentenza del CNF laddove ha trascurato le richieste istruttorie inutilmente già avanzate dinanzi al COA di Lucca. Anche tale profilo è rigettato sul rilievo che, nella fase amministrativa svoltasi dinanzi al COA, non si applicano le ordinarie regole processuali eccetto che per la deliberazione della decisione. Pertanto, con riferimento all’operato istruttorio, è in facoltà del CNF di procedere alle sole indagini ritenute necessarie per l’accertamento dei fatti e la mancata ammissione della prova sollecitata dall’interessato incide solo sull’efficacia giustificativa della decisione di merito sul fatto e non sul controllo di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 22 novembre – 14 dicembre 2016, numero 25633 Presidente Rordorf – Relatore Cirillo Ritenuto in fatto A seguito di esposto attribuito all’interessata il locale consiglio dell’ordine forense elevava, a carico di C.A. , avvocato del foro di Lucca, la seguente incolpazione In violazione degli artt. 8, 12 e 38 del codice deontologico forense, per aver accettato da parte della sig.ra D.M.C. l’incarico di agire in giudizio contro il suo ex datore di lavoro, avanti al tribunale di Lucca sezione lavoro, senza averne adeguata competenza e senza adempiere all’incarico con la dovuta diligenza. In particolare precisando nelle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio le domande in modo generico, inammissibile e indeterminato, nonché articolando prove palesemente inammissibili. Il tutto, come rilevato dal giudice del lavoro nella sentenza numero 153/11 con la quale aveva respinto le domande avanzate dall’avvocato C. per la D.M. . In Viareggio e Lucca dal gennaio 2010 al marzo 2011 . Indi, con delibera del 18 maggio 2012, l’Ordine di appartenenza della professionista le applicava la sanzione disciplinare della censura osservando che l’incolpata non fosse stata diligente prima di stendere e nello stendere il ricorso e non competente nell’articolare sia le richieste in favore della parte ricorrente che i capitoli di prova, così come emergeva dall’esame diretto degli atti di causa e dalla lettura della decisione del giudice del lavoro. Per l’annullamento di tale delibera l’avvocato C.A. proponeva ricorso che era respinto dal Consiglio nazionale forense con sentenza del 27 giugno 2015 - 2 maggio 2016. L’organo della giurisdizione disciplinare escludeva il rilievo della presunta genericità del capo d’incolpazione e osservava che, nel sistema vigente pro tempore, neppure l’omessa indicazione della norma deontologica violata determinava l’invalidità del procedimento disciplinare bastando l’indicazione dei comportamenti addebitati e il loro collegamento a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività e configurandosi una lesione del diritto di difesa laddove l’incolpato fosse sanzionato per condotte diverse da quelle addebitate, discrasia quest’ultima neppure contestata dalla ricorrente. Escludeva, inoltre, qualsiasi rilevanza della censura circa la presunta apocrificità dell’esposto attribuito alla sig.ra D.M.C. , osservando che il Consiglio del locale ordine forense aveva il dovere di agire d’ufficio laddove venisse, comunque, a conoscenza di fatti rilevanti sul piano disciplinare. Confermava, infine, che la violazione deontologica sussisteva in presenza di una prestazione improntata a canoni di faciloneria e superficialità. Osservava, in dettaglio, a che la descrizione dei fatti negli atti introduttivi appariva confusa disarticolata priva di alcuna linea e sostanza giuridica, con ampi margini di contraddittorietà , b che gli atti contenevano macroscopici e ingiustificabili errori di diritto, quali la richiesta di reintegrazione della lavoratrice in assenza dei requisiti dimensionali aziendali, le richieste di trattamento di disoccupazione e d’infortunio estranee alla legittimazione passiva datoriale e devolute invece a enti previdenziali e l’articolazione di deduzioni probatorie in contrasto con le norme attinenti il profilo della producibilità e della coerenza logico-giuridica . Per la cassazione di tale decisione l’avvocato C.A. ha proposto ricorso affidato a undici motivi. L’Ordine di appartenenza, pur intimato, non ha spiegato difese. Considerato in diritto Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziali R.D.L. numero 1578 del 1933, art. 45 Cost., art. 24 , la ricorrente ripropone la censura circa la presunta genericità e indeterminatezza del capo d’incolpazione e la presenza, invece, nella delibera applicativa della censura di addebiti non contestati nel capo d’incolpazione. Il motivo non è fondato. Nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l’illecito, essendo, invece, sufficiente che l’incolpato, con la lettura dell’imputazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli Sez. U, numero 21948 del 2015 . Nella specie all’avvocato C. sono state contestate plurime violazioni del