Dall’AGCM una multa salata per il CNF

Con il bollettino settimanale n. 5/2016, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AGCM ha pubblicato il provvedimento n. 25868, assunto in data 10 febbraio 2016, con il quale sono state individuate e punite delle condotte restrittive della concorrenza, poste in essere dal Consiglio Nazionale Forense CNF .

Le condotte contestate. Il procedimento presso l’AGCM trae origine dall’infrazione contestata all’Organismo rappresentativo dell’avvocatura, da parte dell’autorità garante, nell’ottobre del 2014. L’AGCM, infatti, aveva condannato il CNF per condotte restrittive della concorrenza, consistenti nell’adozione di due decisioni finalizzate a limitare l’autonomia dei professionisti in relazione alla determinazione dei loro comportamenti economici sul mercato. In particolare, con la circolare n. 22/2006, il CNF aveva stabilito che la richiesta di compensi inferiori ai minimi tariffari integrasse un illecito disciplinare con il parere n. 48/2012, invece, l’Organismo aveva limitato l’utilizzo di piattaforme pubblicitarie AmicaCard , come canale promozionale e informativo, attraverso cui veicolare anche la convenienza economica delle prestazioni professionali, reputando che tali strumenti confliggessero con il divieto di accaparramento della clientela, di cui all’art. 19 del codice deontologico. L’AGCM, quindi, valutava le suddette decisioni del CNF come restrittive della concorrenza, evidenziando come la pubblicità, in un’economia di mercato, comportasse rilevanti vantaggi economici e rivestisse una funzione pro – competitiva. Il Tar Lazio, con sentenza n. 8778/2015, accoglieva parzialmente il ricorso del CNF, disponendo l’annullamento del provvedimento in relazione alla circolare, ma confermando l’accertamento condotto dall’AGCM in relazione al parere n. 48/2012. Il procedimento di inottemperanza. Con il provvedimento n. 25487/2015, l’autorità garante avviava procedimento di inottemperanza nei confronti dei CNF, contestando la violazione della delibera n. 25154/2014, con cui era stato intimato all’Organismo di assumere misure idonee a porre fine alle condotte incriminate, di comunicarle agli iscritti e di trasmettere una relazione volta a certificare le misure assunte. Il CNF, inoltre, veniva diffidato dall’assumere comportamenti analoghi. A far sorgere dubbi sulle condotte assunte dal CNF, è stata la delibera dell’Organismo, datata 23 ottobre 2015, che ha fornito indicazioni sull’interpretazione del parere n. 48/2012. Nel documento, infatti, si precisa che il parere deve essere interpretato come una ferma stigmatizzazione dell’accaparramento della clientela con modi e mezzi non idonei ovvero come stigmatizzazione dell’acquisizione di incarichi professionali tramite l’offerta di omaggi e/o di prestazioni a terzi e/o di promesse di vantaggi e/o la corresponsione di denaro a procacciatori d’affari . L’AGCM ha escluso che quanto sopra deliberato dal CNF possa assolvere l’onere di ottemperare alle indicazioni del provvedimento dell’autorità garante. Secondo l’AGCM, infatti, la delibera del 23 ottobre 2015 ribadisce, nella sostanza, i principi del parere n. 48/2012 e non può essere ritenuta idonea a porre fine all’infrazione contestata. Sulla base di questo rilievo, quindi, l’autorità garante ha condannato il CNF, con una sanzione amministrativa pecuniaria di 912.536,40 euro.