L’esecutività della decisione del CNF può essere sospesa in via cautelare?

L’esecutività della decisione del CNF di cancellazione dall’albo degli avvocati non può essere sospesa in via cautelare se il periculum riguarda un soggetto terzo.

Le Sezioni Unite della Cassazione ordinanza n. 9149/16 depositata il 6 maggio hanno rigettato la richiesta di sospensione dell’esecutività di una sentenza resa dal CNF con la quale un legale era stato cancellato dall’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati. Il caso. Il CNF confermava la deliberazione assunta dal competente Consiglio dell’ordine degli avvocati con la quale era stata disposta la cancellazione dall’Elenco speciale annesso all’albo degli avvocati di una professionista che figurava iscritta in tale elenco in qualità di dipendente dell’Università abilitata alla professione. Contro la decisione del CNF l’avvocato proponeva ricorso alle SS.UU., chiedendo altresì in via cautelare la sospensione dell’esecutorietà della decisione impugnata. Le motivazione della richiesta di sospensione. La ricorrente ha giustificato l'istanza di sospensione dell'esecutività della decisione impugnata facendo riferimento, ai fini del fumus boni iuris , a quanto argomentato nel merito, adducendo, quanto invece al periculum in mora , il pericolo di grave ed irreparabile pregiudizio, nelle more della decisione pericolo riferibile sia all’avvocato ricorrente, sia all'Amministrazione Universitaria in cui favore è avvenuta l'iscrizione del legale nell'elenco speciale. In concreto, tuttavia, il periculum riguarderebbe soprattutto l’Università, impossibilitata ad avvalersi dell'unico legale interno, con conseguente necessità di revocare i mandati in corso. Insomma un bel problema, ma, appunto, soprattutto dal punto di vista dell’Università. La disposizione di interesse in tema di sospensione della decisione del C.N.F. L’art. 36 Competenza giurisdizionale , comma 7, l. n. 247/2012 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense stabilisce, trattando delle decisioni assunte dal CNF Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni Unite della Corte di Cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente . Necessari i consueti requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Le Sezioni Unite precisano che la sospensione ai sensi della norma appena richiamata art. 36, comma 7, l. n. 247/2012 - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense , attesa la sua sicura natura di misura cautelare, postula, secondo i principi che regolano la giurisdizione cautelare in ragione della sua naturale strumentalità rispetto alla tutela da somministrarsi nel merito , la valutazione della ricorrenza sia della sussistenza del fumus boni iuris , sia della sussistenza del c.d. periculum in mora , cioè l'esistenza, non solo in ragione della natura della situazione giuridica coinvolta, ma anche in ragione del modo in cui essa lo è nella vicenda giudicata dalle autorità disciplinari, di una situazione per cui la mancanza della sospensione dell'esecutività della decisione adottata dal Consiglio Nazionale Forense sia idonea ad arrecare un pregiudizio caratterizzato dalla imminenza e irreparabilità. Nel caso specifico, essendo il periculum prospettato riferito in particolare ad un soggetto terzo, esso non ha rilevanza. A questo proposito gli Ermellini osservano che si tratta di un periculum anzitutto riferito all'ente e che in quanto tale esso è del tutto irrilevante nello specifico giudizio cautelare perché la situazione pregiudizievole descritta non concerne un soggetto che è parte del giudizio disciplinare, bensì un terzo. Né questa inerenza ad un terzo si rivela idonea, nonostante la sua dipendenza dalla condizione di cancellazione della ricorrente, a giustificare il riverberare dei pregiudizi del terzo sulla situazione giuridica soggettiva riferibile alla ricorrente e ciò anche in via indiretta. Il periculum riguardante l’avvocato ricorrente è stato dedotto in modo del tutto generico, e quindi pure esso è risultato irrilevante. Per quanta attiene al periculum riferito alla professionista ricorrente, esso è stato prospettato in modo del tutto generico e senza alcuna spiegazione di come e perché sia la situazione della medesima direttamente riconducibile all'iscrizione all'albo incisa dalla decisione impugnata, sia eventuali situazioni giuridiche soggettive ad essa correlate ed afferenti alia sua persona, potrebbero essere pregiudicate e, gradatamente, di come e perché potrebbero esserlo in modo irreparabile sì da giustificare l'invocata misura cautelare. Il ricorso è stato quindi rigettato.