Cancellazione dall’albo per originaria mancanza del titolo e (inderogabile) diritto di difesa dell’interessato

Nei procedimenti relativi alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo anche dall'elenco speciale degli avvocati stabiliti , trovano applicazione le norme che regolamentano il procedimento disciplinare, per cui anche nel caso di cancellazione per sopravvenuto accertamento della originaria insussistenza del titolo esibito per la iscrizione, l’interessato ha il diritto ad essere convocato prima che il Consiglio dell’Ordine deliberi sulla sua cancellazione.

Le Sezioni Unite della Cassazione ordinanza n. 15042/16, depositata il 21 luglio hanno accolto il ricorso proposto da un avvocato con il quale è stata chiesta la sospensione dell’esecutività di una sentenza del Consiglio Nazionale Forense. Il caso la cancellazione dall’albo di un Avokat. Il Consiglio dell’Ordine competente cancellava dall’elenco degli avvocati stabilizzati un Avokat, iscritto sulla base di un titolo conseguito in Romania. Infatti, a questo proposito e a seguito di verifica sollecitata al Ministero della Giustizia di Romania, veniva acquisita una nota che indicava come unico soggetto idoneo alla verifica della effettiva abilitazione all'esercizio della professione legale in detto Stato la Unionea Nationala a Barourilor Din Romania, Ordine tradizionale Bucaresti, mentre l'iscritto aveva conseguito il titolo rilasciato dalla UNBR, struttura BOTA. Il CNF rigetta il ricorso. Secondo il Consiglio Nazionale Forense la decisione del Consiglio dell’Ordine andava confermata. Sotto il profilo processuale, quanto alla mancata previa convocazione dell’iscritto prima dell'adozione dei provvedimenti conseguenti alla rilevata mancanza dei requisiti per la iscrizione, secondo il CNF la normativa e, in particolare, l’art. 17 l. n. 247/2012, applicabile al caso specifico , non prevede nulla del genere. Nel merito, la decisione della cancellazione era corretta perché secondo il sistema di cooperazione tra autorità degli stati membri dell'Unione europea denominato IMI Internal Market Information Sistem , l’unico organismo rumeno abilitato a rilasciare titoli riconoscibili in ambito europeo è la UNBR tradizionale. Il ricorso per cassazione e l’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della decisione del CNF. Decisivo il motivo di ricorso con il quale l’interessato ha dedotto la violazione e l’omessa applicazione dell'art. 17 l. n. 247/2012 e dell'art. 43 del R.d.l. n. 1578/1933, nonché l’omesso esame di fatto decisivo, censurando la sentenza del CNF che aveva ritenuto non necessaria l’audizione dell'interessato dopo il deposito degli scritti difensivi e prima dell'adozione del provvedimento di cancellazione dall’albo da parte del Consiglio dell’Ordine. Il principio di diritto violato. Secondo le Sezioni Unite è risultato anzitutto violato il principio secondo cui, nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il principio di cui all'art. 45 R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 — secondo cui il Consiglio dell'Ordine territoriale non può infliggere nessuna pena disciplinare senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso — assume valenza di un principio generale, volto a garantire il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa. Ne consegue che, dovendosi applicare tale principio anche per l'adozione di provvedimenti cautelari, è affetto da nullità insanabile il provvedimento del Consiglio dell'Ordine territoriale che abbia inflitto la sospensione cautelare dall'esercizio della professione all'esito di una riunione alla quale l'interessato non sia stato convocato. L’errore del CNF e la conseguente sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata. Sempre secondo gli Ermellini, il CNF ha quindi omesso di considerare che nei procedimenti relativi alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo anche dall'elenco speciale degli avvocati stabiliti trovano applicazione, in quanto applicabili, le norme che regolamentano il procedimento disciplinare e che, inoltre, nel caso di specie veniva in rilievo una ipotesi non di diniego di iscrizione ma di cancellazione di un avvocato stabilito già iscritto nel relativo elenco speciale. Quindi, alla luce del sopra richiamato principio valevole per i procedimenti disciplinari e certamente applicabile, in forza del richiamato comma 3 dell'art. 17, anche nel caso di cancellazione per sopravvenuto accertamento della originaria insussistenza del titolo esibito per la iscrizione, l’interessato aveva diritto ad essere convocato prima che il COA deliberasse sulla sua cancellazione.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 5 luglio – 21 luglio 2016, n. 15042 Presidente Rordorf – Relatore Petitti Ritenuto che il COA di Roma cancellava dall'elenco degli avvocati stabilizzati l'Avocat F.G., iscritto sulla base di titolo conseguito in Romania che la decisione scaturiva dalla verifica dei titoli delle iscrizioni già effettuate e delle domande di iscrizione ancora pendenti, riguardanti la sezione speciale per i provenienti dagli ordini della Romania che su sollecitazione rivolta dall'Ordine di Roma al Ministero della giustizia di Romania, veniva acquisita una nota che indicava come unico soggetto idoneo alla verifica della effettiva abilitazione all'esercizio della professione legale in detto Stato la Unionea Nationala a Barourilor Din Romania, Ordine tradizionale Bucaresti, mentre l'iscritto aveva conseguito il titolo rilasciato dalla UNBR, struttura BOIA che il CNF, con sentenza depositata il 20 febbraio 2016, ha rigettato il ricorso proposto dal G. che, quanto alle denunciate violazioni di norme procedimentali, il CNF ha rilevato che l'art. 17 della legge n. 247 del 2012, applicabile nel caso di specie, non configura la previa convocazione dell'iscritto, prima dell'adozione dei provvedimenti conseguenti alla rilevata mancanza dei requisiti per la iscrizione, la convocazione dell'interessato la mancata indicazione nel provvedimento dei termini di proposizione