codice deontologico forense vigente all’epoca dei fatti, ovverosia la violazione degli articoli 8 sul dovere di diligenza L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza , 12 sul dovere di competenza L’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza e 38 sull’inadempimento del mandato Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita . Tali inosservanze sono riempite di contenuti con riferimento a domande rassegnate all’avvocato C. , davanti al tribunale di Lucca, in modo generico, inammissibile e indeterminato e a prove articolate in modi palesemente inammissibili, il tutto come rilevato nella sentenza che aveva respinto le domande avanzate nell’interesse della sig.ra D.M.C. . Sicché si tratta di contestazioni ben mirate con riferimento a specifici profili deontologici diligenza, competenza, trascuratezza in relazione ad atti processuali conosciuti dall’incolpata. Il COA prima e il CNF poi si sono limitati a estrapolare i riscontri accusatori più evidenti così come emergenti dall’obiettività degli atti processuali e della sentenza sfavorevole alla sig.ra D.M.C. es. descrizione dei fatti confusa, disarticolata, contraddittoria e priva di linea e sostanza giuridica richiesta di reintegrazione in assenza dei requisiti dimensionali richieste di trattamenti previdenziali estranei alla legittimazione passiva datoriale deduzioni probatorie illegittime e incoerenti . Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto processuali e vizio di omessa motivazione Cost., art. 111 CPC, art. 132 numero 4 , la ricorrente censura la sentenza del CNF laddove affermerebbe, contrariamente al vero, la non contestazione dei profili di discrasia fattuale tra il contenuto del capo d’incolpazione e il contenuto della delibera applicativa della censura. Con il terzo motivo, denunciando vizio di omesso esame di un fatto decisivo e vizio di omessa motivazione Cost., art. 111 CPC, artt. 132 numero 4, 360 numero 5 con riguardo a punto decisivo della controversia, la ricorrente censura la sentenza del CNF laddove affermerebbe, contrariamente al vero, la non contestazione dei profili di discrasia fattuale tra il contenuto del capo d’incolpazione e il contenuto della delibera applicativa della censura. Entrambi i mezzi restano assorbiti dalle ragioni di rigetto del primo motivo dovendosi negare, in tesi generale, che vi sia qualsivoglia decisione a sorpresa laddove il principio di correlazione tra fatto addebitato e fatto ritenuto in sentenza risulterebbe violato solo allorquando in questo non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che i due si porrebbero tra di loro non in rapporto di continenza, bensì d’ipotetica eterogeneità. Il che non accade nel caso di specie, in disparte la non decisività del censurato rilievo di presunta non contestazione nell’apparato argomenta-tivo della impugnata sentenza. Con il quarto motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione apparente Cost., art. 111 , la ricorrente censura la sentenza del CNF laddove, affermando che la contestazione disciplinare non richiede l’individuazione di precise di norme deontologiche violate se ricollegata a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività, richiamerebbe giurisprudenza disciplinare non pertinente al caso. Il motivo non è fondato. La ratio decidendi della sentenza è ben individuata e, nel richiamare concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività al fine di garantire l’esercizio del diritto di difesa all’interno del procedimento disciplinare, ripropone principi di diritto più volte ribaditi dalle sezioni unite in relazione, ovviamente, alle variegate fattispecie concrete portate al suo esame Sez. U, numero 15852 del 2009, numero 37 del 2007, numero 9097 del 2005, numero 10842 del 2003, numero 6766 del 2003 . Con il quinto motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione apparente Cost., art. 111 , la ricorrente censura la sentenza del CNF laddove, affermando l’irrilevanza dell’eccepita apocrificità della firma in calce al presunto esposto della sig.ra D.M.C. , richiamerebbe giurisprudenza disciplinare su poteri di cognizione officiosa dell’organo disciplinare non pertinente riguardo alla normativa civilistica e penalistica sulla validità degli elementi di prova. Con il sesto motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione apparente Cost., art. 111 , la ricorrente censura la sentenza del CNF laddove, affermando l’irrilevanza della eccepita apocrificità della firma in calce al presunto esposto della sig.ra D.M.C. , richiamerebbe giurisprudenza disciplinare non pertinente in tema di pubblica notorietà, denunce di terzi e atti del processo penale. Entrambi i suesposti motivi non sono fondati. È pacifico che il Consiglio dell’ordine degli avvocati abbia il potere-dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare allorquando venga a conoscenza