L’importo corrisposto al legale non è esaustivo se non comprende IVA e CPA

L’imposta sul valore aggiunto e il contributo previdenziale costituiscono oneri accessori dovuti per legge dal cliente al professionista.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22074/15, depositata il 28 ottobre. Il caso. Un avvocato agiva in giudizio per veder condannate le convenute a corrispondergli una somma di denaro per l’attività professionale svolta in loro favore in vari procedimenti. Le convenute, costituendosi in giudizio, deducevano di aver già corrisposto al legale una somma di denaro, inferiore a quella richiesta dall’attore ma da considerarsi interamente satisfattiva delle pretese di parte attrice a fronte del tipo di causa e del valore della controversia. Le domande del legale, tuttavia, non trovavano accoglimento, e quindi il professionista ricorreva ai Giudici di legittimità. IVA E CPA sono oneri dovuti dal cliente al professionista. Gli Ermellini in primis hanno chiarito che, ai sensi degli artt. 17 e 18 d.P.R. n. 633/1972, qualsiasi professionista che abbia esercitato la propria opera a favore del cliente deve corrispondere all’erario il tributo sull’onorario che gli spetta, ed è obbligato a rivalersene nei confronti del medesimo cliente. Quest’ultimo, pertanto, chiarisce il Supremo Collegio, nell’avvalersi, per la tutela delle proprie ragioni, di un difensore tecnico, instaura un rapporto di prestazione d’opera professionale , in base al quale, oltre a dovergli corrispondere gli onorari, dovrà anche a rivalerlo dell’Iva fatturata nella parcella versata all’erario . Allo stesso modo, proseguono da Piazza Cavour, all’avvocato che svolga prestazioni professionali in favore dei propri clienti è dovuto il rimborso del contributo integrativo da versare alla Cassa degli Avvocati ex art. 11 l. n. 576/1980. L’imposta sul valore aggiunto e il contributo previdenziale, pertanto, secondo la Corte di legittimità costituiscono oneri accessori dovuti per legge dal cliente al professionista , in misura determinabile pro tempore . Nel caso di specie, secondo gli Ermellini il giudice di merito non si è attenuto ai principi sopra esposti, in quanto, nel ritenere che gli importi corrisposti dalle resistenti fosse esaustivi delle spettanze del professionista, non ha considerato che la somma de qua era al netto delle maggiorazioni dovute per CPA e IVA. Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, la Corte ha accolto i motivi di ricorso esaminati.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 15 luglio – 28 ottobre 2015, n. 22074 Presidente Piccialli – Relatore Matera Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 13-1-2010 l'avv. C.G. chiedeva la condanna di D.G. e D. al pagamento della somma di Euro 130.112,41, oltre IVA e CPA, per l'attività professionale espletata, su incarico delle predette, in relazione a vari procedimenti procedimento possessorio R.G. 135/1995, procedimento in fase di reclamo R.G. 75/1997. procedimento relativo all'attuazione del provvedimento cautelare R.G. 135M995, procedimento relativo alla causa di merito R.G. 17548/1997, procedimento ex art. 700 c.p.c. R.G. 906/1998, procedimento per reclamo ex art. 669 terdecies R.G. 906/1998, procedimento relativo alla causa di merito R.G. 10496/1998, procedimenti relativi alle cause di appello R.G. 3739 e 3740/2005 , concernenti la chiesta rimozione di talune opere realizzate sul muro di confine di proprietà D. dal vicino Tedeschi, nonché gli importi relativi al procedimento n. 8555/1999 della Procura della Repubblica, agli atti di precetto di pagamento e di obbligo di fare. Nel costituirsi, le D. deducevano di aver già corrisposto all'avv. C. la somma di Euro 53.108,78, che doveva considerarsi interamente satisfattiva in relazione al tipo di causa ed al valore della controversia, ammontando il compenso spettante al legale ad Euro 48.522,60. Con ordinanza in data 12-5-2010 la Corte di Appello di Milano, nel rilevare che il totale dovuto all'avv. C. in relazione all'attività dal medesimo svolta ammontava ad Euro 48.522,60, come da bozze prodotte dalle resistenti e che, pertanto, la somma di Euro 53.108,78 che il ricorrente aveva ammesso sia pure con l'ultima memoria e dopo aver chiesto un termine appositamente per specificare se avesse o meno ricevuto tale importo di aver ricevuto dalle D. era satisfattiva di ogni spettanza professionale, rigettava la domanda di liquidazione proposta dal ricorrente, per intervenuta estinzione dell'obbligazione da parte delle clienti condannava il ricorrente al pagamento delle spese. Per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso l'avv. C.G. i, sulla base di sette motivi. D.G. e