Avvocato coinvolto in disordini tra tifosi e polizia: la prescrizione della sanzione non è retroattiva

Per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, con conseguente inapplicabilità, nel caso specifico, dell’invocata limitazione temporale, introdotta con l’art. 56, comma 3, della l. n. 247/2012.

Così ha deciso la Corte di Cassazione a sez. Unite Civili, con la sentenza n. 15543/16, depositata il 27 luglio. Il caso. Il COA di Perugia sottoponeva un avvocato a procedimento disciplinare, essendo stato egli coinvolto nei disordini tra tifosi e polizia sorti in seguito alla partita di calcio Roma-Inter, per i quali gli era stata applicata la pena di 6 mesi di reclusione, oltre all’obbligo di firma per 3 anni presso il commissariato di polizia, in occasione delle partite di calcio della Roma. Il COA di Perugia riteneva il legale responsabile della violazione dell’art. 2 del Codice Deontologico Forense e gli infliggeva la sanzione della sospensione per 2 mesi dall’esercizio della sua professionale. Il CNF respingeva il ricorso proposto dal professionista avverso la decisione del COA. Contro quest’ultima ha, infine, proposto ricorso per cassazione l’avvocato. Il limite di durata dell’azione disciplinare. L’avvocato, a sostegno del suo ricorso, ha chiesto che fosse ritenuta estinta per prescrizione la violazione deontologica addebitatagli, risalendo i fatti d’incolpazione a circa 12 anni fa. Il ricorrente assume che, quanto ai termini di prescrizione, al suo procedimento disciplinare ancora in corso in data 2 febbraio 2013 data di entrata in vigore dell’art. 56, comma 3, della l. n. 247/2012, recante la Nuova disciplina dell’ordinamento forense si dovrebbe applicare il limite di durata dell’azione disciplinare, pari a 7 anni e 6 mesi, introdotto appunto da quella nuova disposizione e ormai superato. Questo in quanto si tratta di regime più mite da dover privilegiare. Prescrizione dell’azione disciplinare. Per la Suprema Corte il motivo non può essere considerato fondato. Infatti, le disposizioni transitorie di cui all’art. 65 della l. n. 247/2012, non legittimano l’attribuzione di portata retroattiva al precedente art. 56. Le sezioni Unite hanno più volte affermato il principio secondo il quale il comma 5 dell’art. 65 della l. n. 247/2012, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme incriminatrici del previgente e del nuovo codice deontologico del 2014 ne consegue che, per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, con conseguente inapplicabilità dell’invocata limitazione temporale, introdotta con l’art. 56, comma 3, della l. n. 247/2012 . Il ricorso è pertanto respinto.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 5 luglio – 27 luglio 2016, n. 15543 Presidente Rordorf – Relatore Giancola Ritenuto in fatto Con deliberazione del 19.10.2007 notificata il 23.10.2007, il C.O.A. di Perugia sottoponeva l’Avv. G.F. a procedimento disciplinare, in quanto il omissis coinvolto nei disordini tra tifosi e Polizia sorti in concomitanza con la partita di calcio omissis , per i quali in sede penale gli era stata applicata, con sentenza di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p. divenuta irrevocabile nell’ottobre del 2003, la pena della reclusione per sei mesi oltre alla misura di prevenzione dell’obbligo di firma per tre anni, presso il Commissariato di Polizia, in occasione delle partite di calcio della Roma, misura divenuta definitiva il 25.02.2003. Il C.O.A. di Perugia con decisione del 22.06.2012 depositata il 9.05.2013, riteneva l’Avv.to G. responsabile delle violazioni disciplinari ascrittegli, ricondotte all’art. 5 comma 2 del Codice Deontologico Forense approvato nel 1997, e gli infliggeva la sanzione della sospensione per mesi due dall’esercizio della sua professione. Con sentenza del 17.07.2014-24.09.2015 il C.N.F. respingeva il ricorso proposto dal professionista avverso la decisione del C.O.A di Perugia. Contro questa sentenza notificatagli il 22.10.2015, il G. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo e notificato il 2-3.11.2015 al PG presso questa Corte ed il 12-17.11.2015 al COA di Perugia, che non ha svolto difese. Col ricorso è stata anche chiesta in via preventiva e d’urgenza la sospensione dell’esecuzione dell’impugnata pronuncia e quindi dell’inflitta sanzione, ai sensi dell’art. 36 comma 7 della L.P.F. n. 247 del 2012, ma all’adunanza camerale fissata per la trattazione dell’istanza, i difensori del ricorrente hanno desistito dalla richiesta di sospensiva, sicché con provvedimento del 9.02.2016 si è dichiarato il non luogo a provvedere sulla stessa. Considerato in diritto A sostegno del ricorso l’Avv.to G. ha dedotto Eccezione di prescrizione ex art. 56 legge 247/2012 sui capi d’incolpazione A B C rilevabile di ufficio e chiesto che, in accoglimento del suo ricorso ed in riforma della sentenza del CNF, sia ritenuta estinta per prescrizione la violazione deontologica addebitatagli, risalendo i fatti d’incolpazione a circa 12 anni fa. Il ricorrente assume sostanzialmente che, quanto ai termini di prescrizione, al suo procedimento disciplinare ancora in corso al 2.02.2013, data di entrata in vigore dell’art. 56, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la Nuova disciplina dell’ordinamento forense, si dovrebbe applicare il limite di durata dell’azione disciplinare, pari a 7 anni e sei mesi, introdotto da quella nuova disposizione ed ormai superato, e ciò in quanto regime più mite da privilegiare ai sensi dell’art. 65, comma 5 del medesimo testo normativo. Il motivo non ha pregio. Le disposizioni transitorie di cui all’art. 65 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, non legittimano l’attribuzione di portata retroattiva al precedente art. 56 del medesimo testo, implicante innovazioni del pregresso regime della prescrizione dell’azione disciplinare, contemplato dall’art. 51 del R.D.L. n. 1578 del 1933 e superato dalla nuova disciplina d’altra parte diversa conclusione non è giustificata nemmeno dal disposto del comma 5 del medesimo articolo 65, secondo cui le norme contenute nel nuovo codice deontologico in vigore dal 15.12.2014 se più favorevoli per l’incolpato si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, Queste Sezioni Unite hanno, infatti, già reiteratamente affermato il principio che il comma 5 dell’art. 65 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme incriminatrici del previgente e del nuovo codice deontologico del 2014 ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, con conseguente inapplicabilità dell’invocata limitazione temporale, introdotta con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cfr Cass S.U. n. 11025 del 20.05.14 n. 1822 del 2.02.15 n. 14905 del 16.07.15 n. 23364 del 16.11.2015 n. 23836 del 23.11.15 . Conclusivamente il ricorso deve essere respinto. Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato COA svolto difese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.