Contestati ad un avvocato i presupposti stessi del diritto al compenso. La Corte non è d’accordo

In tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocati, non è ammissibile il ricorso alla speciale procedura di cui agli artt. 28 e 29 della l. n. 794/1942, qualora la controversia non abbia ad oggetto soltanto la semplice determinazione della misura del compenso, ma si estenda, altresì, ad altri oggetti d’accertamento e di decisione, quali i presupposti stessi del diritto al compenso.

Con ordinanza n. 13175, depositata in cancelleria il 24 giugno 2016, la Suprema Corte di Cassazione ha deciso per l’accoglimento del seguente ricorso. Il caso. Davanti al tribunale di Lamezia Terme, un a vvocato esponeva che aveva svolto, su incarico del comune, attività professionale sia in sede giudiziale – nel giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Catanzaro – che in sede stragiudiziale, mediante la formulazione di un parere in merito ad una proposta transattiva chiedeva dunque che il comune di Lamezia fosse condannato al pagamento di quanto dovuto. Costituitosi però, quest’ultimo contestava la competenza del giudice adito e, nel merito, il valore della controversia ai fini dell’individuazione dello scaglione di riferimento, lo svolgimento di singole attività in relazione a talune voci della parcella e, con riguardo all’attività stragiudiziale, persino il conferimento dell’incarico, nonché le spese. Il tribunale di Lamezia dichiarava la propria incompetenza e la competenza, invece, a decidere della Corte d’appello di Catanzaro. Evidenziava il tribunale che l’eccezione di incompetenza era fondata anche in ragione della non contestazione in ordine allo svolgimento della prestazione, da parte del comune resistente e che doveva reputarsi competente la Corte d’appello di Catanzaro. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per necessario regolamento di competenza l’avvocato. Quest’ultimo deduce che, contrariamente a quanto opinato dal tribunale, la controversia non afferisce in alcun modo alla mera liquidazione del compenso, atteso che il comune convenuto ha contestato sia l’effettiva esecuzione delle prestazioni giudiziali, che i presupposti stessi del diritto al compenso con riferimento all’attività stragiudiziale. Liquidazione degli onorari e diritti degli avvocati. A giudizio degli Ermellini il ricorso è meritevole di accoglimento. La Corte, già a suo tempo, aveva infatti spiegato che in tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocati, non è ammissibile il ricorso alla speciale procedura di cui agli artt. 28 e 29 della l. n. 794/1942, qualora la controversia non abbia ad oggetto soltanto la semplice determinazione della misura del compenso, ma si estenda, altresì, ad altri oggetti d’accertamento e di decisione, quali i presupposti stessi del diritto al compenso . Inoltre, i termini entro i quali è possibile fruire” della procedura di cui al combinato disposto dell’art. 28 l. n. 794/1942, se da un lato prospettano come del tutto esorbitante l’attivazione del procedimento sommario di cognizione nelle sue forme ordinarie” e tipiche”, qualora si controverta unicamente in ordine al quantum debeatur , non implicano per nulla, dall’altro lato, che è precluso il ricorso al procedimento sommario di cognizione nelle sue forme ordinarie” e tipiche”, nell’evenienza in cui si controverta, oltre che in ordine al quantum , anche in ordine all’ an debeatur . Nel caso di specie, l’attivazione, da parte dell’avvocato, del procedimento sommario di cognizione nelle sue forme ordinarie” e tipiche” per ottenere il pagamento del compenso scaturente dal contratto d’opera professionale, si giustifica segnatamente in considerazione del rilievo per cui non solo si è addotta la partecipazione ad un minor numero di udienze, ma si è contestata anche la dovutezza di onorari per un parere mai richiesto all’avvocato, e la dovutezza di diritti per trasferte non avvenute e per atti non effettuati . E’ innegabile, dunque, che queste contestazioni trascendono i limiti del mero quantum debeatur , specificamente in ordine all’attività stragiudiziale che il ricorrente assume di aver espletato su incarico e per conto dell’ente territoriale resistente. Deve reputarsi allora non attivabile la procedura di cui al combinato disposto dell’art. 28 l. n. 794/1942. Il ricorso è pertanto da accogliere.