



compenso avvocati | 01 Dicembre 2016
Tra moglie e marito non mettere il dito… ma una sentenza si
di Alessandro Villa - Avvocato cassazionista
Se il motivo indicato nel ricorso per cassazione è fondato su una causa petendi differente dalle domande di merito svolte detto è inammissibile. Orbene nel caso in esame il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto nel giudizio di merito la parte istante aveva svolto una domanda tesa ad ottenere il pagamento di un compenso per l’attività di recupero crediti svolta mentre nel ricorso per cassazione si lamentava del fatto che la parte avesse incassato le spese senza poi restituirle all’avvocato.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 24438/16; depositata il 30 novembre)








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