di fatti lesivi dell’onore dei professionisti iscritti e del decoro della classe forense. L’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinarmente rilevante conf. ex plurimis Sez. U, numero 406 del 1999 . Ne deriva, quindi, l’irrilevanza della apocrificità o meno dell’esposto attribuito alla sig.ra D.M.C. . Esso, infatti, ha costituito l’innesco occasionale per accertamenti officiosi dai quali è scaturito l’esercizio dell’azione disciplinare, giammai una fonte di prova. Del resto, persino in sede penale gli elementi contenuti in denunce - addirittura anonime - possono stimolare l’attività di iniziativa del P.M. e della P.G. al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se scritto possano ricavarsi estremi utili per l’individuazione di una notitia criminis Cass. penumero , sez. VI, numero 34450 del 2016, Morico . Inoltre, sotto altro profilo, si osserva che le rationes decidendi della sentenza impugnata sono ben individuate nel rifarsi a principi di diritto più volte ribaditi dalle sezioni unite in relazione, ovviamente, alle variegate fattispecie concrete portate all’esame della Corte. Con il settimo motivo, denunciando vizio di eccesso di potere, la ricorrente censura la sentenza del CNF laddove travalicherebbe i limiti della propria cognizione soffermandosi su profili civilistici d’inadempimento del mandato professionale devoluti alla regolazione dei rapporti interni col cliente da parte del giudice civile ordinario. Con l’ottavo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di legge Cost., art. 24 , la ricorrente censura la sentenza del CNF laddove, soffermandosi su inammissibili profili d’inadempimento del mandato professionale relativi alla regolazione dei rapporti interni col cliente, precluderebbe all’incolpata l’adeguato dispiegamento delle proprie difese con la latitudine tipica dei giudizi dinanzi al giudice civile ordinario. Con l’undicesimo motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione apparente Cost., art. 111 , la ricorrente censura la sentenza del CNF laddove sarebbe eluso il tema della mancanza di giurisdizione del COA di Lucca a valutare i presunti danni arrecati, in senso civilistico, all’assistita. I suesposti tre motivi non sono fondati. Secondo l’art. 38 cod. deont. Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita . Il che comporta che la cattiva e/o maldestra esecuzione del mandato difensivo rileva autonomamente sul piano disciplinare indipendentemente da profili civilistici d’inadempimento e danno in pregiudizio della parte assistita. Peraltro dalla lettura della sentenza non pare emergere alcun eccesso o sviamento di potere art. 56 R.D.L. numero 1578 del 1933 , ovverosia l’uso della potestà disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito Sez. U, numero 22521 e numero 9287 del 2016 . Con il nono motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione illogica Cost., art. 111 CPC, art. 132 numero 4 , censura la sentenza del CNF per inconciliabilità tra la negativa valutazione dell’attività professionale svolta e l’enunciazione della discrezionalità professionale quale fonte irrinunciabile di autonomia e indipendenza del difensore. Il motivo è manifestamente infondato. La presunta inosservanza dell’obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa, e cioè nei casi di radicale carenza di essa o nel suo estrinsecarsi in argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi . Nella specie la sentenza impugnata rileva con chiarezza e coerenza che, ferma la discrezionalità professionale nell’attività difensiva, questa si è concretamente atteggiata in una assistenza della sig.ra D.M.C. davanti al tribunale di Lucca completamente carente. Con il decimo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto R.D.L. numero 1578 del 1933, art. 48 Cost., art. 24 , la ricorrente censura la sentenza del CNF laddove trascura le richieste istruttorie inutilmente già avanzate dinanzi al COA di Lucca. Il motivo va disatteso. Esso coglie in gran parte e direttamente la fase amministrativa svoltasi dinanzi al COA, alla quale peraltro non si applicano le ordinarie regole processuali eccetto che per la deliberazione della decisione Sez. U, numero 6767 del 2003, numero 23540 del 2015 . Quanto all’operato istruttorio, è in facoltà del CNF procedere alle sole indagini ritenute necessarie per l’accertamento dei fatti art. 63 R.D. numero 37 del 1934 e la mancata ammissione della prova sollecitata dall’interessato incide solo sull’efficacia giustificativa della decisione di merito sul fatto e non sul controllo di legittimità Sez. U, numero 9287 del 2016 . Nessuna statuizione va adottata in punto di spese del giudizio di legittimità non essendovi attività difensiva da parte del COA intimato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1- quater , del DPR numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.