Il nuovo regolamento dell’assistenza in Cassa Forense, l’intervista del Presidente a Iuslaw, lo stato di bisogno individuale

Nell’intervista rilasciata qualche giorno fa alla radio degli avvocati Iuslaw, il Presidente di Cassa Forense ha criticato, pur ammettendo di non averla letta, la recentissima sentenza emessa dalla Sezione lavoro del Tribunale di Trani.

In tale sentenza quel Giudice del lavoro, sulla base del vecchio regolamento dell’assistenza, ha accolto la domanda di un iscritto, rigettata da Cassa Forense in sede amministrativa, respingendo l’eccezione sollevata dalla Cassa resistente in ordine alla totale discrezionalità nella concessione del beneficio richiesto dal ricorrente. La sentenza è leggibile nell’allegato. Nell’intervista, il Presidente di Cassa Forense ha detto che il nuovo regolamento dell’assistenza è un importante punto di svolta perché la Cassa ha cambiato il paradigma, non più un ente che pensa al futuro, ma un ente che pensa al presente così fortificando e rafforzando le misure sul welfare passivo, cioè in sostanza sullo stato di bisogno. Il Presidente di Cassa Forense rimprovera al Giudice del lavoro di Trani di non aver letto tutto il regolamento per essersi limitato a leggere gli artt. dal 2 in poi omettendo di leggere il primo articolo. Proprio perché il Presidente dice di non aver letto la sentenza non si è avveduto che quel Giudice, con copia - incolla, ha riprodotto tutti gli articoli in questione, ivi compreso l’art. 1. La cosa più significativa è che il Presidente ha circoscritto lo stato di bisogno alle sole gravi condizioni di salute perché, altrimenti, se Cassa Forense dovesse fornire assistenza a tutti gli avvocati in difficoltà economiche fallirebbe impossibile allo stato dell’arte perché ogni provvedimento assistenziale ha un budget di spesa invalicabile . Noi l’assistenza la vogliamo dare, continua il Presidente, ma a coloro che si trovano in effettivo stato di bisogno, penso alla salute, non posso pensare che le condizioni economiche, che pure sono importanti, possano essere considerate essenziali se così fosse dovremmo dare assistenza a non so quanti avvocati ma così andrebbe a rischio il nostro sistema. Eventi straordinari e non prevedibili. A questo punto è bene ricordare che stiamo parlando delle provvidenze assistenziali per lo stato di bisogno individuale e che sia l’art. 1 del vecchio regolamento art. 1, lettera a trattamenti a favore di chi versa in stato di bisogno, ossia non è in grado di far fronte alle esigenze fondamentali della vita, per fatti e circostanze di rilevante entità che il nuovo parlano di stato di bisogno causato da eventi straordinari e non prevedibili. La novità tra il vecchio regolamento dell’assistenza e il nuovo sta nel fatto che nel nuovo è stata introdotta un’amplissima discrezionalità controllabile ex post solo attraverso la motivazione del provvedimento, positivo o negativo che sia. In tempi non sospetti, il delegato di Treviso Franco Smania, oggi nel CdA di Cassa Forense, pubblicava quanto sotto riportato sulla rivista online di Cassa Forense L'assistenza in caso di bisogno di Franco Smania Tra i vari trattamenti assistenziali erogati da Cassa Forense ve n’è uno che, nell’attuale situazione di crisi economica, conosce un nuovo si tratta dell’assistenza in caso di bisogno. Appare peraltro opportuno un approfondimento dell’istituto, al fine di evitare che possa venire erroneamente inteso quale strumento finalizzato all’assistenzialismo, trasformando così la nobile finalità dell’assistenza propria dell’istituto, nella sua caricatura. La disciplina del trattamento assistenziale in oggetto è dettata dall’art. 17 della L. 141/92 e dal capo II, artt. 2 – 9, del Regolamento per l’erogazione dell’assistenza” di Cassa Forense. Per potervi accedere, l’interessato deve trovarsi in situazione di difficoltà economica contingente o momentanea si tratta, pertanto, di misura assistenziale volta a fronteggiare situazioni