Consiglio Ordine Avvocati: no all’elezione per due mandati consecutivi, ma la norma non è retroattiva

La condizione di ineleggibilità prevista dall’art. 28, comma 5, l. n. 247/2012, secondo cui i consiglieri dell’Ordine non possono essere eletti per più di due mandati, trova applicazione anche in caso di dimissioni volontarie nonché qualora la durata dei mandati sia stata di un solo giorno, ma mai retroattivamente.

Così ha stabilito il CNF con la pronuncia n. 187, del 30 novembre 2015. Il caso. Due legali avevano proposto ricorso avverso le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari. Durante le suddette, tra gli altri, erano stati eletti anche due avvocati che già avevano ricoperto la carica di consigliere nelle due precedenti consiliature. I ricorrenti, affidandosi ad un unico motivo di ricorso, hanno lamentato, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della l. n. 247/2012, l’incandidabilità e, dunque, l’ineleggibilità di coloro che avevo già ricoperto il ruolo di consigliere nelle due precedenti e consecutive consiliature. A supporto della loro tesi, la quale presuppone l’applicabilità del limite del doppio mandato consecutivo, introdotto dalla nuova Legge professionale forense, anche a coloro che erano stati eletti nelle due precedenti tornate, hanno osservato che la normativa ora in vigore non reca alcuna disposizione transitoria che differisca nel tempo l’applicazione del limite del doppio mandato e che, con la sentenza n. 2001/2008, la Suprema Corte aveva affermato che quando il legislatore ha inteso rendere applicabile la nuova disciplina di volta in volta introdotta solo alle elezioni successive alla data di entrata in vigore delle norme che la contemplavano, lo ha fatto espressamente . I ricorrenti hanno chiesto, pertanto, che il Consiglio escluda dall’Ordine degli Avvocati di Cagliari coloro che hanno ricoperto la carica di consigliere nelle due precedenti consiliature e che escluda, altresì, dalla graduatoria dei non eletti al termine delle elezioni tenutesi nei giorni 9, 10 e 11 febbraio 2015, coloro che hanno ricoperto la carica di consigliere nelle due precedenti consiliature, annullando quindi la graduatoria. Divieto del doppio mandato. Il divieto di doppio mandato, non contemplato in realtà nella precedente normativa, è stato introdotto dal comma 5, art. 28 della l. n. 247/2012. La suddetta norma subordina la candidabilità di coloro che hanno già svolto consecutivamente due mandati al decorso di un arco temporale pari alla durata dell’ultimo mandato. Il divieto di svolgere consecutivamente più di due mandati quale consigliere dell’Ordine agisce su un duplice piano dapprima su quello della candidabilità, senza però inibire al soggetto ed agli elettori la scelta vietata, e conclusivamente su quello della ineleggibilità, dalla quale consegue la nullità o l’annullabilità ex tunc dell’eventuale elezione. Sono dunque le condizioni di ineleggibilità da ritenersi di carattere assoluto e inderogabile. L’irretroattività della legge come principio generale. Richiamata la vigenza, nel nostro ordinamento, del principio generale di irretroattività della legge, con la conseguenza che la disposizione in argomento deve ritenersi applicabile solo alle situazioni emerse o che emergeranno a seguito dell’entrata in vigore delle nuove norme elettorali, il Collegio osserva però che la disposizione richiamata regola elezioni amministrative calate nella competizione politica e presuppone un sistema elettorale del tutto diverso da quello di cui si tratta prevede, inoltre, che l’ineleggibilità conseguente al precedente e consecutivo esercizio del doppio mandato possa essere derogata dal fatto che il secondo mandato consecutivo non si sia completato ed abbia altresì avuto durata inferiore ai due anni, sei mesi ed un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie . Una tale disposizione non è invece contemplata dalla l. n. 247/2012, con la conseguenza che la non rieleggibilità sarebbe applicabile anche qualora il secondo mandato fosse durato un giorno o poco più ed anche in caso di dimissioni volontarie. Anche la diversa sistematicità delle norme ne esclude la possibile equiparazione. La condizione di ineleggibilità prevista dall’art. 28, comma 5, l. n. 247/2012, secondo cui i consiglieri dell’Ordine non possono essere eletti per più di due mandati, trova, dunque, applicazione anche in caso di dimissioni volontarie nonché qualora la durata dei mandati sia stata di un solo giorno, ma mai retroattivamente. I motivi di reclamo dedotti dai ricorrenti sono pertanto infondati e il ricorso deve essere respinto.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza 18 settembre – 30 novembre 2016, n. 187 Presidente Picchioni – Relatore Merli