Il rigetto dell’istanza di iscrizione all’Albo presuppone l’audizione personale del richiedente

L’art. 17, comma 7, della legge professionale dispone che il rigetto della domanda di iscrizione all’Albo degli avvocati può essere deliberato solo dopo aver sentito personalmente il richiedente, nei modi e nei termini di cui al successivo comma 12 dello stesso art. 17.

Così si è espresso il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 189/15, depositata il 15 dicembre. Il caso. Il ricorrente si rivolge al Consiglio Nazionale Forense perché, già magistrato onorario per oltre 12 anni, chiedeva al Consiglio dell’Ordine di Oristano, ai sensi dell’art. 26 della legge forense, di essere iscritto nell’Albo degli Avvocati del Circondario di Oristano. Il COA riteneva inapplicabile il richiamo all’art. 26 cit. per l’abrogazione dello stesso dalla nuova legge n. 247/12 sull’ordinamento forense e manifestava l’adesione all’orientamento giurisprudenziale del CNF e delle SS.UU. che non equiparavano le figure dei magistrati onorari ai magistrati togati ai fini dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati. Invitava poi il ricorrente a fornire osservazioni, avvisandolo della facoltà di essere sentito personalmente. Il ricorrente ribadiva di essere in possesso del requisito per l’iscrizione e insisteva nell’istanza chiedendo di essere sentito personalmente ma il COA rigettava l’istanza senza previamente udire l’istante. L’omessa audizione dell’istante. Proprio quest’ultimo motivo viene dedotto dal ricorrente innanzi al CNF, poiché egli deduce violazione dell’art. 17 l. n. 247/12, in quanto il COA aveva deliberato senza convocarlo per l’audizione personale, nonostante l’espressa richiesta dallo stesso formulata. Il Consiglio ritiene di accogliere il ricorso, in quanto l’art. 17, comma 7, della legge professionale dispone che il rigetto della domanda di iscrizione all’Albo degli avvocati può essere deliberato solo dopo aver sentito personalmente il richiedente, nei modi e nei termini di cui al successivo comma 12 dello stesso art. 17. Nella fattispecie, il COA ha deliberato il rigetto della richiesta dell’istante senza dar corso all’audizione personale del richiedente e ciononostante costui avesse formulato specifica richiesta in tal senso. L’omessa audizione infatti non può non aver inciso sulla validità della deliberazione del COA, per cui essa va annullata con restituzione degli atti.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza 25 settembre – 15 dicembre 2015, n. 189 Presidente Salazar – Relatore De Michele