D. hanno resistito con controricorso. Motivi della decisione 1 Preliminarmente si rileva che non ha pregio l'eccezione di inammissibilità dei motivi di ricorso inerenti a vizi di motivazione, sollevata dalle resistenti. Poiché, infatti, il provvedimento impugnato è stato emesso in data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 2-2-2006 n. 40, nella specie trova applicazione l'art. 360 comma 4 c.p.c., introdotto dall'art. 2 del d.lgs. citato, il quale dichiara applicabili le disposizioni di cui al primo ed al terzo comma anche ai provvedimenti contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge, in tal modo consentendo di dedurre con il ricorso straordinario anche il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c 2 Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce che l'importo complessivo di Euro 48.522,60, indicato nelle note spese redatte dalle resistenti e al quale ha fatto esplicito riferimento la Corte di Appello, risulta calcolato al netto delle maggiorazioni dovute per contributo previdenza avvocati 2% e per imposta sul valore aggiunto 20% , ammontanti a complessive Euro 10.869,06. Sostiene, pertanto, che anche se all'avv. C. fossero stati erogati Euro 53.108,78, spettando al professionista un totale di Euro 59.391,66, l'obbligazione delle D. non potrebbe ritenersi adempiuta, risultando ancora dovuti Euro 6.282,88. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 11 l. 20-9-1980 n. 5761 e 11 d.p.r. 26-10-1972 n. 633, per non avere la Corte di Appello considerato che all'importo imponibile spettante al legale dovevano essere applicati il C.P.A. e l'IVA, rispettivamente previsti dalle citate disposizioni di legge. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 28 e 29 della legge 749/1942. Deduce che il ricorso alla speciale procedura di liquidazione delle spese, diritti ed onorari spettanti agli avvocati, prevista dagli artt. 28 e 29 della legge 749/1942, in mancanza di contestazioni inerenti all'esistenza o all'esecuzione del mandato, determina in capo al giudice unicamente il dovere di determinare la misura del compenso spettante all'avvocato per le prestazioni svolte e che, conseguentemente, nella specie, non avendo le resistenti contestato l'attività svolta dall’avv. C. , ed avendo quest'ultimo fornito tutti gli elementi necessari per consentire al giudice di valutare le prestazioni rese, la Corte territoriale non poteva rigettare la domanda di liquidazione. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., anche in combinato disposto con l'art. 29 l. 749/1942. Sostiene che, avendo la Corte di Appello determinato il compenso professionale dovuto all'avv. C. , sia pure in misura Euro 48.522,60 inferiore a quella richiesta, non poteva essere pronunciata condanna alle spese a carico del ricorrente. Con il quinto motivo il ricorrente deduce, ancora, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c Rileva che, poiché la somma di Euro 8.940,94 è stata pagata in data 16-2-20I0 successiva alla proposizione della domanda dell'avv. C. ricorso depositato il 13-1-2010 e notificato il 2-2-2010 , al momento della incardinazione del giudizio il credito del professionista, determinato dalla Corte di Appello in Euro 48.522,60, non risultava ancora soddisfatto integralmente. Il giudice di merito, pertanto, ai fini della valutazione della soccombenza, avrebbe dovuto tener conto di tale circostanza. Con il sesto motivo l'avv. C. lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, sostenendo che la Corte di Appello, nel liquidare, per il procedimento n. 17548U997, un importo Euro 8.358,19 inferiore alle spese di lite liquidate nella sentenza che ha definito tale causa Euro 10.000,009 , ha violato il giudicato esterno formatosi sul punto. Con il settimo motivo, infine, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 5 comma 4 d.m. 8-4-2004 n. 127 e 112 c.p.c., violazione del principio della libertà delle forme nei procedimenti camerali. Sostiene che la Corte di Appello, nel ritenere inapplicabile la maggiorazione del 20% per non avervi fatto il ricorrente espresso riferimento nelle conclusioni depositate in atti e in quelle svolte nell'ultima udienza, non ha considerato che nei procedimenti camerali vige il principio della libertà delle forme, che consente alle parti di proporre le loro domande, difese ed eccezioni senza l'osservanza di particolari formulari e senza preclusioni. Deduce, pertanto, che il giudice avrebbe potuto applicare il criterio correttivo suggerito dall'avv. C. nella memoria del 12-3-2010, peraltro rilevabile d'ufficio. 