Il ritiro del fascicolo di parte senza autorizzazione non costituisce di per sé illecito disciplinare

Il ritiro del fascicolo di parte con il consenso di tutte le controparti non costituisce illecito disciplinare anche nel caso in cui sia stato ritirato in assenza di autorizzazione del magistrato – di cui all’art. 77 disp. att. c.p.c

E’ quanto affermato dal Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 162/15, depositata l’11 novembre. Il caso. Il 5 maggio 2009 il Consiglio dell’Ordine deliberava l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di due avvocati, per aver questi illegittimamente – perché senza autorizzazione del magistrato – ritirato il fascicolo di parte, versato nella controversia civile in cui essi operavano come difensori di parte. Chiedevano i due avvocati l’archiviazione del procedimento, sulla base del fatto che essi avevano ritirato tale fascicolo in quanto la società cliente, inspiegabilmente e senza revocare il mandato conferito loro, si era costituita a mezzo di un altro difensore che depositava un proprio fascicolo di parte. I due avvocati provvedevano quindi al ritiro del fascicolo per poi depositarlo al Consiglio dell’Ordine per l’emissione del provvedimento di liquidazione degli onorari, non avendo ricevuto quanto spettante per la prestazione svolta. Con decisione del 5 settembre 2011 il Consiglio dell’Ordine affermava la responsabilità di uno dei due avvocati – prosciogliendo l’altro per non aver materialmente commesso il fatto -, irrogandogli la sanzione dell’avvertimento, in quanto il ritiro del fascicolo era avvenuta in violazione degli artt. 169 c.p.c. e 77 disp. att. c.p.c. e le giustificazioni addotte erano inconferenti, dal momento che il fascicolo poteva essere depositato in copia, o dopo aver conseguito l’autorizzazione tale comportamento comportava quindi la violazione dei doveri di lealtà e correttezza e diligenza, di cui agli artt. 6 e 8 codice deontologico. Proponeva dunque ricorso l’avvocato. L’assenza di malafede. Il Consiglio Nazionale Forense ritiene fondato il ricorso proposto. Infatti, appare decisivo, nella ricostruzione del fatto, il tenore della deposizione resa da un avvocato della controparte, il quale ha dichiarato che all’udienza in cui è avvenuto il ritiro del fascicolo da parte dell’avvocato sanzionato non vi era stato in merito alcun dissenso da parte dei difensori. Il che, oltre a destare perplessità in merito all’esposto del nuovo difensore, lascia intendere come tutto sia avvenuto alla luce del sole e come non possa dirsi sussistente la prova che l’incolpato abbia tenuto un comportamento connotato da malafede. Il suo comportamento, infatti, ossia il ritiro del proprio fascicolo senza porsi il problema di un’autorizzazione a riguardo, non è tale da assumere rilevanza disciplinare, in particolare sotto il profilo della violazione dei doveri di lealtà e correttezza e di diligenza .

Consiglio Nazionale Forense, sentenza 14 dicembre 2013 – 11 novembre 2015, n. 162/15 Presidente Vermiglio – Relatore Pasqualin