Inammissibilità del ricorso in proprio se si è sprovvisti di ius postulandi

Non è consentito a chiunque svolgere difese e assumere patrocinio davanti al CNF, bensì soltanto ai soggetti cui la legge professionale attribuisce il relativo potere in relazione alle qualità personali che abbiano giustificato in precedenza l’iscrizione nell’albo, soltanto eccezionalmente il ricorso al CNF essendo consentito al professionista non iscritto all’albo speciale, a condizione tuttavia, che egli sia iscritto nell’albo ordinario, con eventuale assistenza di un avvocato iscritto nell’albo speciale.

Così si è espresso il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 190, depositata il 15 dicembre 2015. Il caso. Un Abogado si vedeva accolta la domanda di dispensa dalla prova attitudinale ai sensi dell’art 13 d.lgs. n. 96/01 da parte del COA di Treviso. Avverso tale pronuncia, ricorre il Procuratore Generale della Repubblica di Venezia, con atto notificato a mezzo PEC, tra gli altri, al CNF, all’Abogado e alla segreteria del COA di Treviso, sulla base di due motivi innanzitutto ritiene che la dispensa dalla prova attitudinale sia stata accordata senza aver svolto alcuna attività di controllo e verifica in ordine alla qualificazione professionale del richiedente e, in secondo luogo, lamenta la violazione dell’art. 22 d.lgs. 206/07, attuativo della Direttiva CE n. 2005/35, ove si prescrive che l’accesso alla professione di avvocato è subordinato al superamento di una prova attitudinale. L’Abogado propone dunque ricorso incidentale, eccependo, in rito, l’inammissibilità dell’impugnazione depositata dalla Procura Generale per tardività – il ricorso avrebbe dovuto essere presentato entro 20 giorni dalla notificazione, ex art. 13, comma 4, d.lgs. 96/01 – e per la violazione dell’art. 59 R.D. n. 37/34, che prescrive che il ricorso al CNF deve essere presentato negli uffici del Consiglio che ha emesso la pronuncia . Nel merito, poi, osserva che l’art. 22 d.lgs. n. 206/07 salvaguarda la preesistente possibilità per l’avvocato stabilito di veder riconosciuto il proprio titolo al termine di un tirocinio, in alternativa al previo superamento di una prova attitudinale. Il ricorso del Procuratore Generale. Il CNF esamina preliminarmente le condizioni di ammissibilità dei ricorsi. Con riferimento al ricorso presentato dalla Procura Generale si osserva che l’art. 13, comma 4, d.lgs. n. 96/01 prescrive che la deliberazione del COA debba essere notificata al Procuratore della Repubblica, che questi, entro il decimo giorno successivo, riferisca al Procuratore Generale, il quale ultimo ha facoltà di impugnare davanti al CNF. Consegue da ciò che, poiché la notificazione dalla quale la norma fa decorrere il termine di 15 giorni per l’impugnazione non può che essere l’unica notificazione eseguita nella fattispecie del caso, ovvero quella del COA alla Procura della Repubblica, il ricorso interposto dal Procuratore Generale sia da ritenersi tardivo e dunque inammissibile. Il ricorso incidentale personale dell’Abogado. Per ciò che concerne il ricorso incidentale presentato personalmente dell’Abogado, la norma generale dell’art. 86 c.p.c. – secondo la quale la parte, se in possesso dei requisiti necessari per esercitare l’ufficio di difensore, può stare in giudizio personalmente – va necessariamente correlata con le norme speciali previste dall’ordinamento forense e, in particolare, con gli artt. 1, 7, e 33 E.D. l. n. 1578/33 e con l’art. 60 R.D. n. 37/34, di talché non è consentito a chiunque svolgere difese e assumere patrocinio davanti al CNF, bensì soltanto ai soggetti cui la legge professionale attribuisce il relativo potere in relazione alle qualità personali che abbiano giustificato in precedenza l’iscrizione nell’albo, soltanto eccezionalmente il ricorso al CNF essendo consentito al professionista non iscritto all’albo speciale, a condizione tuttavia, che egli sia iscritto nell’albo ordinario, con eventuale assistenza di un avvocato iscritto nell’albo speciale SS.UU. n. 19358/03 . Sulla base di ciò, viene dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta avverso la decisione di rigetto dell’istanza di iscrizione nell’Albo degli Avvocati, allorché il ricorrente, al momento della sottoscrizione del ricorso, risulti sprovvisto in assoluto dello ius postulandi , non essendo iscritto all’Albo degli Avvocati e non potendo, per ciò, difendersi personalmente davanti al Collegio. Le ragioni di inammissibilità sono due la carenza dello ius postulandi e la violazione dell’art. 59 R.D. n. 37/34, ove si prescrive che i ricorso al CNF deve essere presentato negli uffici del Consiglio che ha emesso la pronuncia .

Consiglio Nazionale Forense, sentenza 25 settembre – 15 dicembre 2015, n. 190 Presidente Logrieco – Relatore Merli