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 22 marzo – 6 maggio 2016, n. 9149 Presidente Rordorf – Relatore Frasca Fatto e diritto Ritenuto quanto segue L’Avvocato M.R.M. ha proposto ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 56, quarto comma, del r.d.l. n. 1568 del 1933, avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense del 22 luglio 2015, con la quale è stato rigettato il suo ricorso avverso la deliberazione del 7 novembre 2012, con cui il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce ha disposto la sua cancellazione dall’Elenco Speciale annesso all’Albo degli Avvocati presso detto ordine, tenuto ai sensi dell’art. 3, quarto comma, lett. b e nel quale la ricorrente figurava iscritta in ragione della sua qualità di dipendente dell’Università del Salento abilitata alla professione. Nel ricorso rivolto a queste Sezioni Unite la ricorrente ha formulato istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza ai sensi dell’art. art. 36, comma 7, della l. n. 247 del 2012. p.2. Il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Lecce non ha resistito al ricorso. p.3. In ragione della trattazione in camera di consiglio dell’istanza di sospensione, è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c. ed all’esito del loro deposito è stata fissata la trattazione nell’odierna camera di consiglio, nella è intervenuta la ricorrente ed il Pubblico Ministero ha ribadito le sue conclusioni scritte. Considerato quanto segue p.1. In via preliminare si deve rilevare che la ricorrente ha dedotto nel ricorso che la sua proposizione sarebbe tempestiva, in quanto la notificazione della decisione impugnata le sarebbe stata fatta irritualmente presso la Segretaria del Consiglio Nazionale Forense ancorché essa avesse eletto domicilio in Roma nell’atto di costituzione presso il detto Consiglio. La conoscenza della pronuncia della decisione sarebbe stata acquisita solo il 10 dicembre 2015, a seguito di notifica da parte del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Lecce del provvedimento di esecuzione della detta decisione in cui si dava atto della sopravvenienza della detta pronuncia. La ricorrente ha dedotto che solo a seguito della notifica, accedendo alla segreteria dell’Ordine,ha potuto estrarre copia della decisione in data 30 dicembre 2015. L’assunto dell’elezione di domicilio presso un difensore nel giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense trova effettivamente riscontro nella produzione effettuata dalla ricorrente, in particolare sia dalla copia di dichiarazione di elezione di domicilio a data 31 maggio 2013 con cui la qui ricorrente eleggeva domicilio in Roma presso lo Studio Legale dell’Avvocato Ernesto Succhi Damiani, sia e soprattutto - non figurando su tale atto alcuna attestazione di deposito presso il suddetto Consiglio - dall’atto di costituzione depositato dal difensore in data 23 ottobre 2013, in cui l’elezione venne ribadita, e dalla stesa circostanza che il Presidente del Consiglio Nazionale Forense dispose la comunicazione della data della seduta del 24 ottobre 2013 al medesimo difensore presso quel domicilio in data 19 settembre 2013. La costituzione con il detto difensore risulta pure dal fascicolo d’ufficio rimesso dal Consiglio Nazionale Forense e tra l’altro nella decisione impugnata deliberata il successivo 24 ottobre 2014 si dà atto che quel difensore rappresentava la ricorrente. Inoltre nel verbale della seduta del 23 ottobre se ne diede parimenti atto. Risulta pure, sia dalla produzione della ricorrente che dal fascicolo del Consiglio, che la decisione venne notificata alla ricorrente il 24 settembre 2015 presso la cancelleria del Consiglio e, quindi, in modo irrituale, attesa l’elezione di domicilio e l’esistenza della rappresentanza tecnica, con la conseguenza che il termine breve per l’impugnazione non ebbe a decorrere. Ne deriva che l’esercizio del diritto di impugnazione appare tempestivo, in quanto avvenuto con perfezionamento della notificazione del ricorso il 29 gennaio 2016 e, dunque, in ogni caso nei trenta giorni dalla conoscenza della sentenza impugnata, sebbene acquisita solo nei modi indicati in ragione dell’irritualità della notificazione. Va detto anzi che quella conoscenza, non equivalendo a conoscenza legale, atteso che tale non è l’estrazione di copia da parte di chi deve ricorrere, non sarebbe stata nemmeno idonea a determinare la decorrenza del termine de quo . p.2. La ricorrente ha giustificato l’istanza di sospensione dell’esecutività della decisione impugnata facendo