



procura alle liti | 20 Aprile 2016
L’obbligo di informazione dell’avvocato al proprio assistito
di Alessandro Villa - Avvocato cassazionista
L’obbligo di diligenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone al legale di informare l’assistito di tutte le questioni in fatto e in diritto ostative al raggiungimento del risultato o, comunque, produttive del rischio di effetti dannosi.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 7708/16; depositata il 19 aprile)








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