Se vi è il cumulo tra una domanda di valore determinato e altra di valore indeterminabile si applica lo scaglione più favorevole al professionista

Ai fini della determinazione dello scaglione per la liquidazione degli onorari di avvocato, ove siano state proposte più domande, alcune di valore indeterminabile ed altre determinate, esse si cumulano tra di loro e la causa va complessivamente ritenuta indeterminabile.

Tale principio trova applicazione solamente nel caso in cui l’applicazione dello scaglione per le controversie di valore indeterminabile sia più favorevole al professionista rispetto all’applicazione di quello previsto sulla base del valore effettivo della controversia Cass., n. 9975/2016, depositata il 16 maggio . La voce ricerca dei documenti” non può essere considerata come la ricerca fisica degli stessi e, pertanto non riconoscibile qualora tale attività sia stata fatta dall’assistito, ma deve essere qualificata come studio ed esame degli stessi ai fini difensivi. La fattispecie. Nel caso in esame l’attore aveva frapposto opposizione a due decreti ingiuntivi notificatigli dal legale per delle pro forme non pagate. A dire dell’opponente l’avvocato aveva errato nel quantificare le proprie competenze in quanto aveva utilizzato uno scaglione di valore non consono al reale valore delle controversie non considerando correttamente il cumulo tra due domande, una di valore determinato e l’altra di valore indeterminato. La controversia è, poi, giunta avanti al Supremo Collegio. Il Giudice ha sempre il potere di valutare l’attività del legale. La Suprema Corte, in via preliminare, afferma che il Giudice di merito ha sempre la facoltà di verificare se l’importo oggetto della domanda possa costituire, o meno, un parametro di riferimento idoneo alla quantificazione della controversia oppure se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all’effettivo valore della stessa o, ancora, se sia eccessivo. Anche in tal caso, comunque, il Magistrato deve individuare il valore economico del giudizio ai fini della liquidazione degli onorari. Il cumulo fra domanda determinata e indeterminata. La Corte, inoltre, ha argomentato che qualora vi sia un cumulo tra più domande di valore determinato e indeterminabile ai fini della quantificazione del compenso professionale si deve prendere, come riferimento, lo scaglio di valore per le domande indeterminabili solo ove questo sia maggiormente favorevole al professionista. La ricerca dei documenti. La ricerca dei documenti costituisce una prestazione di ordine intellettuale che non va confusa con l’attività materiale con la quale i documenti sono messi a disposizione del professionista e, pertanto, deve essere qualificata come studio della controversia. Ne consegue che tale voce è dovuta ancorché sia stato l’assistito a ricercare i documenti e metterli a disposizione del legale.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 15 aprile – 16 maggio 2016, n. 9975 Presidente Bucciante – Relatore Criscuolo Svolgimento del processo Con distinti atti di citazione la società ricorrente proponeva opposizione avverso i decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Trento in favore dell’avvocato V. e dell’avvocato Panariti quale compenso per l’attività professionale svolta nell’interesse della società opponente nell’ambito di un giudizio di responsabilità professionale, al quale la detta società era stata chiamata ad intervenire. Con l’opposizione si deduceva l’errata applicazione dello scaglione tabellare di valore della controversia, in quanto non era stato considerato che la lite principale si era conclusa con transazione, e che la chiamata in causa dell’opponente era avvenuta in maniera del tutto impropria. Inoltre veniva contestata l’effettiva debenza di alcune delle voci tariffarie richieste in sede monitoria. Disposta la riunione delle opposizioni, il Tribunale con la sentenza n. 403 del 9/3/2010 rigettava integralmente le opposizioni. La ricorrente proponeva appello e, nella resistenza degli appellati i quali proponevano a loro volta appello incidentale con riferimento al mancato accoglimento dell’eccezione d’inammissibilità dell’opposizione per difetto di interesse ad agire nonché della domanda di responsabilità processuale aggravata, la Corte di Appello di Trento con la sentenza n. 297 del 14 novembre 2011 accoglieva solo in parte il gravame e, previa revoca del decreto ingiuntivo emesso in favore dell’avvocato Panariti, condannava l’appellante al pagamento in favore di quest’ultimo dell’importo di euro 3529,21 oltre accessori come per legge ed interessi legali a far data dal 30/6/2008, confermando per il resto la sentenza impugnata. Per la cassazione di tale sentenza, la D. Assicurazioni S.n.c. di D.N. & amp C ha proposto ricorso, affidato a sei motivi. V.W. ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché l’omessa ovvero insufficiente motivazione della sentenza. In particolare si lamenta la violazione degli articoli 5 primo e terzo comma dell’articolo 6, secondo e quarto comma della Tariffa Forense di cui al DM n. 127 del 2004 in quanto la Corte di merito, ancorché abbia ritenuto non congruo lo scaglione di riferimento seguito dall’intimata per il calcolo delle proprie spettanze, lo abbia del pari reputato legittimo, in quanto individuato nella metà del valore reale della causa, e quindi riduttivo rispetto a quello che invece doveva essere seguito. La sentenza sarebbe poi incorsa nell’ulteriore errore di non aver considerato la causa tra quelle di particolare importanza e di valore indeterminabile, trascurando in ogni caso di adeguatamente motivare in ordine alla corrispondenza tra lo scaglione adottato ed il valore effettivo della controversia. Andava poi evidenziato che la causa societaria, in relazione alla quale l’avvocato V. aveva prestato la propria attività professionale, si era conclusa con una transazione nei confronti delle altre parti, e che, con specifico riguardo alla posizione della ricorrente, era stata definita in rito, con l’accoglimento di un’eccezione procedurale di tardività della notifica dell’atto di chiamata in causa. Assume quindi la ricorrente che lo scaglione utilizzato non corrispondeva al valore effettivo della controversia, essendo peraltro mancata una verifica circa la corrispondenza delle spettanze professionali ai criteri di adeguatezza e proporzionalità, al valore degli interessi perseguiti dalle pani, alla natura della controversia, all’importanza ed al numero delle questioni trattate, al grado dell’autorità giudiziaria adita, ai risultati del giudizio ed ai vantaggi, anche non patrimoniali conseguiti dalla cliente, all’urgenza dell’attività svolta, al pregio dell’opera, all’impegno qualitativo e quantitativo intellettuale prestato dal professionista. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché il vizio di omessa ovvero insufficiente motivazione in relazione agli articoli 5, primo e terzo comma delle Tariffe. Si deduce che ancorché il valore delle domande relative alla controversa societaria era effettivamente di importo superiore a 13.000.000 di Euro, tuttavia non si era considerato, ai fini della determinazione del valore della causa, il valore di altre domande di contenuto indeterminato, le quali, cumulate con le domande specificate nel loro importo, rendevano nel complesso il valore del giudizio indeterminabile, occorrendo pertanto fare applicazione dello scaglione tariffario riferibile a tale ipotesi. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione delle previsioni tariffarie nonché, in relazione al medesimo punto, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. In sostanza la sentenza avrebbe ritenuto legittimamente dovuta la voce degli onorari relativi alla ricerca di documenti , la quale presuppone che il professionista, anziché limitarsi ad esaminare i documenti forniti da pane dello stesso cliente, effettui una ricerca personale di quelli ritenuti necessari per la difesa del proprio patrocinato, così che il compenso era stato riconosciuto nonostante la mancata prova di tale attività. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2233 c.c. in relazione alle previsioni di cui al DM n. 127 del 2004 in quanto sarebbe stato riconosciuto il compenso per la redazione note conclusionali in ordine alla presentazione di note di precisazione delle conclusioni avvenuta nell’ambito di un processo assoggettato al cosiddetto rito societario. Sostiene la ricorrente che l’attività in oggetto non troverebbe corrispondenza nella voce tariffaria applicata dai giudici di merito, in quanto il foglio di precisazione delle conclusioni è assimilabile a delle mere deduzioni scritte a verbale, essendo pertanto escluso che possa essere parificato alla redazione di una memoria conclusionale. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2233 e ss. c.c. e delle previsioni di cui al suddetto DM n. 127 del 2004, in quanto erroneamente sarebbe stato riconosciuto il compenso per l’attività di corrispondenza informativa, sebbene riferito ad una corrispondenza intercorsa non già con la cliente, bensì tra l’avvocato V. ed il proprio domiciliatario. Con il sesto motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 2233 nonché delle disposizioni di cui al DM n. 127 del 2004 anche in relazione all’omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione, assumendo che gli onorari relativi alle memorie istruttorie ed alle note di precisazione delle conclusioni sarebbero stati riconosciuti in maniera eccessiva e ciò in considerazione dell’applicazione di uno scaglione erroneo, omettendosi altresì di considerare l’effettivo apporto intellettuale del professionista alla redazione di tali atti. Evidenti ragioni di connessione logica e giuridica impongono la disamina congiunta dei