riferimento, ai fini del fumus boni iuris , a quanto argomentato in iure nei motivi di ricorso in ordine alla illegittimità della stessa ed adducendo, ai fini del perieulum in mora , il pericolo di grave ed irreparabile pregiudizio, nelle more della decisione, per l’Avv. M. e per l’Amministrazione Universitaria in cui favore è avvenuta l’iscrizione del legale nell’elenco speciale per l’interruzione della continuità dell’iscrizione medesima e l’impossibilità di potersi avvalere dell’unico legale interno con conseguente necessità di revocare i mandati in corso , conferiti alla stessa M. . Ha, altresì, prospettato che, in ragione della collocazione in aspettativa per l’assunzione di altro incarico del soggetto che ricopriva l’incarico di Direttore della Ripartizione Legale, Atti Negoziali e Istituzionale, già Ripartizione Affari Legali e Negoziali, e della mancata copertura con altro soggetto di detto incarico, essa ricorrente si trova nella condizione di dover coordinare in via esclusiva da sé medesima l’Avvocatura interna all’Università, senza il supposto vincolo di dipendenza gerarchica dal dirigente, che è stato posto a base della cancellazione. p.3. Il Pubblico Ministero presso la Corte ha concluso per l’accoglimento dell’istanza di sospensione reputando in via generica l’opportunità che per l’efficacia della sospensione si debba attendere la decisione sul ricorso da parte di queste Sezioni Unite ai fini della individuazione della corretta applicazione della normativa che regola le condizioni autonomia degli iscritti nell’albo speciale, nonché adducendo a giustificazione ulteriore l’attuale situazione complessiva dell’ufficio legale dell’ateneo . p.4. Ritengono queste Sezioni Unite che l’istanza di sospensione non possa essere accolta. La sospensione ai sensi dell’art. 36, comma 7, della l. n. 247 del 2012, attesa la sua sicura natura di misura cautelare, postula, secondo i principi che regolano la giurisdizione cautelare in ragione della sua naturale strumentalità rispetto alla tutela da somministrarsi nel merito , la valutazione della ricorrenza sia della sussistenza del fumus boni iuris , sia della sussistenza del c.d. periculum in mora , cioè l’esistenza, non solo in ragione della natura della situazione giuridica coinvolta, ma anche in ragione del modo in cui essa lo è nella vicenda giudicata dalle autorità disciplinari, di una situazione per cui la mancanza della sospensione dell’esecutività della decisione adottata dal Consiglio Nazionale Forense sia idonea ad arrecare un pregiudizio caratterizzato dalla imminenza e irreparabilità. p.5. Le allegazioni poste a fondamento dell’istanza per quanto attiene il secondo presupposto, quello del periculum in mora, non sono in alcun modo idonee già in astratto ad evidenziarlo. Queste le ragioni. p.5.1. Il periculum prospettato è riferito innanzitutto sia alla ricorrente sia all’Università. p.5.2. È palese che quello che si è inteso riferire all’ente è del tutto irrilevante nel presente giudizio cautelare come in quello introdotto nel merito dal ricorso, giacché la situazione pregiudizievole descritta non concerne un soggetto che è parte del giudizio disciplinare, bensì un terzo. Né questa inerenza ad un terzo si rivela idonea, nonostante la sua dipendenza dalla condizione di cancellazione della qui ricorrente, a giustificare il riverberare dei pregiudizi del terzo sulla situazione giuridica soggettiva riferibile alla ricorrente e ciò anche in via indiretta. p.5.3. Per quanto attiene al periculum riferito alla stesa ricorrente esso è stato prospettato in modo del tutto generico e senza alcuna spiegazione di come e perché sia la situazione della medesima direttamente riconducibile all’iscrizione all’albo incisa dalla decisione impugnata, sia eventuali situazioni giuridiche soggettive ad essa correlate ed afferenti alla sua persona, potrebbero essere pregiudicate e, gradatamente, di come e perché potrebbero esserlo in modo irreparabile sì da giustificare l’invocata misura cautelare. p.5.4. Il carattere decisivo dei rilievi svolti in ordine al periculum in mora, esime da ogni considerazione riguardo alla configurabilità o meno del fumus boni iuris , sicché la valutazione del fondamento in iure del ricorso resta in toto affidata alla decisione sul merito del ricorso e ciò anche per il rilievo eventualmente da ascrivere alla situazione di fatto scaturente dalla situazione di carenza della copertura del posto direttoriale. p.6. L’istanza di sospensione è, conclusivamente, rigettata. P.Q.M. La Corte rigetta l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.