Il potere discrezionale del giudice sulla determinazione del valore della controversia

Qualora il valore della causa sia manifestamente diverso da quello presunto a norma del c.p.c., è dato al giudice un generale potere discrezionale di adeguare la misura dell’onorario all’effettiva importanza della prestazione, con conseguente necessità di esporre, sia pure in forma succinta, le relative ragioni ed i criteri cui esso si ispira.

Così la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14539/16, depositata il 15 luglio. Il caso. Con ricorso al Tribunale di Catania, un avvocato chiedeva e otteneva un’ingiunzione di pagamento nei confronti di un consorzio per attività professionali per le quali non aveva ricevuto il pagamento delle spettanze. Il consorzio proponeva opposizione, della quale l’avvocato invocava il rigetto. Il Tribunale di Catania, trasformato il rito, revocava l’ingiunzione opposta, condannando l’opponente a corrispondere una minor somma. Infatti, il Tribunale, osservava che era da applicare l’art. 6 della tariffa civile, secondo il quale nella liquidazione degli onorari a carico del cliente può aversi riguardo al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del c.p.c. , e nel caso di specie era manifesta la sproporzione tra il valore indicato nel petitum dell’atto di citazione introduttivo del giudizio civile nel quale l’avvocato ha prestato la propria attività professionale in favore del Consorzio e il valore del credito effettivamente liquidato dal Tribunale all’esito del giudizio in favore della parte attrice . Avverso detta ordinanza propone dunque ricorso l’avvocato, chiedendone la cassazione con ogni statuizione conseguente in ordine alle spese di lite. Il valore della controversia. Con un unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. unico l. n. 1051/57, dell’art. 5, commi 1, 3 e 6, d.m. n. 127/04 e degli artt. 10 – 14 c.p.c. – Omessa motivazione. Sostiene il ricorrente l’errore del Tribunale quando ha determinato il valore della controversia assumendo come parametro di riferimento non già il quantum fuor di contestazione preteso dalla controparte del processo in cui aveva operato come difensore del consorzio, sibbene il minor ammontare del risarcimento effettivamente conseguito mentre avrebbe dovuto applicare l’art. 10 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 14 c.p.c Il potere discrezionale del giudice. La Corte rigetta il ricorso richiamando alcuni precedenti. In tema di liquidazione degli onorari a carico del cliente e in favore dell’avvocato per l’opera prestata in giudizio, il valore della causa – laddove manifestamente diverso da quello presunto ex c.p.c. – si determina, ex art. 6, comma 2, d.m. 127/04, non sulla base del credito a tutela del quale si è agito, bensì del valore effettivo della controversia. E ciò comporta l’applicazione di tutte le regole processuali, comprese quelle di cui agli artt. 10 e 14 c.p.c. per la determinazione del valore delle cause relative a somme di denaro o a beni mobili, attribuendo al giudice un generale potere discrezionale di adeguare la misura dell’onorario all’effettiva importanza della prestazione, con conseguente necessità di esporre, sia pure in forma succinta, le relative ragioni ed i criteri cui esso si ispira. Alla luce di ciò, la S.C. rileva come il Tribunale di Catania abbia succintamente, esaustivamente e congruamente esplicitato le ragioni alla cui stregua ha inteso far riferimento al valore effettivo della controversia , dando conto dell’abissale differenza tra il quantum del credito preteso e il quantum del credito riconosciuto alla controparte nel processo in cui l’avvocato aveva operato come difensore del consorzio.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 3 marzo – 15 luglio 2016, n. 14539 Presidente Petitti – Relatore Abete Svolgimento del processo Con ricorso al tribunale di Catania l'avvocato A.F. chiedeva ingiungersi al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Catania il pagamento di giuro 205.159,16, oltre interessi maturati e maturandi e spese della procedura monitoria. Esponeva che aveva svolto attività professionale su incarico e per conto del Consorzio nel giudizio che il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese AIA Costruzioni s.p.a. aveva intrapreso nei confronti dello stesso Consorzio onde ottenerne la condanna al risarcimento di asseriti danni quantificati in misura pari ad euro 11.228.951,00 che, benché sollecitata, controparte non aveva provveduto al pagamento delle spettanze. Pronunciata con decreto n. 1384/2009 l'ingiunzione siccome domandata, con atto notificato in data 15.6.2009 il Consorzio proponeva opposizione. Costituitosi, il ricorrente invocava a sua volta il rigetto dell'opposizione. Rappresentava che a fronte di una richiesta di risarcimento danni per euro 11.228.951,00 il Consorzio era rimasto soccombente per la minor somma di euro 1.786.963,28. Disposta la trasformazione del rito, con ordinanza dei 22/26.10.2010 il tribunale di Catania revocava l'ingiunzione opposta condannava l'opponente a corrispondere la minor somma di curo 4.456,00 per diritti e di curo 30.100,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, i.v.a., cassa ed interessi compensava integralmente