Azione revocatoria fallimentare: il valore del credito è indeterminabile

Il valore della causa deve essere determinato in base al disputatum, però il valore del credito, per la cui tutela viene esercitata l’azione revocatoria fallimentare, ha, sin dal principio del procedimento, carattere indeterminabile.

In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1274/2016, depositata il 25 gennaio scorso. Il caso. Il Tribunale di Marsala rigettava il reclamo proposto, da un avvocato, avverso il decreto con cui gli erano stati liquiditi gli onorari dovutigli in qualità di difensore della curatela, nell’ambito di un procedimento per revocatoria fallimentare. Il giudice di merito aveva posto alla base della sua decisione, il rilievo per cui, nei giudizi di revocatoria fallimentare, l’onorario del legale deve essere liquidato con riferimento al valore del bene oggetto del dispositivo, non essendo proposta, l’azione, a tutela di uno specifico credito della procedura. Il professionista ricorreva per cassazione, lamentando violazione degli artt. 6 d.m. n. 127/2004, 9, comma 3, della l. n. 794/1942, 12 delle preleggi e 10 c.p.c. in particolare, l’impugnante contestava la distinzione posta in essere dal giudice di merito tra revocatoria ordinaria e revocatoria fallimentare. Il valore del credito per la cui tutela viene esercitata l’azione revocatoria fallimentare ha carattere indeterminabile. La Suprema Corte ha rilevato che l’entità del passivo fallimentare può essere soggetta a modificazioni. Gli Ermellini hanno sottolineato che quanto effettivamente potranno percepire i creditori ammessi non può essere predeterminato prima della stesura del piano di riparto definitivo. Il Collegio ha, inoltre, precisato che il valore della causa deve essere determinato in base al disputatum. Il valore del credito per la cui tutela viene esercitata l’azione revocatoria fallimentare, però, ha, sin dal principio del procedimento, carattere indeterminabile, hanno chiosato gli Ermellini. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 2 dicembre 2015 – 25 gennaio 2016, n. 1274 Presidente Forte – Relatore Nappi Svolgimento del processo Con il decreto impugnato il Tribunale di Marsala ha rigettato il reclamo proposto dall'avv. V.S. avverso il decreto del giudice delegato che ha liquidato in £. 11.525, anziché nella misura di £. 27.705 richiesta, gli onorari spettantigli quale difensore della curatela in un giudizio per revocatoria fallimentare. Hanno ritenuto i giudici del merito che, diversamente da quanto previsto per la revocatoria ordinaria, l'onorario per i giudizi per revocatoria fallimentare vanno liquidati con riferimento al valore del bene oggetto dell'atto dispositivo, in quanto l'azione non viene proposta a tutela di uno specifico credito del la procedura. Contro il decreto ha proposto ricorso per cassazione l'avv. V.S., deducendo tre motivi d'impugnazione, illustrati anche da memoria, cui re siste con controricorso il Fallimento di S.A Motivi della decisione l. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazio ne dell'art. 6 d.m. n. 127/2004, dell'art. 9 comma 3 legge n. 794 del 1942, dell'art. 12 preleggi e dell'art. 10 c.p.c., contestando che sia possibile distinguere tra revocatorie ordinarie e revocatorie fallimentari, atteso il significato letterale delle norme e considerata la ormai consolidata giurispru denza della comune natura indennitaria delle due a zioni. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 132 comma 2 n. 4, 114 e 115 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c., vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di giustificare il riferi mento a un valore compreso tra e. 258.300,01 ed e. 516.500,01, anziché al valore dei crediti ammessi al passivo, certamente superiore a due milioni di euro. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 86 c.p.c., in relazione all'art. 91 c.p.c., lamentando il mancato riconoscimento delle spese di causa in favore della parte vittoriosa. 2. Occorre piuttosto rilevare che l'entità del passi vo fallimentare è soggetto a modifiche, mentre l'entità di quanto effettivamente percepiranno i cre ditori am-messi non è predeterminabile prima della redazione del piano di riparto definitivo. Sicché, pur essendo indiscusso che il valore della causa va definito in base al disputatum Cass., sez. III, 12 giugno 2015, n. 12227, m. 635718, Cass., sez. un., 11 set-tembre 2007, n. 19013, m. 598672, Cass., sez. un., 11 settembre 2007, n. 19014, m. 598765 , risulta sin dall'origine indeterminabile il valore dei credi ti a tutela dei quali viene esercitata l'azione revo catoria fallimentare. Considerato l'incerto argomentare dei giudici del me rito, le spese possono essere compensate integralmen te. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.