Condanna penale di un avvocato? La valutazione della condotta “irreprensibile” spetta al COA

Il CNF in qualità di Giudice del rinvio afferma che la valutazione del requisito della condotta irreprensibile, necessario ai fini della iscrizione all’albo avvocati, va compiuta dal COA in modo autonomo e indipendente anche dall’esito del procedimento penale che ha coinvolto l’interessato, la cui condanna penale non comporta un’automatica inibizione dell’iscrizione.

E’ quanto affermato dal Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 158, depositata il 30 ottobre 2015. Il caso. Il COA di Palermo deliberava il 19 luglio 2012 la reiscrizione all’albo di un avvocato, cancellato – oltre che sospeso in via cautelare dal 2004 - come sanzione a seguito di un procedimento disciplinare, ritenendo sussistente il requisito della condotta specchiatissima e illibata, a seguito della riacquisizione della perduta moralità dell’avvocato. Avverso il provvedimento reagiva il procuratore generale presso la Corte d’appello di Palermo, che ne lamentava la motivazione apparente, non avendo il COA indicato i fatti nuovi su cui avesse fondato il proprio convincimento in merito alla sussistenza del requisito della condotta specchiatissima e illibata . Il Consiglio Nazionale, con sentenza del 17 ottobre 2013, sosteneva che il COA di Palermo avesse erroneamente reiscritto l’avvocato all’albo, pur non essendo trascorso il termine di 5 anni dall’esecuzione del provvedimento di cancellazione – non potendo computarsi a questi fini il periodo di sospensione cautelare. Per questo motivo accoglieva il ricorso. Avverso la sentenza ricorreva poi l’avvocato per cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 47 RDL n. 1578/33, applicato nel caso di specie pur essendo insuscettibile di applicazione analogica in malam partem al di fuori dei casi di radiazione dall’albo lamentava inoltre l’erroneità del riferimento della sentenza impugnata al tempo necessario per la riabilitazione in sede penale non avendo tenuto conto il Consiglio della modifica all’art. 179 c.p. che aveva ridotto da 5 a 3 gli anni necessari. La Corte di Cassazione, con sentenza del 13 maggio 2014, accoglieva il primo motivo di ricorso, rinviando al Consiglio la decisione, formulando il seguente principio di diritto In presenza di una domanda di reiscrizione all’albo degli avvocati di colui che abbia in precedenza subito la sanzione disciplinare della cancellazione, non trova applicazione, in via d’interpretazione analogica, l’art. 47 RDL n. 1578/33 – secondo cui l’avvocato radiato dall’albo non può esservi nuovamente iscritto prima che siano trascorsi 5 anni dal provvedimento di radiazione [] tuttavia, il tempo decorso può essere autonomamente valutato ai fini dell’apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta specchiatissima e illibata”, che l’art. 17 del medesimo decreto richiede per l’iscrizione all’albo . Il compito del Giudice del rinvio. Come precisato dalle SS.UU. con sentenza n. 17779/13 Il Giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata, sicché esso [] conserva, invece, il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento . La valutazione della condotta irreprensibile. Ciò detto, la sentenza del CNF – ora agente come Giudice del rinvio – respinge il ricorso della Procura Generale della Corte d’appello di Palermo. Le motivazioni addotte dal Consiglio sono diverse. Innanzitutto, si richiama il principio di cui alla sentenza n. 331/96 della Corte Costituzionale, secondo il quale le condotte apprezzabili sotto il profilo morale sono solo quelle che rilevano ai fini della valutazione rispetto all’affidabilità del soggetto per il corretto svolgimento delle attività e delle funzioni considerate viene poi richiamata la sentenza n. 2/14 dello stesso CNF, secondo la quale la valutazione del requisito della condotta irreprensibile va compiuta dal COA in modo autonomo e indipendente anche dall’esito dell’eventuale procedimento penale che può aver coinvolto l’interessato, la cui condanna penale non comporta pertanto un’automatica inibizione dell’iscrizione. Inoltre, i fatti oggetto del procedimento penale cui è stato sottoposto l’avvocato, pur essendo gravi, risalgono al 2002, cui è seguita la sospensione cautelare nel 2004 e la cancellazione dall’albo a seguito di procedimento disciplinare non sono più emerse ulteriori violazioni dello stesso e il COA i Palermo ha valutato positivamente la condotta dell’avvocato.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza 16 luglio - 30 ottobre 2015, n. 158 Presidente Logrieco – Relatore Secchieri