le spese del procedimento. Osservava il tribunale che era da applicare l'art. 6 della tariffa civile a tenor dei quale nella liquidazione degli onorari a carico del cliente può aversi riguardo al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile che invero nella fattispecie era manifesta la sproporzione tra il valore indicato nel petitum dell'atto di citazione introduttivo del giudizio civile nel quale l'Avv.to F. ha prestato la propria attività professionale in favore del Consorzio e il valore del credito effettivamente liquidato dal Tribunale all'esito del giudizio in favore della parte attrice così ordinanza impugnata, pag. 4 . Osservava, su tal scorta, che la liquidazione era da operare applicando lo scaglione da euro 1.549.400,00 ad euro 2.582.300,00, determinando gli onorari nella misura massima e con esclusione di ulteriori aumenti non giustificati dalle questioni giuridiche trattate non particolarmente complesse, rispetto a quelle meramente tecniche affrontate dal C.T.U. così ordinanza impugnata, pag. 4 . Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l'avvocato A.F. ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite. Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Catania non ha svolto difese. Motivi della decisione Con l'unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo unico della L. 7 novembre 1957, n. 1051 e dei d.m. 8 aprile 2004, n. 127, art. 5, commi 1, 3 e 6, degli artt. 10 - 14 c.p.c. - Omessa motivazione così ricorso, pag. 4 . Adduce che ha errato il tribunale di Catania, allorché ha determinato il valore della controversia - nell'ambito della quale ha prestato la propria opera professionale a vantaggio del Consorzio - assumendo a parametro di riferimento non già il quantum - euro 11.228.950,85 - fuor di contestazione, preteso dal Raggruppamento Temporaneo d'Imprese AIA Costruzioni s.p.a., sibbene il minor ammontare - euro 1.786.963,28 - del risarcimento poi effettivamente conseguito che, viceversa, il collegio, in aderenza agli insegnamenti di questa Corte di legittimità, avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 10 del c.p.c. in combinato disposto con l'art. 14 c.p.c. così ricorso, pag. 5 che, propriamente, nel caso di specie, l'attività del Collegio si presentava sostanzialmente vincolata alla scelta del criterio di cui all'art. 10 c.p.c. così ricorso, pag. 6 . Il ricorso non merita seguito. Vanno ribaditi gli insegnamenti di questo Giudice del diritto. Ovvero l'insegnamento secondo cui, in tema liquidazione degli onorari a carico del cliente ed in favore dell'avvocato per l'opera prestata in giudizio, il valore della causa - laddove risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile - si determina, ex art. 6, 2° co., del d.m. n. 127 del 2004, non già sulla base del credito a tutela del quale si è agito, bensì del valore effettivo della controversia cfr. Cass. 30.9.2015, n. 19520 nella specie il credito si correlava ad un'azione revocatoria . Ovvero l'insegnamento secondo cui l'art. 6, 2° co., della tariffa forense allegata al d.m. 5.10.1994, n. 585, secondo cui, in sede di liquidazione degli onorari professionali a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma dei codice di procedura civile , comporta l'applicazione di tutte le regole processuali, ivi comprese quelle di cui agli artt. 10 e 14 c.p.c. per la determinazione del valore delle cause relative a somme di denaro o a beni mobili, attribuendo al giudice, qualora venga ravvisata una manifesta sproporzione tra il petitum della domanda e l'effettivo valore della controversia, un generale potere discrezionale di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione cfr. Cass. 8.2.2012, n. 1805 . Ovvero l'insegnamento secondo cui l'art. 6, 2° co., della tariffa forense allegata al d.m. 23.12.1976, secondo cui, in sede di liquidazione degli onorari professionali a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile , comporta l'esercizio, da parte del giudice, di un potere discrezionale e non arbitrario, con conseguente necessità di esporre, sia pure in forma succinta, le relative ragioni ed i criteri cui esso si ispira cfr. Cass. 11.7.2006, n. 15685 . Ebbene, alla luce delle enunciate indicazioni giurisprudenziali, è da ritenere che il tribunale di Catania ha succintamente, nondimeno esaustivamente e congruamente esplicitato le ragioni alla cui stregua ha inteso far riferimento al valore effettivo della controversia . Più esattamente il tribunale ha dato conto dell'enorme ed abissale differenza intercorrente tra il quantum del credito preteso ed il quantum del credito riconosciuto al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese AIA Costruzioni s.p.a In tal guisa il rilievo di parte ricorrente - a seguire il ragionamento dei Decidenti, deve concludersi che l'attività sarebbe stata paradossalmente retribuita maggiormente ove il giudizio si fosse concluso con una condanna di pagamento per il Consorzio di gran lunga maggiore così ricorso, pag. 5 - pur seducente, si risolve in una sterile argomentazione difensiva. Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Catania non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso, perciò, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.