eccezionali e temporanee di bisogno del richiedente, non certo di strumento teso ad assicurare stabile integrazione di redditi insufficienti. Possono presentare domanda di erogazione di assistenza • iscritti alla Cassa da data anteriore alla presentazione della domanda stessa agli iscritti sono equiparati coloro che abbiano già presentato domanda di iscrizione • avvocati che, pur senza essere iscritti alla Cassa, versano o abbiano versato contributi integrativi o soggettivi, o abbiano versato contributi personali in base a leggi precedenti • pensionati della Cassa • familiari il coniuge, i parenti di primo e secondo grado ed i soggetti indicati nell'art. 433 c.c. se e in quanto a carico di defunti appartenenti ad una delle precedenti categorie. L’erogazione può essere ordinaria o straordinaria. In via ordinaria, l’assistenza indennitaria viene erogata dalla Cassa su proposta motivata del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, al quale dovrà essere indirizzata la domanda, corredata della documentazione prevista dal Regolamento. Il Consiglio dell'Ordine trasmette alla Cassa copia delle proposte di assegnazione motivate, con indicazione degli importi da erogare. Nella valutazione delle istanze, vengono in considerazione i redditi dei componenti il nucleo familiare dichiarati nei due anni precedenti le proposte. Tali redditi non dovranno superare il triplo della pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno precedente a quello della proposta erogazione, aumentato di importo pari a detta pensione minima per ciascun componente il nucleo familiare dell’istante oltre il numero di quattro. La Giunta Esecutiva della Cassa, verificata la sussistenza delle condizioni per l’erogazione e richiesti eventuali ulteriori chiarimenti, dispone la trasmissione agli Ordini, tramite la Banca cassiera, degli importi deliberati in favore degli assistiti. L’importo da erogare è determinato nei limiti della quota annualmente assegnata dalla Cassa a ciascun Ordine, in proporzione al numero degli iscritti all’ente di previdenza. E’ facoltà dei Consigli dell'Ordine proporre, motivandola, l'erogazione di un trattamento assistenziale pur in assenza di domanda, nei casi in cui lo stato di bisogno sia notorio. In via straordinaria, nell’ipotesi in cui il competente Consiglio dell'Ordine non possa provvedere all'erogazione per esaurimento o insufficienza della quota assegnatagli, l’assistenza indennitaria può essere concessa con delibera della Giunta Esecutiva della Cassa. In ogni caso, l’istanza per la concessione dell’indennità, corredata della prevista documentazione, va inoltrata alla Cassa tramite il Consiglio dell'Ordine di appartenenza. Salvo casi eccezionali, il contributo assistenziale, ordinario o straordinario, non può superare il doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno in cui si è verificato l'evento. Da ultimo giova riportare integralmente le linee guida predisposte , non da chi scrive ma direttamente da Cassa Forense , che sono chiarissime nell’indicazione del tipo di provvidenza, beneficiari, presupposti, requisiti, misura contributo, forma della domanda, termini procedimento e la nota nella quale si fa presente che la Giunta esecutiva delibera autonomamente in ordine alla sussistenza dei requisiti e alla misura del contributo, motivando il mancato accoglimento, totale o parziale. Concludendo le erogazioni in caso di bisogno individuale non possono essere circoscritte al solo stato di salute - perché il loro presupposto è una situazione di grave difficoltà economica, causata da eventi straordinari, involontari e non prevedibili - perché le prestazioni a sostegno della salute sono disciplinate nel successivo art. 10, lettera A, lettera B, lettera C, lettera D, lettera E, lettera F e lettera G. E’ vero che anche questo tipo di assistenza, come chiosa il Presidente, va dato a coloro che si trovano in effettivo stato di bisogno ma mi domando come si possa