primi due motivi di ricorso i quali nel loro complesso investono la correttezza dello scaglione tariffario seguito dalla ricorrente per la determinazione dei compensi pretesi. In primo luogo, quanto al secondo motivo di ricorso deve essere affermata l’ammissibilità della questione concernente la pretesa applicazione dello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile, ancorché dalla sentenza impugnata non emerga specificamente che fosse stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio la problematica attinente alla correttezza della soluzione da adottare nel caso in cui, accanto ad una causa di valore determinato risulti proposta anche una causa di valore indeterminabile, posto che la pretesa dell’odierna ricorrente di vedere applicato alla fattispecie lo scaglione in oggetto ha costituito oggetto di una specifica richiesta già nei gradi di merito, così come si evince dalla lettura della sentenza impugnata alla pag. 14. Orbene, costituisce principio costantemente ribadito da questa Corte quello secondo cui cfr. ex multis Cass. 26/3/2012 n. 4787 nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti. Ebbene, e tornando al problema in esame, ancorché lo specifico tema del cumulo tra domanda di valore determinato e domanda di valore determinabile non risulti specificamente dedotto in precedenza, trattasi comunque di questione che investe la già sollevata contestazione in ordine allo scaglione tariffario in concerto applicabile, che costituisce chiaramente questione di diritto, fondata tuttavia sulle medesime circostanza di fatto già portate all’attenzione del giudice. Posta tale premessa, e passando più in dettaglio alla disamina del primo motivo, invero costituisce principio costantemente ribadito nella giurisprudenza di legittimità, quello per il quale cfr. Cassazione civile sez. II 12 marzo 2012 n. 3889 nel caso di liquidazione degli onorari a carico del cliente il giudice di merito deve stabilire, tenuto conto dell’attività difensiva del legale e delle peculiarità del caso specifico, se l’importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all’effettivo valore della controversia, come nel caso in cui il legale abbia esagerato in modo assolutamente ingiustificato la misura della pretesa azionata in evidente sproporzione rispetto a quanto poi attribuito alla pane assistita, perché in tali casi il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere considerato corrispettivo della prestazione espletata stante la sua obbiettiva inadeguatezza rispetto alla attività svolta. In tal senso si è altresì precisato che cfr. Cassazione civile sez. II 08 febbraio 2012 n. 1805 nel compiere tale operazione di adeguamento del valore presunto a norma del codice di procedura civile, a quello effettivo della controversia, ancorché nell’esercizio di poteri discrezionali, il giudice deve comunque giungere a determinare il valore economico della causa superiore o inferiore che sia rispetto a quello dichiarato o desumibile dai criteri anzidetti , così da instaurare il necessario confronto comparativo tra entità economiche omogenee, giacché un tale confronto non può aversi tra il valore determinato o determinabile della domanda in forza dei criteri codicistici citati e il valore incerto e non determinabile degli interessi vantati dalla parte processuale convenuta. Nella motivazione della sentenza da ultimo menzionata, si è ribadito che l’esercizio del potere discrezionale in materia deve risultare non arbitrario ed adeguatamente motivato, ravvisandosi un difetto di motivazione proprio nell’ipotesi in cui non si era effettuato il raffronto con un ipotetico diverso valore, rispetto a quello formalmente desumibile dagli artt. 10 e 14 c.p.c., bensì a criteri diversi quali le difese fatte valere dal convenuto e poi accolte ai fini della reiezione della domanda risarcitoria, senza comunque operare quella necessaria comparazione tra le due sostanziali entità economiche definite, che l’art. 6, commi 2 e 4 cit. esige. Orbene, e guardando alla vicenda in esame, la Corte distrettuale pur ritenendo che effettivamente sussistesse una rilevante diversità tra il valore della controversia quale determinabile sulla base delle richieste della pane attrice, nel giudizio in cui era stata coinvolta l’odierna ricorrente, diversità che era peraltro ammessa dalla stessa Avv. V. laddove aveva calcolato i propri onorari sulla base di uno scaglione tariffario inferiore rispetto a quello applicabile sulla scorta dei criteri del codice di rito, ha ritenuto di condividere il criterio seguito dall’opposta, limitandosi semplicemente ad affermare che la scelta di quest’ultima si risolveva in un sostanziale favore per la cliente. Tuttavia, una volta esclusa la possibilità di poter ricorrere al valore della transazione, al fine di individuare l’effettivo valore della controversia, la sentenza impugnata ha omesso del tutto di