Le voci indicate nella parcella dell’avvocato si presumono veritiere

La parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità pertanto, le poste o voci in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice.

La sez. II Civile della Cassazione, con la sentenza n. 3194/16 depositata il 18 febbraio, ha respinto il ricorso con il quale il cliente di un avvocato, chiamato in giudizio per ottenere il pagamento della parcella, sosteneva di aver già estinto il debito a mezzo di assegni. Il caso. Un avvocato agiva in via monitoria contro il suo ex cliente per ottenere il pagamento dei compensi quasi € 4.000,00 inerenti ad una controversia avviata contro un Comune e una impresa. Il cliente si opponeva, deducendo di aver già effettuato tre pagamenti a favore dell’avvocato, a saldo di ogni prestazione il difensore, però, imputava detti pagamenti a prestazioni precedentemente svolte sempre a favore del medesimo cliente. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, ritenendo che, detratti i riferiti pagamenti, il credito dell’avvocato ammontasse a soli € 385,00. La sentenza veniva contestata da tutti in particolare, l’avvocato ribadiva che i pagamenti effettuati si riferivano ad una pregressa vertenza il cliente, sosteneva che la decisione di prime cure non aveva considerato che lui stesso aveva provveduto al versamento dell’importo del contributo unificato, e che oltretutto aveva versato al difensore l’IVA, senza che questi emettesse fattura. La Corte d’appello accoglieva l’appello principale proposto dal legale, confermando il decreto ingiuntivo. Del resto, i presunti acconti erano rappresentanti da assegni la cui data era di molto precedente rispetto al contenzioso per cui da ultimo l’avvocato aveva prestato la propria assistenza inoltre, non risultavano richieste di acconti da parte del difensore. Seguiva il ricorso per cassazione da parte del cliente. Il pagamento di acconti con assegno il problema dell’imputazione del versamento. Il punto di partenza è il principio secondo cui, quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di avere corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore-attore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, provare l'esistenza di quest'ultimo e le condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione. Tuttavia, questo principio non trova applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito per effetto dell'emissione di un assegno bancario negoziato in favore del creditore prenditore in una data significativamente anteriore a quella in cui il credito fatto valere in giudizio sia divenuto esigibile, giacché proprio la diversità di data - facendo venir meno la verosimiglianza del collegamento tra il credito azionato ed il titolo - pone a carico del debitore l'onere di dimostrare la causale dell'emissione dell'assegno e, conseguentemente, che il rilascio del titolo di credito è volto ad estinguere in via anticipata il debito per cui è processo. Il contributo unificato davvero era stato anticipato dal cliente anche se l’avvocato lo aveva indicato in parcella? Secondo il cliente ricorrente, la decisione di merito avrebbe violato l'art. 2967 c.c. in relazione all'anticipazione da parte dell’avvocato del contributo unificato. Infatti, secondo il ricorrente, la semplice indicazione in parcella del relativo esborso non consentirebbe di ritenere assolto tale onere a fronte della contestazione svolta. Ma la censura viene rigettata. Gli Ermellini ricordano e ribadiscono un proprio precedente del 2010 la parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità pertanto, le poste o voci in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice. Inoltre, precisa la Suprema Corte, il giudice d'appello aveva valutato le contestazioni svolte al riguardo dal ricorrente, ma ne aveva evidenziato l’inidoneità a superare il valore probatorio della parcella, con valutazione fattuale che sfugge al sindacato di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 20 gennaio – 18 febbraio 2016, n. 3194 Presidente Matera – Relatore Oricchio Considerato in fatto Su conforme ricorso dell'avv. C.M. , il Tribunale di Bolzano ingiungeva a S.R. il pagamento dell'importo di Euro 3.935,36 oltre accessori quale corrispettivo per l'attività di patrocinio legale in favore dell'intimato nella controversia che questi aveva avviato nel giugno 2005 nei confronti del Comune di Bolzano e dell'impresa Pana Costruzioni. Lo S. si opponeva deducendo di aver già corrisposto al C. , in tre soluzioni e mediante assegni, l'importo di Euro 3.550,00, a tacitazione dell'intera pretesa creditoria. Il C. si costituiva assumendo che i pagamenti in questione afferivano ad altre prestazioni che egli aveva antecedentemente reso in favore dello S. . Il Tribunale di Bolzano accoglieva l'opposizione, ritenendo che detratti i pagamenti anteriormente effettuati il debito dello S. ammontasse a soli Euro 385,36. La sentenza veniva impugnata dal C. e dallo S. con appello incidentale. Il primo ribadiva che i pagamenti effettuati si riferivano ad una pregressa vertenza, come confermato dal fatto che erano stati annotati in calce alla fattura ad essa relativa. Specificava poi che parte del credito oggetto di ingiunzione era divenuto esigibile in seguito alla rimessione, da parte sua, del mandato professionale. Lo S. censurava la sentenza nella parte in cui aveva omesso di considerare il versamento, da parte sua, dell'importo di Euro 500,00 a titolo di