raggiungere l’obiettivo una volta accertato che il Comitato dei Delegati ha escluso per tale provvidenza il ricorso al criterio nazionale ISEE come era invece previsto nella bozza Vasarri giunta all’attenzione del Comitato dei Delegati! Il Presidente nell’intervista dichiara che sarà fatto appello. Mi domando come si possa dichiarare di appellare una sentenza senza nemmeno averla letta. Sui social forum leggo che la sentenza del Tribunale di Trani è di grande importanza perché fissa dei principi di uguaglianza che vanno oltre il precedente regolamento e che investono anche il nuovo, proprio quello su cui Cassa Forense ha costruito la sua nuova immagine politica, il nuovo welfare forense che invece è peggiore del precedente . È indubbio che la sentenza del Tribunale di Trani afferma un principio che abbatte anche il nuovo regolamento, abbatte la discrezionalità e l’arbitrarietà e statuisce che l’erogazione del trattamento assistenziale per gli avvocati in stato di bisogno deve avvenire sulla base di parametri oggettivi e predeterminati che nel nuovo regolamento sono totalmente assenti per lasciare spazio all’assoluta discrezionalità temperata solo dall’obbligo di motivazione. Se Cassa Forense appellerà, comunque vada, la vicenda arriverà in Cassazione. Mi domando l’Avvocatura italiana di questi tempi abbia bisogno di un continuo contenzioso! Forse sarebbe meglio correggere quello che c’è da correggere!

Tribunale di Trani, sez. Lavoro, sentenza 2 maggio 2016, n. 807 Motivi della decisione Con ricorso depositato il 28.1 1.2013 l'avv. C.D.M. chiedeva che fosse dichiarata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'art. 17 della L. n. 141/1992 per l'erogazione in sito favore del trattamento di assistenza ordinaria e che la Cassa Forense fosse condannata al pagamento della somma di € 4.000,00. Deduceva il ricorrente di essere iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani dal 25.1.2007 e alla Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza forense dall' 1.1.2007 di aver presentato domanda di assistenza ordinaria ai sensi della L. n. 141/1992, in virtù dello stato di bisogno in cui era venuto a trovarsi per la grave difficoltà nel pagamento dei mutuo contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare in comproprietà dove era anche il suo studio professionale, per l'impossibilità di pagare i contributi previdenziali alla stessa Cassa, tanto da aver accumulato un debito di € 6.139,00. per la difficoltà di recuperare i suoi crediti professionali, per l'aumento delle spese di gestione e formative, per la crisi della processione forense, per ia soppressione del regime dei contribuenti minimi di aver prodotto nell'anno 2010 un reddito di e nel anno 2011 di di aver prodotto, congiuntamente al convivente, redditi inferiori rispetto a quelli previsti dall'art. 3, comma 2, del Regolamento per beneficiare del trattamento richiesto di aver ricevuto parere favorevole dal Consiglio dell'Ordine di Trani di essersi visto rigettare la domanda dalla Giunta Esecutiva di aver presentato invano ricorso al Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense. Costituendosi in giudizio, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense d'ora innanzi denominata Cassa Forense eccepiva l'infondatezza della domanda per carenza dei presupposti dei contributo assistenziale, non avendo il ricorrente fornito la prova di un `reale stato di bisogno' dinanzi alla Giunta Esecutiva e non avendo fornito ulteriori elementi dinanzi al Consiglio di Amministrazione, nonché il carattere facoltativo della statuizione di cui all'art. 17, comma 1, della L. n. 141/1992, avendo essa Cassa sempre un potere discrezionale nella concessione del beneficio senza alcun automatismo. La domanda è fondata e deve essere accolta per !e seguenti ragioni. La richiesta dei ricorrente si fonda su quanto disposto dall'art. 17 della L. n. 141/1992, che testualmente recita 1. L 'assistenza a favore di chi