della impugnazione e dell'organo competente a decidere sulla stessa era irrilevante, atteso che il ricorrente ha rispettato i termini e ha correttamente individuato l'organo competente neanche costituisce causa di nullità della delibera dei COA la asserita carenza di motivazione della stessa, atteso che il CNF, in sede di impugnazione, può apportare le integrazioni che ritenga necessarie che, quanto al merito della delibera impugnata, il CNF, acquisite informazioni dal Ministero della giustizia, ha rigettato il ricorso ritenendo corretta la decisione dei COA sul rilievo che, secondo il sistema di cooperazione tra autorità degli stati membri dell'Unione europea denominato IMI Internal Market Information Sistem , l'unico organismo rumeno abilitato a rilasciare titoli riconoscibili in ambito europeo è la UNBR tradizionale e che, comunque, grava sull'interessato fornire la prova documentale, immune da contestazioni e/o riserve, attestante il possesso dei requisiti imposti dalla legge che avverso questa sentenza il G. propone ricorso sulla base di quattro motivi che con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e omessa applicazione dell'art. 17 della legge n. 247 del 2012 e dell'art. 43 del r.d.l. n. 1578 del 1933, nonché omesso esame su fatto decisivo, censurando la sentenza del CNF perché ha ritenuto non necessaria l'audizione dell'interessato, dopo il deposito degli scritti difensivi e prima dell'adozione del provvedimento da parte del COA che con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 6, comma 6, dei d.lgs. n. 96 del 2001, nonché omesso esame di fatto decisivo, rilevando che, contrariamente a quanto sostenuto dal CNF, egli era stato iscritto sulla base della documentazione esibita ed era quindi il COA a dover dimostrare la inidoneità dei titolo e non anche l'interessato a dover provare la validità del titolo esibito ai fini della iscrizione nell'elenco speciale che con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dei regolamento UE 1024/2012 nonché dell'art. 213 cod. proc. civ., ancora dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 6 d.lgs. n. 96 del 2001, e omesso esame di questione decisiva, rilevando che il citato regolamento espressamente escluderebbe l'applicazione dell'IMI in caso di riconoscimento di un ordine professionale sarebbe quindi stato onere dei CNF acquisire ex art. 213 cod. proc. civ. le informazioni necessarie presso gli organi competenti, nonché quello di esaminare la documentazione prodotta, dalla quale emergeva che l'unico organo abilitato In Romania a stabilire se sussistano le condizioni per l'iscrizione di un avvocato al locale albo è la magistratura e che in molte controversie i professionisti abilitati dal medesimo organismo che aveva rilasciato il titolo esibito per l'iscrizione in Italia erano stati ritenuti dai giudici rumeni abilitati alla professione che con il quarto motivo il G. lamenta violazione della legge n. 247 dei 2012, dolendosi che il CNF abbia fatto riferimento nel dispositivo a disposizioni ormai non più in vigore che il ricorrente ha quindi formulato istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato che il COA di Roma non ha svolto difese che la trattazione della istanza cautelare è stata disposta per l'adunanza camerale del 5 luglio 2016. Considerato che l'istanza cautelare può essere accolta, apparendo sussistente il requisito del fumus boni iuris con riferimento al primo motivo di ricorso che, invero, queste Sezioni Unite hanno affermato il principio per cui nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il principio di cui all'art. 45 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 - secondo cui il Consiglio dell'ordine territoriale non può infliggere nessuna pena disciplinare senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso - assume valenza di un principio generale, volto a garantire il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa. Ne consegue che, dovendosi applicare tale principio anche per l'adozione di provvedimenti cautelari, è affetto da nullità insanabile il provvedimento dei Consiglio dell'ordine territoriale che abbia inflitto la sospensione cautelare dall'esercizio della professione all'esito di una riunione alla quale l'interessato non sia stato convocato Cass., S.U., n. 3182 del 2012 che, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 247 del 2012, rubricato Iscrizione e cancellazione , l'accertamento dei requisiti è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili comma 3 e il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 12 comma 7 che il CNF ha ritenuto che nella specie potesse operare il comma 12 del citato art. 17, a tenore dei quale, nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente , per trarne la conseguenza che la mancata convocazione dell'interessato non possa costituire causa di nullità del procedimento che, tuttavia, il CNF ha in tal modo omesso di considerare che nei procedimenti relativi alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo anche dall'elenco speciale degli avvocati stabiliti trovano applicazione, in quanto applicabili, le norme che regolamentano il procedimento disciplinare e che, inoltre, nel caso di specie veniva in rilievo una ipotesi non di diniego di iscrizione ma di cancellazione di un avvocato stabilito già iscritto nel relativo elenco speciale che, dunque, alla luce del richiamato principio valevole per i procedimenti disciplinari e certamente applicabile, in forza dei richiamato comma 3 dell'art. 17, anche nel caso di cancellazione per sopravvenuto accertamento della originaria insussistenza dei titolo esibito per la iscrizione, l'interessato aveva diritto ad essere convocato prima che il COA deliberasse sulla sua cancellazione che, dunque, accertata la sussistenza del fumus boni iuris, si deve solo rilevare che il periculum in mora è reso evidente dalla stessa natura del provvedimento adottato dal COA nei confronti del ricorrente. P.Q.M. La Corte accoglie l'istanza di sospensione della esecutività dei provvedimento impugnato.