Ricorso di un avvocato inammissibile per scadenza dei termini d’impugnazione: lo ha stabilito il CNF

E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 R.dl. n. 1578/1933, applicabile ratione temporis , giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.

Il caso. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli applicava la sanzione della censura nei confronti di un legale, in quanto ritenuto responsabile deontologicamente dei fatti oggetto di un esposto inviato da un ex cliente dello stesso al Consiglio. Con il suddetto esposto la cliente lamentava il fatto che, essendosi rivolta al legale per essere assistita in un procedimento per separazione giudiziale tra i coniugi ed avendo titolo al cosiddetto gratuito patrocinio, l’avvocato le aveva comunque richiesto il pagamento di una certa somma, a saldo di alcune sue prestazioni. L’avvocato aveva però precisato che, convocato il coniuge della cliente per verificare la sussistenza di una separazione consensuale e constatando l’inesistenza di una volontà in tal senso, aveva predisposto il ricorso per separazione giudiziale con addebito, comunicando alla sua cliente che, stante l’attività da lui compiuta, l’interessata avrebbe dovuto corrispondere i compensi maturati non coperti dal patrocinio spese dello stato”. A quel punto la signora avrebbe contestato la richiesta, revocato il mandato e inviato un esposto al Consiglio a quo dopo che l’avvocato aveva convenuto in giudizio l’esponente davanti al Giudice di pace di Napoli. Impugnazione tardiva inammissibile. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli aveva dunque stabilito che l’avvocato non avrebbe mai dovuto chiedere il pagamento dei suoi onorari in una condizione nella quale la sua cliente aveva titolo per accedere al patrocinio spese dello stato, in quanto avrebbe dovuto depositare il ricorso per separazione giudiziale. Il legale impugna allora la suddetta decisione svolgendo una serie di rilievi critici. Ma il ricorso deve ritenersi inammissibile per tardività dal momento che essendo stata, la decisione impugnata, notificata il 27 settembre 2011, il gravame avrebbe dovuto essere al più tardi depositato presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine a quo il 17 ottobre 2011. Risulta invece che non solo il ricorso è materialmente pervenuto ben oltre quella data, ma che la sua stessa spedizione per posta è avvenuta il giorno dopo la scadenza del termine. Per queste ragione, il CNF ha ritenuto inammissibile il ricorso.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza 11 novembre 2015, n. 159 Presidente/Relatore Perfetti