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 15 marzo – 24 giugno 2016, n. 13175 Presidente Manna – Relatore Abete Motivi della decisione Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al tribunale di Lamezia Terme l’avvocato V.V. esponeva che aveva svolto su incarico e per conto del comune di Lamezia Terme attività professionale sia in sede giudiziale, nel giudizio dinanzi alla corte d’appello di Catanzaro definito con sentenza n. 505/2011, sia in sede stragiudiziale, mediante la formulazione di un parere in merito ad una proposta transattiva che, inoltrata all’ente comunale la nota - specifica delle sue spettanze, per un totale di Euro 15.583,74, oltre accessori, aveva ricevuto in pagamento la minor somma di Euro 7.954,63. Chiedeva che il comune di Lamezia fosse condannato al pagamento della somma di Euro 6.603,45 ovvero, in subordine, della minor somma di Euro 2.442,08, oltre accessori. Costituitosi, il comune di Lamezia contestava, preliminarmente, la competenza dell’adito giudice e, nel merito. il valore della controversia ai fini della individuazione dello scaglione di riferimento, lo svolgimento di singole attività n relazione a talune voci della parcella e con riguardo stragiudiziale persino il conferimento dell’incarico, nonché le spese casi ricorso, pag. 3 . Con ordinanza dei 15/21.1.2015 il tribunale di Lamezia Terme in composizione collegiale dichiarava la propria incompetenza e la competenza a decidere della corte d’appello di Catanzaro e regolava le spese del procedimento. Evidenziava - il tribunale - che l’eccezione di incompetenza era fondata anche in ragione della non contestazione in ordine allo svolgimento della prestazione, da parte del comune resistente così ordinanza, pag. 1 che doveva propriamente, ai sensi dell’art. 14 del dec.lgs. n. 150/2011, reputarsi competente la corte d’appello di Catanzaro, quale ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato V. aveva prestato la propria opera, atteso che nella fattispecie l’oggetto del giudizio concerneva la mera attività di liquidazione del compenso. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza l’avvocato V.V. ha chiesto dichiararsi la competenza del tribunale di Lamezia Terme con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese. Il comune di Lamezia Terme ha depositato controricorso ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’un. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria. Col ricorso a questa Corte di legittimità l’avocato V.V. deduce che, contrariamente a quanto opinato dal tribunale, la disciplina di cui al dec. lgs. n. 150/2001 non ha per nulla reso obbligatoria l’utilizzazione del rito sommario di cognizione per le ipotesi attinenti alla mera liquidazione del compenso così ricorso, pag. 7 e per nulla ha circoscritto l’ordinario rito di cognizione alle sole ipotesi in cui sia in contestazione la prestazione”. così ricorso, pag. 7 che, dunque, nessun ostacolo si prefigurava a che adisse l’autorità giudiziaria territorialmente competente nelle forme del rito sommario, attesa l’insussistenza di particolari esigenze istruttorie cosi ricorso, pag. 7 , per ottenere il pagamento del compenso. Col ricorso l’avvocato V. deduce che, per giunta, contrariamente a quanto opinato dal tribunale, la controversia non afferisce in alcun modo alla mera liquidazione del compenso , atteso che il Comune convenuto ha contestato sia l’effettiva esecuzione delle prestazioni giudiziali, che i presupposti stessi del diritto al compenso con riferimento all’attività stragiudiziale così ricorso, pagg. 8 - 9 che è palese l’inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 così ricorso, pag. 10 . Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. Si rappresenta che, in epoca antecedente all’emanazione del dec. lgs. n. 150 dell’1.9.2011. questa Corte di legittimità ha spiegato che, in tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocati, non è ammissibile il ricorso alla speciale procedura di cui agli ant. 28 e 29 della legge 116.1942, n. 794, qualora la controversia non abbia ad oggetto soltanto la semplice determinazione della misura del compenso, ma si estenda altresì ad altri oggetti d’accertamento e di decisione, quali i presupposti stessi del diritto al compenso, i limiti del mandato, la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa cfr. Cass. 4.6.1010 n. 13640, ove si soggiungeva che, in tali evenienze, il procedimento ordinario attrae nella sua sfera, per ragioni di connessione, anche la materia propria del procedimento speciale e l’intero giudizio non può non concludersi in primo grado se non con un provvedimento che. quand’anche adottalo in forma d’ordinanza, ha valore di sentenza e può essere impugnato con il solo mezzo dell’appello cfr analogamente. con riferimento al pregresso assetto normativo , Cass. 13.10.2014. n. 21554 . Su tale scorta devesi ritenere - siccome si è reputato in seno alla giurisprudenza di merito - che l’art. 14 del dec. lgs. n. 150/2011 ha inciso solo sul rito. Più esattamente devesi opinare nel senso che alla procedura di cui all’art. 28 della legge n. 794 del 13.6.1942 art. 28 cit. così come riformulato – per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l’avvocato, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura. se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 dall’art. 35, 16 co., lett. a , del dec. lgs. n. 150/2011, la cui lett. b la ha altresì abrogato gli