3 I primi due motivi sono fondati. In base agli art. 17 e 18 d.p.r. 633-1972, qualsiasi professionista che abbia prestato la propria opera al cliente deve corrispondere all'erario il tributo sull'onorario spettantegli, ed è obbligato a rivalersene nei confronti del medesimo cliente. Quest'ultimo, pertanto, nell'avvalersi, per la tutela delle proprie ragioni, di un difensore tecnico, instaura un rapporto di prestazione d'opera professionale in base al quale è tenuto non solo a corrispondergli gli onorari, ma anche a rivalerlo dell'IVA fatturata nella parcella e versata all'erario cfr. Cass. 29-5-1990 n. 5027 . Allo stesso modo, all'avvocato che renda prestazioni professionali in favore dei propri clienti, è dovuto il rimborso del contributo integrativo da versare alla Cassa degli Avvocati, ai sensi dell'art. 11 della legge 20-9-1980 n. 576. L'imposta sul valore aggiunto e il contributo previdenziale, pertanto, costituiscono oneri accessori dovuti per legge dal cliente al professionista, nella misura determinabile pro tempore. Nella specie, il giudice di merito non si è attenuto a tali principi, in quanto, nel ritenere che gli importi corrisposti dalle D. fossero esaustivi delle spettanze del professionista, determinate in Euro 48.522,60 sulla base delle analitiche bozze di note spese redatte dalle resistenti, non ha considerato che la somma indicata nelle predette bozze era al netto delle maggiorazioni dovute per CPA e per IVA. L'accoglimento dei motivi in esame comporta l'assorbimento del quarto e del quinto, relativi al regolamento delle spese della procedura. 4 Il terzo motivo è privo di fondamento, in quanto la Corte di Appello si è limitata a dare atto della congruità della somma complessiva che il legale ha ammesso di avere ricevuto dalle clienti per le prestazioni professionali rese in loro favore, senza pertanto ampliare l'ambito della presente procedura di liquidazione dei compensi. Anche il sesto motivo deve essere disatteso, alla luce del principio secondo cui il regolamento delle spese compiuto nel giudizio contenzioso patrocinato dall'avvocato, essendo regolato da criteri legali diversi, non può in alcun modo vincolare la successiva liquidazione del corrispettivo in sede di procedura promossa dall'avvocato nei confronti del cliente per la determinazione del corrispettivo medesimo Cass. 22-4-2010 n. 9633 . Immeritevole di accoglimento, infine, si palesa anche il settimo motivo. Come è stato rilevato nell'ordinanza impugnata, la richiesta di riconoscimento della maggiorazione del 20% degli onorari, ai sensi dell'art. 5 del d.m. 8-4-2004 n. 127, è stata riportata dall'avv. C. solo nella memoria del 12-3-2010, ma non formalizzata nelle conclusioni dell'atto introduttivo, che sono le uniche alle quali il professionista ha fatto riferimento sia a conclusione di detta memoria, sia all'ultima udienza del 14-4-2010. Nella specie, pertanto, il giudice di merito, nel ritenere di non potersi pronunciare su tale istanza, in quanto non compresa nei limiti della domanda proposta dal ricorrente, ha fatto corretta applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato prescritto dall'art. 112 c.p.c., applicabile anche nei giudizi camerali, anch'essi governati, nonostante la maggiore libertà delle forme, dal principio della domanda. Né giova al ricorrente appellarsi all'applicabilità d'ufficio della maggiorazione del 20% della parcella unica contemplata dall'art. 5 d.m. 8 aprile 2004, n. 127, con riguardo ad ognuna delle parti assistite, dovendosi rammentare che tale previsione non comporta l'introduzione di un minimo inderogabile della tariffa, bensì soltanto l'esercizio di un potere discrezionale del giudice, non sindacabile in sede di legittimità cfr. Cass. 2-2-2007 n. 2254 Cass. 7-1-2009 n. 50 . 7 In definitiva, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai primi due motivi di ricorso. Non occorrendo nuovi accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito, dichiarando che all'avv. C. sono dovuti IVA e CPA sulla somma di Euro 48.522,60 liquidata dal giudice di merito, nella misura di legge temporalmente in vigore. Il quarto e il quinto motivo restano assorbiti, mentre gli altri motivi vanno rigettati. In considerazione della natura delle questioni trattate e dell'esito del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese del presente giudizio di legittimità e di quello di merito. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti il quarto e il quinto, rigetta il terzo, il sesto e il settimo cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, dichiara dovuti all'avv. C. IVA e CPA sulla somma di Euro 48.522,60 liquidata dal giudice di merito, nella misura di legge temporalmente in vigore. Compensa le spese del presente giudizio e di quello di merito.