versa in stato di bisogno può essere erogata a chi appartiene ad una delle seguenti categorie a iscritti alla Cassa . omissis 2. In via ordinaria, l'assistenza per stato di bisogno è erogata in base a delibere dei Consigli dell'Ordine. Ogni Consiglio può deliberare trattamenti di assistenza sino all'ammontare della quota di sua competenza still 'imzporto annuo di cui all'ut. 16, quota che è stabilita per i singoli Consigli in proporzione al numero dei rispettivi iscritti alla Cassa. In via straordinaria, se un Consiglio dell'Ordine non può provvedere per esaurimento o insufficienza della quota di sua competenza di cui al comma 2, il trattamento di assistenza per stato di bisogno può essere deliberato dci/ comitato dei delegati della Cassa, sentito il parere del Consiglio stesso. Nei regolamenti di cui all'art. 20 possono essere previste delibere d'urgenza della giunta esecutiva, nei censi e con le procedure stabiliti dal comitato dei delegati Il Regolamento della Cassa Forense deliberato dal Comitato dei Delegati ed approvato con Ministeriale del 25.10.2004 e successive modifiche , in attuazione della disciplina innanzi indicata, ha quindi disciplinato i trattamenti assistenziali previsti dallo statuto, distinguendoli all'art. 1, comma l, in a trattamenti a favore di chi versa in stato di bisogno, ossia non è in grado di far fronte alle esigenze fondamentali della vita, per fatti e circostanze di rilevante entità b trattamenti indennitari a favore di chi abbia sofferto un danno incidente sulla attività professionale, e assistenza sanitaria integrativa c altre provvidenze. II comma 2 del medesimo articolo ha quindi previsto gli importi da utilizzare per provvedere alla assistenza ordinaria e straordinaria prevista dal 1 comma. !_a disciplina dell'erogazione del contributo della Cassa per assistenza in casa di bisogno e contenuta negli artt. 2-9 del Regolamento, che integralmente si riportano Art. 2 1. Sono beneficiari dell'assistenza a favore di chi versa in stato di bisogno gli appartenenti ad una delle seguenti categorie a gli iscritti alla Cassa a tutti gli effetti previdenziali ed assistenziali b avvocati che pur non iscritti allei Cassa, contribuiscono ai sensi dell'art. 11 della legge 20 settembre 1980 n. 576 o hanno contribuito eri sensi degli arti. 10 e 11 della medesima legge, come modificati dagli arti. 5 e 6 della legge 11 fébbraio 1992 n. 141 o che hanno versato contributi personali in base a leggi precedenti c i benefìciari di pensione a carico della Cassa d i familiari di persone defunte appartenute alle categorie a , b , c , o già iscritte al disciolto Ente di Previdenza Forense ci tal fine si intendono come. familiari il coniuge. i parenti di primo e secondo grado, ed i soggetti indicati nell'articolo 433 dei codice civile, se ed in quanto a carico del defunto. 2. Agli iscritti alla Cassa sono equiparali coloro che hanno presentato domanda di iscrizione in tal caso il procedimento per l'erogazione dell'assistenza, in relazione ai fatti posteriori alla presentazione della domanda, può essere attivato soltanto dopo che la Giunta abbia deliberato l'iscrizione. 3. Salvo casi particolari e con circostanziata motivazione, le erogazioni a favore degli iscritti alla Cassa eri soli fìni assistenziali e dei loro familiari non possono superare l'importo dei contributi versati, rivalutati ci norma dell'articolo 16 della legge 20 settembre 1980, n. 576. Art. 3 L'assistenza a chi versa in stato di bisogno è deliberata dalla Giunta Esecutiva della Cassai s,, ~ proposta motivata del competente Consiglio dell'Ordine. Ai fini della valutazione dei requisiti per la erogazione della prestazione assistenziale, dovranno essere considerali, ai sensi del comma 3 dell'art. 21 del presente regolamento, i redditi dei componenti il nucleo familiare dell'istante dichiarati per ciascuno dei due anni precedenti quello della proposta erogazione, che non dovranno essere superiori all'importo pari a tre