Transazione stragiudiziale andata a buon fine: obbligo solidale al pagamento di onorari e spese legali

Le parti di una transazione che abbia posto fine alla lite sono tenute al pagamento in solido degli onorari e delle spese degli avvocati, qualora non sia intervenuta la pronuncia del giudice.

È quanto deciso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21209/15, depositata il 20 ottobre. Il caso. La Corte d’Appello di Napoli accoglieva parzialmente l’appello con cui un avvocato chiedeva all’Arips Azienda Risorse Idriche Penisola Sorrentina , il pagamento degli onorari dovutigli a seguito dell’attività professionale prestata in una causa definita con transazione stragiudiziale tra l’ente stesso ed il suo cliente. Il giudice di merito condannava l’ente al pagamento nei confronti dell’avvocato ed il cliente del professionista a rivalere l’Arips di quanto versato. Il cliente del legale ricorreva per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 68 della legge professionale forense R.D.L. n. 1578/1933 , essendo stata la causa definita con la cessazione della materia del contendere e non per inattività delle parti. L’obbligazione solidale al pagamento degli onorari e delle spese dell’avvocato sorge soltanto se non è intervenuta su di essi la pronuncia del giudice. La Suprema Corte ha precisato che la norma di cui sopra prevede, in capo a tutte le parti che abbiano preso parte ad una transazione, ovvero ad un accordo che abbia fatto cessare la lite senza necessità di una pronuncia del giudice, l’obbligo solidale al pagamento di onorari e rimborsi delle spese a favore degli avvocati partecipanti al giudizio inerente. Gli Ermellini hanno precisato che l’obbligazione di cui sopra sorge esclusivamente ove la transazione abbia evitato la definizione della vicenda da parte del giudice e la pronuncia dello stesso in merito alle spese. La Cassazione ha, pertanto, evidenziato che l’art. 68 della legge professionale non è applicabile qualora la decisione raggiunta contenga una pronuncia da parte dell’autorità giudiziaria sulla liquidazione delle spese presupposto necessario per l’applicazione della disposizione in esame è, quindi, la presenza di un accordo diretto tra le parti anche per quanto concerne tale ambito. Per le ragioni sopra esposte, la Suprema Corte ha rigettato i motivi di ricorso analizzati.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 10 settembre – 20 ottobre 2015, numero 21209 Presidente Ragonesi – Relatore Genovese Svolgimento del processo e ragioni della decisione È stata depositata in cancelleria la seguente relazione L'avv. V.F. otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di ARIPS - Azienda Risorse Idriche Penisola Sorrentina, ex art. 68 legge professionale, per il pagamento degli onorati a lui dovuti per l'attività professionale prestata in favore del suo cliente C.F.S. in una causa con l'Arips definita con transazione stragiudiziale alla quale l'avvocato non aveva partecipato cui aveva fatto seguito una pronuncia di cessazione della materia del contendere. L'Arips si opponeva al decreto chiamando in causa il C. ai fini di esercitare il regresso nei suoi confronti. Il Tribunale di Sorrento rigettava sia la opposizione a decreto ingiuntivo che la domanda di regresso dell'Arips. La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza numero 2245 del 4.6.2013 qui impugnata, accoglieva in parte l'appello del V. sulle spese, ed accoglieva l'appello incidentale della Arips, condannando il C. a rivalere l'Arips di quanto da questa versato al V. . Avverso la decisione della Corte d'Appello di Napoli ha proposto tempestivo ricorso per cassazione C.F.S. , formulando sei morivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensive. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato. Con il primo motivo , il C. assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 269 c.p.c., 2969 c.c., e 24 Cost., per non aver la corte d'appello rilevato l'irritualità della sua chiamata in giudizio in primo grado. Il ricorrente propone i motivi successivi in via subordinata rispetto al primo, deducendo con il secondo motivo la violazione sempre dell'art. 269 e inoltre degli artt. 645,167, 165 e 106 c.p.c. e 24 Cost Con il terzo, lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 68 legge professionale e dell'art. 1299 c.c Con il quarto motivo , il ricorrente lamenta sempre la violazione dell'art. 1299 c.c., ed anche degli artt. 2697 c.c., 112, 113, 114, 115, 184 c.p.c. e 24 Cost. in relazione all'art. 360 numero 3 e 5. Infine, con i motivi quinto e sesto , lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, e con il quinto anche degli artt. 101 e 345 c.p.c Preliminarmente, va detto che il ricorrente, per tutti e sei i motivi, prospetta la sussistenza sia della violazione e falsa applicazione di legge, sia del vizio di motivazione. Tuttavia, i rilievi relativi al dedotto vizio di motivazione appaiono complessivamente inammissibili in quanto non è