specificare quale fosse l’effettivo valore della controversia ed in base a quali criteri fosse pervenuta a tale convincimento, dovendosi in ogni caso evidenziare che, anche laddove voglia reputarsi che abbia implicitamente sposato il valore sulla base del quale la V. ha formulato le proprie richieste, manca un’effettiva motivazione circa le ragioni per le quali tale scelta poteva reputarsi condivisibile. In effetti il richiamo agli altri parametri, sui quali effettivamente la Corte distrettuale ha motivato interesse perseguito dalle parti, importanza e numero delle questioni trattate, grado dell’autorità, urgenza, ecc. concerne i criteri sulla base dei quali orientarsi nella determinazione degli onorari tra il massimo ed il minimo, ma presuppone risolto a monte il problema della corretta determinazione del valore della controversia, problema relativamente al quale la motivazione della pronunzia impugnata si palesa evidentemente carente. L’accoglimento del primo motivo impone pertanto la cassazione della pronunzia de qua, occorrendo tuttavia che il giudice del rinvio, nel rideterminare, sulla base del valore effettivo della controversia, come da lui discrezionalmente, ma argomentatamente, individuato, tenga conto anche dei rilievi di parte ricorrente di cui al secondo motivo di ricorso. In effetti, nella fattispecie emerge che accanto ad una serie di domande di valore determinato, l’ordinaria parte attrice aveva proposto anche delle domande di valore indeterminabile, quale quella relativa alla diminuzione patrimoniale, da determinarsi in corso di causa, derivante dalla dismissione del ramo di azienda relativo all’Alta Velocità capo a3 della domanda originaria della T. oltre alla richiesta di pubblicazione della sentenza su quotidiani. In relazione a tale ipotesi questa Corte ha già avuto modo di pronunziarsi Cass. 26 luglio 2011 n. 16318 , affermando il principio per il quale ai fini della determinazione dello scaglione per la liquidazione degli onorari di avvocato, ove siano state proposte più domande, alcune di valore indeterminabile, ed una di risarcimento dei danni, di valore determinato, esse si cumulano tra di loro e la causa va complessivamente ritenuta di valore indeterminabile. Reputa tuttavia il Collegio che tale principio debba essere correttamente applicato solo nel caso in cui, tenuto conto del valore della controversia scaturente dalla domanda di carattere determinato, l’applicazione dello scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile, consenta il riconoscimento di compensi maggiori rispetto a quelli che deriverebbero facendo applicazione dello scaglione applicabile in ragione del valore determinato. Opinare diversamente, e cioè reputare che debba sempre applicarsi il criterio di liquidazione previsto per le controversie di valore indeterminabile, anche quando ciò non rechi alcun vantaggio al professionista, il quale anzi vedrebbe liquidate le sue competenze sulla base di criteri riduttivi rispetto a quelli da seguire per la causa di valore determinato, porterebbe alla conclusione del tutto priva di razionalità e giustificazione secondo cui l’attività professionale connotata da maggiore complessità, in quanto contemplante la necessità di approntare difese, oltre che per la causa di valore determinato anche per quella di valore indeterminabile, sarebbe compensata con una somma inferiore rispetto al caso in cui l’attività professionale si limiti solo alla prima. Ne consegue che il giudice del rinvio, nel provvedere ad individuare con adeguata motivazione quale sia l’effettivo valore della controversia, relativamente alle domande per le quali vi era stata determinazione di valore da pane della società attrice, potrà eventualmente fare applicazione del principio di cui a Cass. n. 16318 del 2011, solo laddove l’adozione dello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile si risolva in maniera più favorevole per il professionista, rispetto all’applicazione dello scaglione previsto sulla base del valore effettivo della controversia. L’accoglimento dei primi due motivi determina poi l’assorbimento del sesto motivo di ricorso. Quanto al terzo motivo, lo stesso è infondato e pertanto deve essere rigettato. In realtà, lo stesso precedente menzionato in ricorso e ritenuto dalla difesa della società come idoneo a giustificare il proprio assunto, risulta sostanzialmente confortare la correttezza della decisione raggiunta nella sentenza impugnata, non apparendo in alcun modo idoneo a legittimare un’interpretazione della previsione tariffaria nel senso che detta ricerca debba essere il frutto di un’attività personale, che debba prescindere dall’eventuale apporto di documenti forniti dallo stesso cliente. Ed, infatti costituisce principio affermato da questa Corte quello secondo cui in cfr. Cass. 3/7/1991 n. 7275 in tema di onorari di avvocato e procuratore la ricerca di