Sentenza soggetta ad appello e non al ricorso straordinario per cassazione: avvocato soccombente

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha deciso su due procedimenti riuniti, quello speciale ex lege n. 794/42 per le prestazioni in materia civile e quello ordinario per le prestazioni penali, sicché le forme ordinarie correttamente sono prevalse su quelle camerali.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19025/16, depositata il 27 settembre. Il caso. Un avvocato chiedeva al Tribunale di Gorizia di determinare il proprio compenso professionale per l’attività giudiziale civile svolta nei confronti della sua cliente. Nel resistere in giudizio, la convenuta eccepiva la pendenza innanzi al medesimo ufficio giudiziario di un’altra causa tra le stesse parti, promossa col rito ordinario dallo stesso avvocato per il pagamento di sue spettanze relative ad attività giudiziale penale. Nel merito, contestava dunque, non gli incarichi professionali quanto l’entità della somma richiesta. Il Tribunale, posto che la convenuta aveva contestato anche l’esatto adempimento da parte dell’attore, e che pertanto non ricorrevano i presupposti per l’adozione del procedimento speciale ex lege n. 794/42, disponeva il mutamento di rito fissando l’udienza di trattazione ai sensi dell’art. 180 c.p.c Quindi decidevi su entrambi i giudizi, condannando la cliente al pagamento della differenza residua tra il dovuto e il corrisposto. Avverso tale decisione e limitatamente alla statuizione riguardante le questioni civili, propone ricorso per cassazione l’avvocato, assumendo che detta sentenza abbia il valore sostanziale di ordinanza impugnabile per cassazione, in quanto emessa su domanda proposta in base all’art. 28 della l. n. 794/42. Ricorso straordinario per cassazione. Il ricorso, contrariamente da quanto eccepito dalla ricorrente è tempestivo, ma inammissibile, a detta del Collegio, per altro motivo. Il provvedimento emesso all’esito del procedimento di cui agli artt. 28 e ss. della l. n. 794/42, espressamente definito non impugnabile per il suo carattere decisorio e irretrattabile, è soggetto a ricorso straordinario per cassazione sia ove emesso correttamente con ordinanza, sia ove adottato erroneamente con sentenza e senza l’adozione del rito camerale, restandone esclusa l’appellabilità. Detto procedimento, infatti, mira a liquidare il credito dovuto per prestazioni giudiziali civili dell’avvocato, e presuppone, pertanto, un’attività di mera quantificazione cui è estranea la funzione giudiziale dirimente sull’ an debeatur . Ne restano escluse dunque tutte le ipotesi in cui le difese del convenuto amplino detto thema . Pronuncia soggetta all’appello. Posto,che al di fuori della sola ipotesi puramente liquidatoria in sede civile si riespanda la tutela ordinaria e con essa la garanzia del doppio grado di merito, si tratta di stabilire se nel caso di specie sia stata legittimamente disposta la trattazione del giudizio col rito di cui agli artt. 180 e ss. c.p.c., ed emessa la decisione con sentenza. La risposta è ovviamente affermativa. La sentenza impugnata ha deciso su due procedimenti riuniti, quello speciale ex lege n. 794/42 per le prestazioni in materia civile e quello ordinario per le prestazioni penali, sicché le forme ordinarie correttamente sono prevalse su quelle camerali . Inoltre, nel resistere alla domanda la convenuta aveva dedotto di aver corrisposto nel corso del rapporto professionale varie somme e che dunque, non doveva più corrispondere nulla all’avvocato. Ne deriva che anche sotto tale profilo, ampliato il thema decidendum al diritto stesso del professionista ad ottenere il compenso richiesto, la pronuncia doveva essere adottata con la forma della sentenza e non già dell’ordinanza. Dunque la pronuncia è soggetta all’appello e non al ricorso straordinario per cassazione. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 22 giugno – 27 settembre 2016, n. 19025 Presidente Bucciante – Relatore Manna Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 2.11.2005 ai sensi dell'art. 28 legge n. 794/42 l'avv. L.B. chiedeva al Tribunale di Gorizia di determinare il proprio compenso professionale per l'attività giudiziale civile che aveva svolto in favore di E.Z Nel resistere in giudizio la convenuta eccepiva la pendenza innanzi al medesimo ufficio giudiziario di un'altra causa tra le stesse parti, promossa col rito ordinario dall'avv. B. per il pagamento di sue spettanze relative ad attività giudiziale penale. Nel merito, contestava non gli incarichi professionali ma l'entità della somma richiesta, la qualità dell'assistenza tecnica ricevuta in talune cause, che aveva perso, e soprattutto lamentava che l'attore non avesse conteggiato gli importi già ricevuti, che deduceva esaustivi del credito azionato. Il Tribunale, atteso che la convenuta aveva contestato anche l'esatto adempimento da parte dell'attore, e che pertanto non ricorrevano i presupposti per l'adozione del procedimento speciale ex lege n. 794/42, disponeva il mutamento di rito fissando l'udienza di trattazione ai sensi dell'art. 180 c.p.c. testo in allora vigente . Quindi, riuniti i due giudizi, decideva su entrambi con sentenza n. 282/11, pubblicata il 7.5.2011, condannando E.Z. al pagamento della somma di € 874,26, quale residua differenza tra il dovuto € 7.571,95 ed il già corrisposto € 6.697,69 , compensando le spese. Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, il Tribunale, ritenuti gli affari civili trattati di valore indeterminabile, per l'assenza in merito di più specifiche allegazioni attoree, dettagliava i compensi spettanti per diritti e onorari relativi a ciascuno dei procedimenti civili e penali, pervenendo al risultato anzi detto. Limitatamente alla statuizione riguardante le questioni civili, l'avv. B. propone ricorso da intendersi straordinario per cassazione, assumendo che detta sentenza abbia il valore sostanziale di ordinanza impugnabile per cassazione, in quanto emessa su domanda proposta in base all'art. 28 legge n. 794/42. Resiste con controricorso E.Z Entrambe le parti hanno depositato memoria, tardiva però quella del ricorrente depositata il 20.6.2016, in relazione all'odierna pubblica udienza . Motivi della decisione 1. - Il ricorso, contrariamente a quanto eccepito dalla controricorrente, è tempestivo. Al netto della sospensione feriale applicabile ratione temporis nella misura di 46 e non di 45 gg. , il termine dell'art. 327 c.p.c. scadeva il 22.6.2012, giorno in cui per l'appunto è stato notificato il ricorso. 2. - Il quale è, invece, inammissibile per altra ragione. Il provvedimento emesso all'esito del procedimento di cui agli artt. 28 e ss. legge n. 794/42 applicabile nella specie essendo stato introdotta la domanda di merito prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/11, che ha abrogato detti articoli , espressamente definito non impugnabile, per il suo carattere decisorio e irretrattabile v. Cass. n. 13547/00 è soggetto a ricorso straordinario per cassazione sia ove emesso correttamente con ordinanza giurisprudenza costante di questa Corte da Cass. S.U. n. 2593/53 in poi , che è la forma prescritta dal 6° comma dell'art. 29, legge cit., sia ove adottato erroneamente con sentenza e senza l'adozione del rito camerale restandone esclusa l'appellabilità cfr. Cass. nn. 2623/07, 5949/98, 10770/96, 2448/94, 1272/86, 4562/83, 532/82 e 4701/81 . Detto procedimento, infatti, mira a liquidare il credito dovuto per pacifiche prestazioni giudiziali civili dell'avvocato, e presuppone, pertanto, un'attività di mera quantificazione cui è estranea la funzione giudiziale dirimente sull'an deheatur. Ne restano escluse tutte le ipotesi in cui le difese del convenuto, avendo ad oggetto una domanda riconvenzionale o un'eccezione o una difesa d'altro tipo inesistenza del diritto al compenso, eccedenza dei limiti del mandato, esecuzione effettiva dell'incarico, cause estintive o limitative del diritto rinvenienti da altri rapporti, esemplifica Cass. n. 7652104 amplino tale originario thema decidendum. Nel qual ultimo caso, ove anche emessa sotto forma di ordinanza la decisione ha il valore sostanziale di sentenza e può essere impugnata solo con l'appello Cass. n. 13640/10, 21261/10, 1666/12, 21554/14 . La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto, altresì, che siffatto thema risulti ampliato anche quando sia dedotta l'esistenza di più rapporti professionali con il difensore ed il pagamento integrale di tutte le prestazioni professionali mediante i versamenti già effettuati v. Cass. n. 23344/08, che ha ritenuto inammissibile il procedimento speciale perché il convenuto cliente, eccependo il pagamento, aveva fatto riferimento alla somma da lui complessivamente versata in relazione a numerosi rapporti intrattenuti negli anni addietro con il legale in senso conforme, v. Cass. n. 13640/10 . Così pure nell'ipotesi in cui il convenuto contesti la diligenza dell'adempimento cfr. Cass. n. 10426/00 . Ne resta, altresì, esclusa la liquidazione dei compensi in materia penale v. Cass. nn. 20293/04 e 2945/62 , anche se chiesti cumulativamente a quelli civili v. Cass, n. 2894/84 , nel qual caso il procedimento ordinario di cognizione, che è il solo consentito per le prestazioni penali, attrae per connessione la materia propria del procedimento speciale così, Cass. n. 2914/67 . Posto, dunque, che al di fuori della sola ipotesi puramente liquidatoria in sede civile si riespande la tutela ordinaria e con essa la garanzia del doppio grado di merito, si tratta di stabilire se nella specie sia stata legittimamente disposta la trattazione del giudizio col rito di cui agli artt. 180 e ss. C.p.c., ed emessa la decisione con sentenza. 2.1. - La risposta non può che essere affermativa. La sentenza impugnata ha deciso sui due procedimenti riuniti, quello speciale ex lege n. 794/42 per le prestazioni in materia civile e quello ordinario per le prestazioni penali, sicché le forme ordinarie correttamente sono prevalse su quelle camerali. Inoltre, nel resistere alla domanda la convenuta aveva dedotto di aver corrisposto nel corso del rapporto professionale varie somme, per un totale di lire 12.516.000 rectius, accerta il Tribunale, lire 10.068.000 v. pag. 10 della sentenza e che vuoi per quanto già versato, vuoi per un lamentato difetto di diligenza e per gli scarsi risultati ottenuti, ella non doveva più alcuna somma all'avv. B Ne deriva anche sotto tale profilo, ampliato il thema decidendum al diritto stesso dei professionista ad ottenere il compenso richiesto, la pronuncia doveva essere adottata, com'è stata adottata, con la forma della sentenza e non già dell'ordinanza. Di riflesso, per i superiori principi detta pronuncia è soggetta all'appello e non al ricorso straordinario per cassazione. 3. - Di qui l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in € 4.700,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.