Avvocato impugna la diversità del fatto contestato rispetto a quello per il quale è stato ritenuto colpevole

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, infatti, la necessaria correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non rileva in termini puramente formali, rispondendo tale regola all’esigenza di evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 13723, depositata in cancelleria il 6 luglio 2016, decide per il rigetto del seguente ricorso. Il caso. Ad un avvocato erano stati contestati dal COA di Firenze due illeciti disciplinari. Il primo, relativo all’assunzione, nel luglio 2006, di mandato professionale da parte di G.C. per assisterlo in un procedimento civile dinanzi al Tribunale di Pistoia contro M.M. e all’assunzione, nel febbraio 2007, di incarico professionale da parte di E.P. e altri clienti, per essere assistiti in un procedimento civile dinnanzi al medesimo Tribunale contro A.M., nonostante che egli avesse assistito M.M. in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dinnanzi al Tribunale di Lucca promosso con atto dell’8 febbraio 2006, ed entrambi i signori M. in altro giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso sempre l’8 febbraio 2006. Il secondo illecito, relativo al fatto che l’avvocato aveva rinunciato solo in data 23 marzo 2006, ai mandati conferitigli dai signori M. nei detti giudizi di opposizione e senza che fosse trascorso un biennio dalla cessazione di tali incarichi, ed essendo egli a conoscenza di notizie acquisite in ragione del rapporto professionale intercorso con i signori M Il COA di Firenze ha affermato la responsabilità per il primo illecito, escludendo il secondo, e ha comminato la sanzione della censura. L’avvocato ha proposto ricorso al CNF che lo ha rigettato, e successivamente ha proposto ricorso per cassazione. Procedimento disciplinare a carico di avvocato. Con il primo motivo il legale ribadisce la diversità del fatto contestato rispetto a quello per il quale è stato ritenuto colpevole, non essendo comunque stata l’esposizione dei fatti contestati chiara e puntuale. Con il secondo lamenta che mai gli era stato contestato il fatto che il nuovo incarico assunto nei confronti dei suoi ex clienti avesse avuto collegamenti con quello svolto nell’interesse dei due signori M Il primo motivo, a giudizio della Suprema Corte, è infondato. In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, infatti, la necessaria correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non rileva in termini puramente formali, rispondendo tale regola all’esigenza di evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa. Ne consegue che la modifica, ad opera del giudice, della qualificazione giuridica dell’incolpazione non determina alcuna lesione del diritto di difesa, laddove siano rimasti immutati gli elementi essenziali del fatto addebitato. Il secondo motivo è inammissibile perché il CNF, nel confermare la pronuncia del COA, ha evidenziato che l’incolpazione era riferita alla complessiva fattispecie dell’art. 51 del Codice Deontologico e in ogni caso l’illecito sarebbe integrato anche dal semplice mancato decorso del biennio, pur avendo il nuovo incarico oggetto estraneo a quello dell’incarico precedente . La Corte rigetta pertanto il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 21 giugno – 6 luglio 2016, n. 13723 Presidente Rordorf – Relatore Didone Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.- All'Avvocato M.B. sono stati contestati dal COA di Firenze due illeciti disciplinari. Il primo, relativo all'assunzione nel luglio 2006 di mandato professionale da parte di G.C. per assisterlo in un procedimento civile dinnanzi al Tribunale di Pistoia contro M.M. e all'assunzione, nel febbraio 2007, di incarico professionale da parte di E.P. e altri, per essere assistiti in un procedimento civile dinnanzi al medesimo tribunale contro A.M., nonostante che egli avesse assistito il sig. M.M. in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dinnanzi al Tribunale di Lucca promosso con atto dell'8 febbraio 2006 e entrambi i signori M. in altro giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso sempre l'8 febbraio 2006. Il secondo illecito, relativo al fatto che il B. aveva rinunciato solo in data 23 marzo 2006 ai mandati conferitigli dai signori M. nei detti giudizi di opposizione, e, senza che fosse trascorso un biennio dalla cessazione di tali incarichi, ed essendo egli a conoscenza di notizie acquisite in ragione del rapporto professionale intercorso con i M., per avere agito giudizialmente ed esecutivamente per il recupero del proprio credito professionale effettuando un pignoramento di un credito vantato da M.M. nei confronti della FIDES s.r.l., parte, unitamente ai M., dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo. Il COA di Firenze ha affermato la responsabilità per il primo illecito, escludendo il secondo, e ha comminato la sanzione della censura. L'Avvocato B. ha proposto ricorso al CNF che lo ha rigettato. Per quanto rileva, il CNF ha ritenuto insussistente la denunciata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., sostenuta sul rilievo che la violazione dell'art. 51 cod. deont. era contenuta solo nel capo b , dal quale era stato assolto, mentre il primo capo di incolpazione era riferibile al conflitto di interessi art. 37 cod. deont. . In proposito, il CNF ha ritenuto che anche la contestazione di cui al capo a fosse riconducibile alla violazione dell'art. 51 contestata sub b , essendo la violazione del divieto desumibile dalla indicazione delle date del primo incarico e di quello assunto successivamente nei confronti del proprio ex assistito. Del resto, l'incolpato non aveva avuto incertezze nella individuazione dell'illecito contestato e nell'approntamento delle proprie difese. 2.- Il B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Con il primo deduce violazione degli artt. 101 e 112 cod. proc. civ., 24 e 111, comma 2, Cost., ribadendo la diversità del fatto contestato rispetto a quello per il quale è stato ritenuto colpevole, non essendo comunque stata l'esposizione dei fatti contestati chiara e puntuale. In particolare si duole del fatto che il COA prima e il CNF poi abbiano ritenuto integrato il primo illecito ritenendo sussistente una violazione contestata con il secondo illecito, dal quale era però stato assolto. Con il secondo deduce violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. con riferimento a ciò, che mai gli era stato contestato il fatto che il nuovo incarico assunto nei confronti dei suoi ex clienti avesse avuto collegamenti e punti di contatto con quello svolto nell'interesse del M 3.1.- II primo motivo è infondato perché secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, la necessaria correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non rileva in termini puramente formali, rispondendo tale regola all'esigenza di garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell'accusa e a evitare che l'incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa. Ne consegue che la modifica, ad opera del giudice, della qualificazione giuridica dell'incolpazione nella specie, sussumendo la condotta contestata di conflitto di interessi nella previsione di cui all'art. 51 del codice deontologico anziché in quella di cui all'art. 37 del medesimo codice non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato Sez. U, n. 11024/2014 . 3.2.- Il secondo motivo è inammissibile perché il CNF, nel confermare la pronuncia del COA, ha esibito due giustificazioni. Oltre a quella menzionata nel motivo di ricorso, infatti, il CNF ha evidenziato che I'incolpazione era riferita alla complessiva fattispecie dell'art. 51 cod. deont. e comunque l'illecito sarebbe integrato anche dal semplice mancato decorso del biennio, pur avendo il nuovo incarico oggetto estraneo a quello dell'incarico precedente . Tale ratio decidendi non è stata neppure genericamente impugnata, non essendo stata denunciata la violazione o falsa applicazione dell'art. 51 cod. deont. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dei D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.