contributo unificato, circostanza ammessa dallo stesso professionista nonché nella parte in cui aveva riconosciuto al C. l’IVA sul credito professionale, pur non avendo costui provveduto ad emettere fattura. Con sentenza n. 91/2010 l'adita Corte di Appello di Trento Sezione Distaccata di Bolzano accoglieva il gravame principale ed in riforma della sentenza rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto. A fondamento della decisione rilevava che due dei tre pagamenti eccepiti dallo S. erano documentati da assegni recanti data di gran lunga anteriore all'avvio della controversia patrocinata dal C. ciò che facendo venir meno la verosimiglianza del collegamento fra il titolo ed il credito azionato poneva a carico del debitore l'onere di dimostrare la causale della dazione, onere nella specie non assolto. Specificava poi che non risultava in alcun modo provata la richiesta di acconti da parte dell'avvocato, tanto più che il credito concerneva prestazioni giudiziali, certamente non eseguite al momento dei pagamenti. Ancora, osservava che in data 14.2.2005 lo S. si era riconosciuto debitore in relazione ad altra causa per l'importo di Euro 1.727,90 e le parti avevano concordato per iscritto di posticipare il relativo pagamento all'esito della controversia oggetto del presente giudizio circostanza, questa, assolutamente incompatibile con raffermato versamento di due acconti in data anteriore. Quanto al terzo assegno, poi, esso costituiva proprio il saldo di tale debito pregresso, essendo la successiva controversia giunta ad esito con la remissione del mandato. Infine osservava, quanto al pagamento del contributo unificato, che il C. non aveva mai ammesso che ad effettuarlo fosse stato direttamente lo S. . Avverso tale decisione ha proposto ricorso S.R. , articolando otto motivi. L'intimato non si è costituito. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2234 c.c., assumendo che erroneamente la Corte di Appello distrettuale avrebbe posto a suo carico la prova della diversa imputazione dei pagamenti con assegno effettuati anteriormente al credito poi escludendola sostiene infatti che il cliente è tenuto, ai sensi della norma citata, ad anticipare le spese e versare acconti al professionista, tanto più quando, come nel caso di specie, vi era stata in un primo momento solo un'attività stragiudiziale. Il motivo può essere scrutinato unitamente al secondo, con il quale il ricorrente lamenta che la corte d'appello abbia ravvisato una mancanza di prova in ordine alla richiesta di acconti da parte del professionista, sostenendo che tale richiesta avviene di norma in forma meramente verbale, e non di rado è il cliente a provvedere di sua iniziativa al versamento di acconti, anche in assenza di richiesta. Entrambi i motivi non sono fondati. In relazione ai pagamenti notevolmente anteriori al credito, la Corte di Appello distrettuale ha fatto buon governo di un consolidato principio giurisprudenziale cui non fa eccezione la materia della prestazione d'opera intellettuale. In particolare, è stato affermato che il principio secondo cui, quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di avere corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore-attore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, provare l'esistenza di quest'ultimo e le condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, non trova applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito per effetto dell'emissione di un assegno bancario negoziato in favore del creditore prenditore in una data significativamente anteriore a quella in cui il credito fatto valere in giudizio sia divenuto esigibile, giacché proprio la diversità di data, facendo venir meno la verosimiglianza del collegamento tra il credito azionato ed il titolo pone a carico del debitore l'onere di dimostrare la causale dell'emissione dell'assegno e, conseguentemente, che il rilascio del titolo di credito è volto ad estinguere in via anticipata il debito per cui è processo cfr. Cass. n. 3457/2007 Cass. n. 17102/2006 Cass. n. 20134/2005 . Quanto, poi, alla possibile imputazione dei pagamenti in acconto sul credito di cui alla prestazione dedotta in lite, il giudice d'appello ha escluso la sussistenza di circostanze di fatto che possano renderla possibile ed anzi, ha evidenziando in uno scritto ricognitivo un elemento certo di significato opposto. Tale valutazione non è superata dai contrari rilievi del ricorrente, che al più si configurano come una mera richiesta di rimeditazione dei dati fattuali già apprezzati nel giudizio di merito, non ammissibile in questa sede. 2. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione. Assume in proposito che la Corte di Appello territoriale avrebbe ricondotto il credito professionale del C. alla sola attività giudiziale, e non a quella di assistenza stragiudiziale e ciò quantunque il creditore non avesse mai formulato tale allegazione in giudizio. Sotto altro profilo, poi, il ricorrente svolge considerazioni circa l'esatto contenuto delle prestazioni di assistenza stragiudiziale, come definite dalla l. n. 794/1942. Il motivo è infondato poiché non coglie la ratio decidendi . La Corte di Appello distrettuale, infatti, si è limitata a svolgere una considerazione incidentale nell'ambito del più ampio e decisivo rilievo pretermesso dal ricorrente dell'esistenza del già citato scritto ricognitivo del debito di Euro 1.727,90, datato 14.2.2005. Ricostruendo le vicende fattuali connesse a tale scritto, la corte ha coerentemente ritenuto che a quella data si fossero arrestate le attività professionali relative ad una diversa pratica, cui conseguiva il debito riconosciuto tale ultimo le parti avevano quindi concordato di conteggiare all'esito della vertenza oggetto del presente giudizio, il cui avvio era imminente il mandato professionale fu rilasciato nel mese di giugno , e dal quale il credito ha per il resto tratto origine. Tale ricostruzione, lungi dal comportare una violazione del principio della domanda come affermato dal ricorrente, costituisce ancora una volta un apprezzamento in fatto-nell’ottica ricostruttiva del rapporto fra le parti rispetto al quale è escluso il sindacato di legittimità. 