Spettano all’avvocato i diritti professionali successivi alla sentenza

In tema di liquidazione delle spese dovute dalla parte soccombente, nel vigore della tariffa ex d.m. 8.4.2004 n. 127, sono astrattamente remunerabili tutte le attività poste in essere dal difensore successivamente ad ogni decisione presa in sede cognitiva.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella pronuncia n. 9933 del 13 maggio 2016. Il caso. Il giudizio nasce da un’opposizione a precetto, rigettata dal giudice di primo grado e parzialmente accolta in sede d’appello. In particolare, il giudice di secondo grado dichiarava la parziale inefficacia dell’atto di precetto nella parte relativa alla quantificazione delle spese, diritti ed onorari, che andavano rideterminati in applicazione di un diverso scaglione tariffario. Il debitore opponente si rivolgeva alla Corte di Cassazione. La liquidazione dei compensi relativi alla fase di esecuzione. Premesso che, nel caso di specie, risultava ratione temporis applicabile il d.m. n. 127/2004, il ricorrente sostiene che determinate voci indicate come diritti di procuratore non fossero dovute perché relative al processo di cognizione e non a quello di esecuzione. La censura viene giudicata inammissibile dalla Suprema Corte perché, nel ricorso, veniva riportato unicamente il contenuto dell’atto di precetto e quello delle tariffe forensi senza alcuna illustrazione dei motivi. Ciò posto, gli Ermellini specificano comunque che, per la fase di esecuzione, la tariffa di cui al D.M. n. 127/2004, al punto 74 della parte 2ª della tabella B, contiene un rinvio alle voci del processo ordinario di cognizione per ogni prestazione concernente il processo di esecuzione non espressamente prevista. Le attività successive alla decisione. Senza contare, poi, il principio generale della tariffa contenuto nell’art. 5, comma 6, del testo normativo premesso alla tariffa, alla stregua del quale la liquidazione deve essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stata una decisione anche se espressa con ordinanza collegiale o con sentenza non definitiva. Ciò significa che dopo qualsivoglia decisione presa in sede cognitiva sono astrattamente remunerabili tutte le attività poste in essere dal difensore anche prima della predisposizione del precetto. Alla luce di tali considerazioni, è reputato estremamente generico l’assunto del ricorrente basato sulla non inclusione della singola voce tra quelle previste per il processo esecutivo, laddove lo stesso avrebbe dovuto argomentare tenendo presenti le norme di legge e di tariffa richiamate.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 13 aprile – 13 maggio 2016, n. 9933 Presidente Armano – Relatore Barreca Svolgimento del processo 1. Con la sentenza pubblicata in data 10 febbraio 2014 il Tribunale di Napoli, pronunciando sull'appello proposto da P.R. nei confronti di C.L. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli, con la quale era stata rigettata l'opposizione avanzata dal R. contro l'atto di precetto fattogli notificare dal L. in data 15 ottobre 2010, ha dichiarato inammissibile l'appello per la parte riconducibile ad opposizione agli atti esecutivi e, sull'opposizione all'esecuzione, ha così provveduto accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, dichiara la parziale inefficacia dell'atto di precetto nella sua parte relativa alla quantificazione delle spese, diritti ed onorari, i cui importi andranno rideterminati in applicazione dello scaglione tariffario ricompreso tra € 600, 00 ed € 1.600, 00, il lutto come meglio chiarito in parte motiva ha compensato le spese dei grado. 2. La sentenza è impugnata da P.R. con due motivi di ricorso, articolati in più censure ed illustrati da memoria. L'intimato C.L. non si difende. Motivi della decisione 3. Col primo motivo è dedotta violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., quindi nullità della sentenza e del procedimento, in correlazione della violazione norme Decreto Ministeriale 8.4.2004 n. 127 Tabella B Diritti di avvocato . A detta del ricorrente, il giudice a quo non si sarebbe pronunciato su tutte le questioni poste dai motivi di appello in particolare, non avrebbe esaminato le censure rivolte alle singole voci dei diritti così come auto-liquidate nell'atto di precetto opposto. 3.1. Col secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in riferimento al Decreto Ministeriale 8.4.2004 n. 127 Tabella B Diritti di avvocato . 