Il CNF nega l’autonoma impugnabilità della delibera che dispone l’apertura del dibattimento

Decidendo sul ricorso proposto da un avvocato, il Consiglio Nazionale Forense dichiara non impugnabile in via autonoma la delibera di apertura o prosecuzione del procedimento disciplinare, alla luce della natura amministrativa e non giurisdizionale dello stesso.

Il caso. Il 30 aprile 2013, veniva impugnata da un avvocato la delibera del COA di Rovigo con la quale veniva disposta la prosecuzione del procedimento disciplinare aperto in precedenza nei suoi confronti, e veniva fissata la data dell’udienza per la relativa celebrazione, poiché tale delibera non sarebbe mai stata notificata, insieme ad ogni atto presupposto e conseguente. Premette il ricorrente di aver già proposto ricorso avverso la stessa delibera in data 10 aprile 2012, allegando i 4 motivi dedotti, riconfermandoli e aggiungendone uno nuovo. Violazione di leggi e vizio di motivazione. I motivi di ricorso diventano dunque 5 e sono 1 violazione del regolamento per il procedimento disciplinare adottato dal COA di Rovigo nel 2000 e successive modifiche del 2001 e violazione di legge L. n. 241/90 art. 7 2 violazione delle norme procedimentali nullità ex art. 21- octies L. n. 241/90 3 nullità per violazione dell’art. 47 R.D. n. 37/1934 in relazione all’art. 21- septies L. n. 241/90 4 violazione dell’art 28 R.D. 22 gennaio 1943 per omessa e insufficiente contestazione dei capi di imputazione e invalidità. Con l’ultimo e nuovo motivo di ricorso, sostiene che la delibera impugnata con il nuovo ricorso appare viziata per violazione di legge sotto il profilo della omessa e/o carente motivazione art. 21 L. n. 241/90 e per violazione dell’art. 47 R.D. n. 37/1934, che impone l’enunciazione sommaria dei fatti che hanno originato l’apertura del procedimento disciplinare. Con tali motivi chiede l’annullamento dell’atto impugnato. Le decisioni” ex art. 50 R.d.L. n. 1578/33. Il CNF sostiene l’inammissibilità del ricorso proposto, alla luce della censura riguardante la mancata notificazione alla ricorrente della delibera di prosecuzione del procedimento disciplinare. Il Consiglio, infatti, richiamando diversi precedenti tra cui, per prima, la sentenza n. 136/11 sostiene l’inammissibilità dell’impugnativa, in via autonoma, della delibera con la quale il Consiglio dell’ordine dispone l’apertura del procedimento disciplinare. A sostegno di ciò, peraltro, il CNF non ritiene condivisibile l’argomento secondo cui il riferimento alle decisioni” nell’art. 50 R.d.L. n. 1578/1933 è tanto ampio da ricomprendere qualsiasi delibera connessa all’esercizio del potere disciplinare, quelle che abbiano a che fare con la sua apertura o successiva conferma. Non condivisibilità che si fonda sulla collocazione del citato art. 50 al Titolo IV della disciplina degli avvocati”, che non può che riferirsi alla decisione che conclude il procedimento disciplinare. Non vi sono dubbi, dunque, che il legislatore, con il termine decisione abbia voluto definire il provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare che si svolge nei confronti degli avvocati e non anche gli atti con cui è disposta l’apertura del procedimento disciplinare. La natura del procedimento disciplinare. Il CNF nega, peraltro, il riferimento ai principi di cui all’art. 111 Cost. addotti dal ricorrente. Infatti, la Corte ribadisce un consolidato orientamento giurisprudenziale delle SS.UU. che sostiene che i Consigli dell’ordine, quando esercitano la funzione disciplinare, adempiono ad un compito amministrativo e non giurisdizionale perché operano all’interno del gruppo professionale al quale appartengono e per la tutela degli interessi della classe professionale. La natura amministrativa del procedimento esclude dunque che ad esso si applichino i principi previsti dell’art. 111 Cost., a causa della riferibilità della norma costituzionale alla sola attività giurisdizionale ne deriva che la norma costituzionale ai cui parametri va riferito il procedimento disciplinare è quella prevista dall’art. 97, comma 1, Cost., secondo il quale vanno assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Il ricorso deve quindi ritenersi inammissibile in quanto rivolto nei confronti di un atto non impugnabile ex se.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza 15 luglio – 24 settembre 2015, n. 154 Presidente Picchioni – Relatore Salazar