3. Con il quarto motivo, articolato in forma di denunzia di motivazione illogica o contraddittoria, il ricorrente propone una diversa interpretazione dello scritto ricognitivo in parola, pretendendo di ricondurlo non già alla vertenza pregressa, bensì all'attività oggetto di causa. Si tratta di motivo inammissibile in quanto volto al raggiungimento di un diverso risultato interpretativo della volontà delle parti, senza la minima indicazione dei canoni ermeneutici che sarebbero stati violati. 4. Con il quinto motivo il ricorrente deduce poi violazione degli artt. 1184, 1185 e 1186 c.c., assumendo che erroneamente la Corte di Appello avrebbe ritenuto esigibile il credito oggetto dello scritto ricognitivo, poiché nella relativa prestazione il termine è fissato a favore del debitore. Anche tale motivo non coglie la ratio decidendi . Il riferimento all'esigibilità compiuto dalla corte muove dal presupposto, già ricordato, che nello scritto ricognitivo del 14.2.2005 le parti avevano concordato che il pagamento sarebbe dovuto intervenire all'esito della vertenza successivamente intrapresa e che la rinunzia al mandato da parte del difensore, costituendo certamente evento che determinava tale esito ovvero la cessazione del rapporto d'opera professionale rimuoveva ogni ostacolo all'esigibilità di detto credito da parte del medesimo professionista. Non ha pertanto alcuna pertinenza con la decisione la disciplina del termine per l'adempimento delle obbligazioni del committente nel contratto d'opera intellettuale. 5. Il sesto motivo è riferito alla medesima circostanza, e con lo stesso il ricorrente denunzia contraddittorietà della motivazione in relazione al terzo assegno dato in pagamento. Richiamandosi, infatti, ad un estratto della decisione che cita tale assegno come dd. 22.6.2005 , e quindi relativo al pagamento del debito già riconosciuto perché successivo alla rinunzia al mandato, evidenzia la contraddittorietà di tale assunto, poiché il mandato era stato rinunziato solo nel febbraio 2006. Il motivo sfrutta un errore materiale contenuto nella sentenza in parte qua , laddove come indicato in ogni altro passaggio della decisione che ne fa menzione si deve intendere l'assegno dd. 22.6.2006 , e dunque successivo alla rinunzia al mandato. Anche tale motivo è pertanto infondato. 6. Con il settimo motivo il ricorrente denunzia la nullità della sentenza gravata per violazione dell'art. 167 c.p.c., nella parte in cui ha omesso di rilevare che il C. non aveva contestato l'anticipazione, da parte sua, dell'importo di Euro 500,00 a titolo di contributo unificato. Il motivo è anzitutto inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stata riportata, se non per uno stralcio minimo e privo di significato, la comparsa di risposta dell'odierno intimato da cui si dovrebbe dedurre la mancata contestazione. In ogni caso, lo stesso stralcio riportato non contiene alcuna ammissione del fatto evidenziato, poiché in esso il C. si limita a riconoscere espressamente alcuni pagamenti ricevuti seppur diversamente imputandoli , ciò che ben può costituire contestazione delle ulteriori circostanze poste a fondamento dell'eccezione. Peraltro, l'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza delle domande costituisce una valutazione del giudice di merito, sicché la sussistenza o l'insussistenza d'una contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, passa attraverso il filtro dell'interpretazione data dal giudicante, restando una sua funzione, come tale sindacabile solo per vizio di motivazione cfr. Cass. n. 4249/2012 Cass. n. 27833/2005 . 7. Con l'ottavo ed ultimo motivo lo S. denunzia violazione dell'art. 2967 c.c. in relazione all'anticipazione da parte del C. del contributo unificato. Il ricorrente assume che la semplice indicazione in parcella del relativo esborso non consente di ritenere assolto tale onere a fronte della contestazione da lui svolta. Il motivo è infondato. In relazione ai compensi ed alle voci di spesa indicate in parcella è noto l'orientamento di questa corte che attribuisce valore di prova alla parcella redatta unilateralmente dal professionista in assenza di specifiche contestazioni del cliente la stessa deve infatti ritenersi assistita da una presunzione di veridicità, poiché l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità v. Cass. SS.UU. n. 14699/2010 . Ciò premesso, va osservato che il giudice d'appello ha valutato le contestazioni svolte al riguardo dal ricorrente i cui termini, peraltro, non vengono riportati nel ricorso e ne ha evidenziato l'inidoneità a superare il valore probatorio della parcella, con valutazione fattuale che sfugge al sindacato di legittimità. 8. Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.