11 ricorrente, dopo aver riportato il testo l'atto di precetto in contestazione pagg.10-11 , assume che determinate voci ivi indicate come diritti di procuratore non sarebbero dovute poiché relative al processo di cognizione e non a quello di esecuzione a sostegno di questo assunto riporta per intero la tariffa relativa al processo di esecuzione pagg. 12-13 , quindi, sotto i numeri progressivi da 3 a 7 contesta voce per voce. 4. I motivi che vanno esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione sono in parte infondati ed in parte inammissibili. E' infondata la censura di omessa pronuncia poiché la decisione impugnata è volta a dirimere proprio la questione dell'entità dei diritti e degli onorari dei quali il creditore avrebbe potuto intimare il pagamento con il precetto. Nell'esaminare la questione, il giudice ha ritenuto fondate soltanto le doglianze concernenti lo scaglione di riferimento e le ha accolte, precisando che la quantificazione dei diritti, onorari e spese indicati nell'impugnato precetto andranno rideterminati in applicazione dello specifico scaglione come sopra individuato . Così decidendo, il giudice ha implicitamente rigettato le doglianze dell'opponente circa la spettanza delle singole voci. Non sussiste perciò violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in quanto, ad integrare gli estremi della omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessario che sia completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile in riferimento alla soluzione del caso concreto il che non si verifica quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione Cass. n. 10696/07 . 5. Per ogni altro aspetto i motivi, così come prospettati nel ricorso, sono inammissibili poiché si limitano a riportare il contenuto dell'atto di precetto e quello delle tariffe forensi, senza contenere l'argomentata e specifica illustrazione delle ragioni del ricorrente. Risulta violato il disposto dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., che va interpretato nel senso che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione cfr. Cass. n. 13259/06 . Siffatta illustrazione non si rinviene nel ricorso in esame, in cui l'assunto del ricorrente secondo cui le voci di diritti ed onorari contestate non sarebbero applicabili al processo esecutivo si ferma alla mera affermazione dello stesso ricorrente, non essendo questa specificamente supportata dal rinvio alla sola elencazione delle voci della tariffa relative al processo di esecuzione. In particolare, il ricorrente trascura di considerare che, per la fase di esecuzione, la tariffa invocata che è quella applicabile ratione temporis di cui al D.M. n. 127 del 2004 prevede, al punto 74 della parte 2^ della tabella B, che per ogni altra prestazione concernente il processo di esecuzione ed i procedimenti concorsuali, non prevista nel presente paragrafo e per i giudizi a cui diano luogo i processi medesimi, sono dovuti gli onorari e i diritti stabiliti nel paragrafo concernente le corrispondenti prestazioni cosa che fonda, anche dal punto di vista testuale, l'astratta ammissibilità anche in sede esecutiva o pre-esecutiva delle voci previste con riferimento al processo ordinario di cognizione così Cass. n. 13482/11 ancora, il ricorrente non tiene conto del principio generale della tariffa, riferito espressamente agli onorari ma facilmente estensibile anche ai diritti, contenuto nell'art. 5, comma 6, del testo normativo premesso alla tariffa, a mente del quale la liquidazione deve essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stata una decisione anche se espressa con ordinanza collegiale o con sentenza non definitiva quindi dopo qualsivoglia decisione presa in sede cognitiva sono astrattamente remunerabili tutte le attività poste in essere dal difensore anche prima della predisposizione dei precetto cfr. Cass. n. 13482111 cit., in motivazione . Pertanto, estremamente generico è l'assunto del ricorrente basato sulla non inclusione della singola voce tra quelle previste per il processo esecutivo, laddove lo stesso avrebbe dovuto argomentare tenendo presenti anche le norme di legge e di tariffa richiamate. Il primo ed il secondo motivo vanno perciò rigettati. 6. Giova aggiungere che sono a maggior ragione inammissibili tutte le questioni poste per la prima volta nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., sia perché, in parte si tratta di questioni del tutto nuove che nemmeno risultano poste nei gradi di merito , sia perché, comunque, si tratta di questioni estranee ai motivi di ricorso come sopra esposti. In proposito, va ribadito il principio per il quale la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente cioè in maniera completa, compiuta e definitiva enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione così, tra le più recenti, Cass. ord. n. 26670/14 . In conclusione, il ricorso va rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese perché l'intimato non si è difeso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.