artt. 29 e 30 della medesima legge n. 794/1942 , ora assoggettata al rito sommario li cognizione nondimeno con competenza dell’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera, con devoluzione della potestas decidendi in unico grado - attesa l’inappellabilità della statuizione finale in forma di ordinanza - all’organo giudiziario competente in ogni caso in composizione collegiale e con possibilità per le parti di stare in giudizio personalmente , potrà farsi ricorso allorché si controverta unicamente in ordine al quantum del compenso spettante al professionista e non già allorché si controverta anche in ordine all’un della pretesa. I teste enunciati e circoscritti termini entro i quali è possibile fruire della procedura di cui al combinato disposto degli artt. 28 legge n. 794/1942 e 14 dec. lgs. n. 150/2011, tuttavia, se, da un canto, prospettano come del tutto esorbitante l’attivazione del procedimento sommario di cognizione nelle sue forno ordinarie e tipiche , quali scandite dagli artt. 702 bis, 702 ter e 702 quater c.p.c., qualora si controverta unicamente in ordine al quantum debeatur con possibilità, evidentemente, in simile evenienza, di adozione dei provvedimenti di cui all’art. 4 del dec. lgs. n. 150/2011 , per nulla implicano, d’altro canto, che è precluso il ricorso al procedimento sommarie di cognizione parimenti nelle sue forme ordinarie e tipiche di cui all’art. 702 bis e ss. c.p.c. nell’evenienza in cui si controverta, oltre che in ordine al quanta, altresì in ordine all’ an debeatur . Ben vero, in tal ultima eventualità il rito sommario di cognizione non solo è destinato a svilupparsi alla stregua del suo naturale iter , ma, ulteriormente, non è destinato a subire né le deviazioni di cui al 3, al 3 ed al 4 co. dell’art. 14 del dec. lgs. n. 150/2011 né l’operatività della previsione del 1 co. dell’art. 3 del dec. lgs. n. 150/2011 che esclude l’applicabilità alle controversie di cui al capo III del dec. lgs. n 150/2011 del 2 e del 3 co. dell’art. 702 ter cpc, attese che, nonostante l’identità del rito, non si versa, a rigore, nell’alveo del procedimento di cui al combinato disposto degli artt. 28 e 14 citt Nel quadro così delineato l’attivazione, nella fattispecie, da parte dell’avvocato V.V. del procedimento sommario di cognizione nelle sue forme ordinane e tipiche , per ottenere il pagamento del compenso scaturente dal contratto d’opera professionale così ricorso, pag. 7 , si giustifica segnatamente in considerazione del rilievo per cui, siccome d’altronde riconosce lo stesso comune di Lamezia Terme, non solo si è addetta la partecipazione ad un minor numero di udienze cfr. memoria difensiva del comune di Lamezia, pag. 7 , ma si è contestata la dovutezza di onorari per un parere mai richiesto all’avvocato, e la dovutezza di diritti per trasferte non avvenute e per atti non effettuati cfr memoria difensiva del comune di Lamezia, pag. 7 . È innegabile che siffatte contestazioni trascendono i limiti del mero quantum debeatur . specificamente in ordine all’attività stragiudiziale che il ricorrente assume di aver espletato su incarico e per conto dell’ente territoriale resistente. Si tenga conto clic questa Corte di legittimità aveva esplicitato, nel pieno vigore della disciplina di cui alla legge n. 794/1942, che la speciale procedura camerale disciplinata dall’art. 29 della legge n. 794/1942, in materia di compensi reclamati da un avvocato o da un procuratore nei confronti del proprio cliente, non era applicabile quando il decreto avesse riguardato, insieme a compensi relativi ad attività giudiziale, anche compensi relativi ad attività stragiudiziale non avente carattere preparatorio né di stretta connessione con la prima cfr. Cass. 16.12.1994, n. 10823 cfr. inoltre Cass. 25.2.1998, n 2020 . Evidentemente, nel solco dell’insegnamento testé menzionato, deve reputarsi, a fortiori, non attivabile la procedura di cui al combinato disposto degli arti. 28 legge n. 794/1942 e 14 dec. lgs. n. 150/2011, allorché addirittura si disconosca il titolo dell’attività stragiudiziale di cui si invoca la remunerazione. Con la statuizione definitiva si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio. Il ricorso è da accogliere. Non sussistono, pertanto, i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r, n. 115/2002 comma 1 quater introdotto dall’art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012, n. 228 , il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell’art. 13 del medesimo d.p.r P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. cassa l’ordinanza dei 15/21.1.2015 del tribunale di Lamezia Terme rimette le parti dinanzi al tribunale di Lamezia Terme con termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione dà atto che non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 numeri d.p.r. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell’art. 13 del medesimo d.p.r