volle l'ammontare della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente a quello della proposta erogazione, maggiorato di un importo pari alla predetta pensione minima per ogni componente del nucleo familiare dell'istante oltre il numero di quattro. Art. 4 La domanda per la concessione di un trattamento di assistenza, diretta alla Cassa, è presentata al Consiglio dell'Ordine competente, cline richiede la documentazione di cui al successivo art. 8 e quella comunque ritenuta opportuna il Consiglio, tuttavia, può, con adeguata motivazione, proporre l'erogazione, anche in assenza di domanda, Art. 5 I Consigli dell'Ordine trasmettono alla Cassa copia delle proposte di assegnazione motivate. Entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione delle proposte, la Giunta Esecutiva della Cassa, verificata la sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione dell'intervento e richiesti, ove del caso, i chiarimenti e la documentazione ritenuti opportuni, dispone la trasmissione ai Consigli dell'Ordine, a mezzo della Banca cassiera, degli imporli di volta in volta deliberati in favore degli assistiti, nei limiti del fondo loro destinato ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento. Art. 6 1. La Cassa comunica annualmente, entro il 31 marzo, ad ogni Consiglio dell'Ordine, l'importo entro il quale potranno essere proposte erogazioni assistenziali tale importo è determinato per ciascun Ordine, in relazione al numero degli iscritti alla Cassa alla data del 31 ottobre dell'anno precedente quello cui si riferisce lo stanziamento di bilancio. 2. Ciascun Ordine, entro sessanta giorni, dalla avvenuta comunicazione, deve portare a conoscenza dei propri iscritti, l'entità di tale importo e le modalità per accedere alla erogazione. 3. La Giunta Esecutiva della Cassa, in via straordinaria, potrà deliberare, in situazione di particolare gravità ed urgenza, la erogazione del trattamento di assistenza anche oltre i limiti del fondo attribuito al Consiglio dell'Ordine al quale appartiene l'iscritto, fino a un massimo pari al fondo medesimo. Art. 7 1. Saranno imputate in conio dell'importo annualmente attribuito a ciascun Consiglio dell'Ordine le somme erogate relativamente alle proposte deliberate entro il 31 dicembre di ciascun anno. 2. Le proposte di erogazione devono pervenire entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno successivo all'esercizio chiuso al 31 dicembre. 3. Le sommane non utilizzate vanno a formare il fondo per interventi straordinari previsto dal successivo art. 22. Art. 8 1. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione cl stato di, famiglia dell'istante b attestazione del Consiglio dell'Ordine competente dalla quale risulti la data di iscrizione all'Albo dell’istante la data ed i motivi dell'eventuale provvedimento di cancellazione, e Ia datar, l'importo e la causale degli eventuali trattamenti assistenziali erogati nel quinquennio precedente c dichiarazione dell'istante dalla quale risultino i redditi propri e di tutti i componenti il nucleo familiare, anche se soggetti a tassazione separata, percepiti nel biennio precedente. 2. L'attestazione di cui alla lettera b del primo comma deve essere allegata anche se l'istanza è presentata da un familiare. 3. Nei casi in cui lo stato di bisogno sia stato determinato da malattia od infortunio, deve essere altresì allegata la certificazione medica relativa, e copia della documentazione delle spese sostenute. Art. 9 Salvo casi eccezionali, l'ammontare complessivo del contributo assistenziale, sia ordinario che straordinario, non deve superare il doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno in cui si è verificato l'evento''. Alla luce della disciplina richiamata, deve essere respinta l'eccezione sollevata dalla Cassa resistente in ordine alla totale discrezionalità nella concessione del beneficio richiesto dal ricorrente. Ritiene cioè la Cassa che, poiché I'art. 17 della L. n. 