documenti costituisce una prestazione di ordine intellettuale che non va confusa con l’attività meramente materiale mediante la quale siano messi a disposizione del professionista i documenti da questi indicati, come è confermato dalla collocazione della voce ricerca documenti al n. 4 della tabella degli onorari di avvocato preceduto dallo studio della controversia e consultazione con il cliente n. 3 e seguito da preparazione e redazione dell’atto introduttivo del giudizio e della comparsa di risposta n. 5 . Anche di recente Cass. 1/2/2013 n. 2481 ha ribadito che trattasi di una prestazione d’ordine intellettuale che non va confusa con l’attività meramente materiale con la quale i documenti sono messi a disposizione del professionista. Tale attività si inserisce tra l’attività di studio della controversa e quella relativa alla consultazione con il cliente ed è normalmente seguita dalla preparazione e redazione dell’atto introduttivo del giudizio. Ciò posto, è consequenziale e logico il mancato riconoscimento da parte del giudice a quo degli onorari e dei diritti per le attività di studio non richieste e per la ricerca di documenti , trattandosi appunto di atti finalizzati alla redazione dell’atto introduttivo, che, nella fattispecie, era stato scritto da altro legale. È evidente pertanto che il riconoscimento di tale compenso è legato alla necessità di dover esaminare e valutare l’esistenza di eventuali documenti utili alla difesa del proprio assistito, nella fase che precede immediatamente la redazione dell’atto introduttivo. L’argomentazione addotta da parte della ricorrente circa la distinzione tra documenti forniti dal cliente e documenti invece reperiti autonomamente da parte del professionista, lungi dal supportare la natura intellettuale della prestazione remunerata, sembra piuttosto avallare una considerazione materiale della prestazione stessa, atteso che l’impegno intellettuale del professionista nello stabilire l’eventuale rilevanza di documenti in vista della redazione dell’atto processuale introduttivo del giudizio, prescinde del tutto dalle modalità attraverso le quali sia venuto in possesso dei documenti stessi. Anche il quarto motivo di ricorso deve ritenersi infondato. Ritiene il Collegio che debbano condividersi le considerazioni espresse sul punto dal giudice di appello il quale ha opinato circa la natura di vere e proprie memorie finali per le note di precisazione delle conclusioni contemplate nell’ambito della disciplina dell’ormai abrogato rito societario. Ed invero, così come è dato evincere dalla lettura dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 5 del 2003, la nota contemplata dal primo comma, da depositare in cancelleria nei 10 giorni successivi alla notifica dell’istanza di fissazione d’udienza, in quanto costituente la definitiva fissazione delle richieste istruttorie nonché delle conclusioni di rito e di merito, all’esito dello scambio di scritti difensivi, precedentemente avvenuto tra le parti, presuppone un’attività di valutazione che tenga conto della concreta definizione del thema probandum e del thema decidendum, con la necessità quindi di un impegno intellettuale di ben maggiore complessità rispetto a quello esigibile nel diverso caso di presentazione di semplici note di udienza riepilogative delle pregresse conclusioni, dovendosi per converso ritenere corretta la sostanziale assimilazione alle memorie conclusionali. Il quinto motivo è fondato. La Corte trentina, a fronte della contestazione sollevata dalla società opponente circa la spettanza della voce tariffaria corrispondenza informativa relativa ai rapporti intercorsi tra l’odierna intimata ed il domiciliatario, ha motivato per il suo rigetto sostenendo che nulla impedirebbe di estendere la previsione tariffaria anche alla corrispondenza intercorsa tra i due legali, investiti a vario titolo della cura degli affari della cliente. La conclusione tuttavia risulta chiaramente contraddetta dal tenore letterale della previsione tariffaria, così come contenuta nel DM n. 127 del 2004, alla voce n. 22 dei diritti, laddove si esplicita chiaramente che tale corrispondenza debba intercorrere con il cliente, restando quindi esclusa dal punto di vista letterale la praticabilità di una diversa interpretazione difforme dal chiaro tenore della norma. Per l’effetto la sentenza impugnata deve essere cassata anche in relazione a tale motivo, dovendo pertanto il giudice di rinvio determinare i compensi spettanti all’avvocato V. al netto di tale richiesta. Il giudice del rinvio, che si designa in diversa sezione della Corte d’Appello di Trento, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo, il secondo ed il quinto motivo di ricorso rigetta il terzo ed il quarto motivo, dichiara assorbito il sesto motivo, e cassa con rinvio a diversa Sezione della Corte di Appello di Trento anche per le spese del presente giudizio.