Elenco speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici: i requisiti per l’iscrizione

Il CNF ribadisce che il rigetto o silenzio-rigetto sulla domanda di iscrizione non preclude la riproposizione di una nuova istanza quando sopravvengano le condizioni e/o i requisiti per il suo accoglimento, specificando anche quali siano i requisiti per l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati degli Enti pubblici.

Il caso. Un avvocato propone ricorso al Consiglio Nazionale Forense a seguito del silenzio intercorso una volta trascorsi 30 giorni dalla proposizione della domanda di iscrizione all’Albo degli Avvocati degli Enti pubblici da parte del COA di Vibo Valentia. Nello specifico, la ricorrente ha dedotto di essere dipendente dell’amministrazione provinciale di Vibo Valentia, assegnata in modo stabile con il profilo di avvocato all’ufficio legale dell’Ente. Il silenzio-rigetto sulla domanda di iscrizione all’Albo. Per il CNF il ricorso è da ritenersi ammissibile. E’ certo, infatti, come il rigetto, ovvero il silenzio-rigetto sulla domanda di iscrizione all’Albo degli Avvocati degli Enti pubblici, non preclude la riproposizione di una nuova istanza quando sopravvengono le condizioni e/o i requisiti per il suo accoglimento. Deve quindi considerarsi come nuova domanda quella presenta in data 16 luglio 2014, con l’allegazione della nuova documentazione aggiuntiva rispetto a quella già in possesso del COA. Il ricorso deve essere accolto in quanto ricorrono tutte le condizioni previste dalla norma di riferimento dell’art. 23 della Legge Professionale per provvedere all’iscrizione della ricorrente nell’elenco speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici annesso all’albo professionale, in particolare quale Avvocato dell’amministrazione provinciale di Vibo Valentia. Requisiti per l’iscrizione. Nei limiti consentiti dalla l. n. 247/2012, l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’Albo presuppone il concorso di tre elementi imprescindibili deve esistere, nell’ambito strutturale dell’ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un’unità organica autonoma colui che richiede l’iscrizione – in possesso, ovviamente, del titolo abilitativo all’esercizio professionale – deve far parte dell’ufficio legale ed essere incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente infine, la destinazione del dipendente-avvocato a svolgere l’attività professionale presso l’ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo stabile inquadramento. Nel caso di specie, ricorre in particolare il requisito della stabile costituzione presso l’amministrazione provinciale di un ufficio legale, costituito da 3 avvocati, con autonoma organizzazione e specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’Ente, e la cui responsabilità risulta affidata ad un avvocato iscritto all’Albo speciale. Con il riconoscimento dell’autonomia e dell’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica all’avvocato, quest’ultimo viene preservato da qualsiasi condizionamento di sorta. Inoltre, il contratto a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione è assistito dalla cd. stabilità reale, nel senso che, in caso di licenziamento illegittimo, viene assicurata la reintegra nel posto di lavoro. Il ricorso viene quindi accolto con conseguente iscrizione della ricorrente nell’elenco speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza 24 settembre – 10 dicembre 2015, n. 188 Presidente Logrieco – Relatore Iacona