141/1992 utilizza il termine `può', la concessione del beneficio è totalmente discrezionale e mai vincolante. Tale interpretazione non è condivisibile almeno per due ragioni. In primo luogo una siffatta interpretazione darebbe luogo non alla discrezionalità della Cassa, bensì al suo mero arbitrio, non divenendo mai sindacabili i suoi provvedimenti di accoglimento o rigetto delle istanze , nemmeno in sede giudiziaria circostanza che invece non è mai stata messa in discussione . Il termine `può' appare piuttosto legato ad una discrezionalità per la Cassa di introdurre nel suo regolamento il contributo assistenziale, purché ciò sia finanziato dalle quote di contribuzione stabilite dalla legge medesima. In secondo luogo, allorquando la legge stessa stabilisce dei criteri per l'erogazione del beneficio e allorquando quei criteri siano acquisiti nel regolamento interno, l'erogazione del beneficio richiesto è subordinato solo alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti, non apparendo che possano essere richiesti ulteriori requisiti a meno che non vi sia un'incapienza di fondi rispetto alle richieste pervenute, rendendosi in tal caso necessaria una comparazione fra le situazioni dei richiedenti l'assistenza . Negli articoli del Regolamento innanzi riportati da 2 a 9 la concessione del beneficio non è infatti subordinata ad altro se non all'accertamento dello stato di bisogno, il quale deve essere valu. ato secondo parametri predeterminati. Nel caso di specie il ricorrente iscritto alla Cassa Forense ha dedotto e provato di essersi trovato in stato di bisogno, dal momento che 1 aveva contratto un mutuo per l'acquisto di un immobile dove è ubicato il suo studio professionale 2 il suo reddito negli anni 2010 e 2011, congiunto a quello convivente, non aveva mai superato la soglia di reddito stabilita dall'art. 3 3 era in ritardo con il pagamento degli stessi contributi alla Cassa, a causa della difficoltà economica in cui si era venuto a trovare. Nonostante la sussistenza dei presupposti reddituali, aggravati dalla condizione di particolare bisogno determinata dall'accensione di un mutuo, e sebbene il Consiglio dell'Ordine di Trani avesse espresso parere favorevole all'erogazione del beneficio per la somma di € 4.000,00, la Giunta Esecutiva della Cassa ha rigettato l'istanza del ricorrente in data 7.12.2012. Dalla deliberazione in parola non emergono dati da cui ricavare le ragioni del rigetto. Se il rigetto è dipeso dall'accertamento dell'insussistenza della stato di bisogno, come indicato nella memoria difensiva, allora esso è stato contrario al Regolamento, i erché alla luce dei parametri innanzi indicati, il ricorrente si trovava in uno stato di bisogno se, invece, il rigetto è dipeso dall'incapienza dei fondi ma tanto non è stato eccepito dalla Cassa in giudizio allora sarebbe stato suo onere fornire la prova che i fondi destinati ai benefici di cui all'art. 17 della L. n. 141/1992 erano stati attribuiti nel 2012 a soggetti che versavano in circostanze ancora più gravi di quelle del ricorrente. In definitiva, la domanda del ricorrente deve essere accolta e la Cassa Forense deve essere condannata ad erogare al ricorrente il trattamento assistenziale di cui all'art. 17 della L. n. 141/1992, nella misura di € 4.000,00 somma proposta dal Consiglio dell'Ordine di Trani e non contestata in giudizio , oltre accessori di legge. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 28.1 1.2013 da M. Cosimo Damiano nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, rigettata ogni diversa istanza, così provvede I Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ad erogare al ricorrente il trattamento assistenziale di cui all'art. 17 della L. n. 141/1992, nella misura di € 4.000.00, oltre accessori di legge 2 Condanna la Cassa resistente al pagamento delle spese processuali del ricorrente, che liquida in € 1.200,00 per compensi al difensore, oltre RSG, CAP e IVA come per legge.