mai neppure prospettato da quale, delle varie ed alternative ipotesi di vizio di motivazione sarebbe affetta la sentenza impugnata né i motivi di ricorso-sono idoneamente sviluppati sotto questo profilo. Il primo e il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi ed appaiono infondati avendo la corte d'appello rilevato la formazione del giudicato sulla questione della irregolarità della chiamata in causa del C. , non avendo questi proposto appello incidentale sul punto. Di fronte al giudicato, si arresta anche il potere del giudice di rilevare d'ufficio la questione. Con il terzo motivo, il C. ripropone la questione per cui la domanda del proprio avvocato di farsi pagare l'onorario professionale dalla Arips sarebbe stata improponibile in quanto, essendo stata la causa definita con una decisione di cessazione della materia del contendere, e non per l'inattività delle parti, si farebbe fuori dall'ambito di applicazione dell'art. 68 del R.D.L. numero 1578 del 1933 legge professionale forense . Il motivo è infondato. Il precedente di questa Corte citato dal ricorrente, ovvero l'ordinanza numero 14193 del 2010, non massimata, puntualizza che - l'art. 68 della legge professionale forense, stabilendo che tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese in favore degli avvocati che hanno partecipato al giudizio definito con quella transazione, si riferisce ad ogni accordo mediante il quale le parti facciano cessare, senza la pronuncia del giudice, una lite già cominciata - che, affinché possa sussistere l'obbligazione solidale prevista dalla citata norma e il difensore possa richiedere il pagamento degli onorari ed il rimborso delle spese nei confronti della parte avversa al proprio cliente, è necessaria la definizione del giudizio con una transazione o con un accordo equivalente che sottragga al giudice la definizione del giudizio e la pronuncia in ordine alle spese Cass., Sez. 2A, 13 settembre 2004, numero 18343, in motivazione - che la norma citata non è applicabile allorquando la causa sia stata definita direttamente dal giudice con una sentenza che, oltre a disporre la cessazione della materia del contendere a seguito della sopravvenuta transazione, abbia pronunciato sulle spese. Ciò che rileva quindi, ai fini ostativi all'applicabilità dell'art. 68 legge professionale, non è se la definizione della causa sia avvenuta con una pronuncia, che non tocca il merito della controversia, intervenuta per abbandono piuttosto che per cessazione della materia del contendere, ma che la decisione contenga una statuizione del giudice in ordine alla liquidazione delle spese. Difatti, in tal caso, manca il presupposto stesso per l'applicazione del citato art. 68, il quale implica l'esistenza di un accordo diretto, appunto, a sottrarre al giudice anche la pronuncia sulle spese. Il ricorrente, però non prospetta neppure che la decisione di cessazione della materia del contendere contenesse anche la pronuncia alle spese. Con il quarto motivo , il C. deduce di aver pagato all'avv. V. quanto a questi dovuto per l'attività professionale svolta, e di averne offerto la prova,sia in primo grado che in appello, con la comparsa conclusionale. Dalla stessa formulazione del motivo si evince che non esisteva un motivo di appello sulla omessa ammissione delle prove in primo grado, e che la reiterazione della richiesta in comparsa conclusionale d'appello fosse tardiva. Con il quinto motivo critica la sentenza impugnata laddove lo ha condannato al pagamento delle spese di lite, in solido con l'Arips, in favore dell'avv. V. . Il motivo è infondato, la condanna alle spese del C. in favore del V. non è che il portato dell'accoglimento, anche sotto il profilo delle spese processuali, dell'azione di regresso proposta nei suoi confronti dalla Arips, sua controparte nella transazione, condannata a pagare in virtù del'art. 68 legge professionale per le prestazioni erogate dal V. in favore del solo C. . Infine, si appalesa infondato anche il sesto ed ultimo motivo , con il quale il C. contesta che non siano state compensate le spese legali nei confronti del V. , e che non siano state compensate le spese legali tra lui e la Arips. Tuttavia, la sentenza appare aver correttamente in entrambi i casi applicato il principio della soccombenza. La decisione impugnata resiste, in definitiva, alle critiche formulate da parte ricorrente . A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio, preso atto che non sono state depositate memorie, ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa. In conclusione il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. numero 228 del 2012, art. 1, comma 18 deve darsi atto pertanto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. numero 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. numero 228 del 2012, art. 1, comma 17. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater ad d.p.r. numero 115 del 2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.