Prescrizione dell’azione disciplinare: non si applica lo jus superveniens

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo Codice Deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/2012 .

Il caso . Propone ricorso al Consiglio Nazionale Forense un avvocato avverso la decisione con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per un anno. In particolare, la vicenda disciplinare ha origine dalla sottoscrizione a procedimento penale del citato avvocato per concorso nel reato di tentata estorsione in danno di un cittadino al quale veniva richiesto il pagamento di una determinata somma, dovuta ad un usuraio, mostrando, tra l’altro, alla vittima anche una pistola. La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Tribunale, aveva condannato l’avvocato alla pena di 1 anno e 10 mesi di reclusione. A questo punto, il COA di Milano apriva il procedimento disciplinare nei suoi confronti, all’esito del quale infliggeva all’incolpata la sanzione di un anno di sospensione dall’esercizio della professione. Ricorre davanti al CNF l’avvocato chiedendo la revoca del provvedimento e, in subordine, la sostituzione con una sanzione meno afflittiva, nonché la prescrizione dell’azione disciplinare ai sensi dell’art. 56 n. 1 della l. n. 247/2012. La richiesta di estinzione dell’azione disciplinare. La ricorrente ritiene che, nel caso di specie, dovrebbe applicarsi la nuova disciplina della prescrizione introdotta dall’art. 56 della l. n. 247/2012, la quale prevede, al primo comma, il verificarsi della prescrizione nel termine di sei anni dal fatto . Da ciò conseguirebbe l’estinzione dell’azione disciplinare, atteso che i fatti in questione sono risalenti agli anni 1991 e 1992. Ma tale assunto è per il CNF errato. Come, infatti, aveva avuto modo di affermare la Corte di Cassazione in materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della l. n. 247/2012, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo Codice Deontologico Forense si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale della irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, coma 3, l. n. 247/2012 . Il caso di specie, pertanto, continua ad essere regolato dal disposto dell’art. 51 R.d.l. n. 1578/1933 che fissa in 5 anni il termine di prescrizione dell’azione disciplinare. In base a tale norma, nell’ipotesi in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale, il termine di prescrizione ricorre solamente dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale diventa irrevocabile. Nel caso specifico la sentenza è divenuta irrevocabile il 19 settembre 2007, mentre il procedimento disciplinare è stato aperto dal COA il 22 luglio 2010. Ragion per cui il termine prescrizionale quinquennale non è decorso. Il CNF rigetta il ricorso.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza 21 maggio – 30 novembre 2015, n. 185 Presidente Mascherin – Relatore Vannucci