Decreto ingiuntivo per compensi professionali contro l’erede: competente è il giudice del luogo dell’aperta successione

L’art. 22, comma 1, n. 3, c.p.c., nel prevedere la competenza del giudice dell’aperta successione per le controversie relative a crediti verso il defunto o legati dovuti dall’erede, si riferisce ad ogni azione personale per qualsiasi credito vantato nei confronti del defunto, indipendentemente dalla causa o dal titolo da cui è sorto, purché non vi sia stata la divisione e non sia ancora decorso un biennio dall’apertura della successione.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 17827 dell’8 settembre 2015. Il caso. Un avvocato richiedeva e otteneva dal Tribunale di Padova un decreto ingiuntivo per il pagamento dei propri compensi professionali. In particolare, l’ingiunzione veniva emessa nei confronti dell’erede del cliente in quanto quest’ultimo era deceduto. L’ingiunta proponeva opposizione, deducendo l’incompetenza del Tribunale adito dal momento che la causa andava proposta dinanzi al giudice competente per le cause ereditarie, individuato nel Tribunale di Venezia. L’opposizione veniva però respinta e l’eccezione di incompetenza rigettata sull’assunto che l’opponente non avesse dedotto nulla in causa per poter stabilire che il giudice del luogo di apertura della successione fosse il Tribunale di Venezia, essendo invece pacifico che l’opposta avesse scelto quale foro quello generale del debitore originale. Avverso la pronuncia, la debitrice proponeva regolamento di competenza. Foro competente per le cause relative a crediti verso il defunto. Nel caso di specie, viene in rilievo la norma dell’art. 22, comma 1, n. 3, c.p.c., che prevede la competenza del giudice dell’aperta successione per le controversie relative a crediti verso il defunto o legati dovuti all’erede. Come ribadito dalla Suprema Corte, la disposizione ricomprende ogni azione personale per qualsiasi tipo di credito addotto nei confronti del defunto e non fa distinzioni in merito alla causa o al titolo da cui è sorto, fatti salvi i casi di azione intrapresa oltre il biennio dall’apertura della successione. Alla luce di tale norma, gli Ermellini reputando quindi priva di pregio l’osservazione per cui non sarebbe stata provata la competenza del Tribunale di Venezia e, dunque, il luogo di morte del dante causa della ricorrente. Invero, lo stesso avvocato, nel ricorso per decreto ingiuntivo, aveva allegato che l’ultimo domicilio del suo originario debitore era nel circondario di Venezia, sicché erroneamente aveva radicato la causa dinanzi al Tribunale di Padova. L’onere della prova dell’incompetenza è a carico dell’ingiunto. Sebbene tale allegazione fosse già sufficiente ad accogliere l’eccezione di incompetenza sollevata, i Giudici di legittimità reputano opportuno svolgere ulteriori osservazioni. In particolare, richiamano il principio per cui l’erede del debitore defunto, qualora, ingiunto in via monitoria di pagare il debito ereditario, eccepisca, con l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l’incompetenza per territorio del giudice adito, per essere competente il giudice del luogo dell’aperta successione, ai sensi dell’art. 22, comma 1, n. 3 , c.p.c., deve provare le circostanze alle quali detta competenza è subordinata. In verità, diversamente da quanto dedotto dal Giudice dell’opposizione in merito all’assenza di prove al riguardo, l’opponente aveva depositato in giudizio l’atto di accettazione di eredità con beneficio di inventario, ricevuto dal cancelliere del Tribunale di Venezia. Ciò costituiva la dimostrazione che il de cuius avesse in quella Provincia, oltre che la residenza, anche il domicilio, posto che l’accettazione col beneficio d’inventario è ricevuta, ex art. 484 c.p.c., dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. Il ricorso per decreto ingiuntivo andava quindi proposto dinanzi al Tribunale di Venezia dal momento che sussistevano anche le altre condizioni previste dal citato art. 22, comma 1, n. 3, c.p.c., ossia il mancato decorso di un biennio dall’apertura della successione e la mancata divisione dell’asse ereditario.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 16 luglio – 8 settembre 2015, n. 17827 Presidente Bianchini – Relatore Giusti In fatto e in diritto Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 luglio 2015 dal Consigliere relatore Dott. A.G Ritenuto che A.B. si è opposta al decreto ingiuntivo ottenuto dall'Avv. P.L. a fronte del mancato pagamento delle sue spettanze professionali per l'attività offerta in favore del de cuius A. B., deducendo l'incompetenza dell'adito Tribunale di Padova, essendo competente il giudice per le cause ere ditarie, oltre ad eccepire la prescrizione del credito e l'irregolarità del decreto ingiuntivo che si è costituita la convenuta, resistendo che il Tribunale di Padova, con sentenza in data 30 settembre 2014, ha rigettato l'opposizione perché mani festamente infondata alla luce delle risultanze del giu ramento decisorio e per l'effetto ha dichiarato defini tivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, con dannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite che, quanto al rigetto dell'eccezione di incompe tenza, il Tribunale ha rilevato che l'attrice/opponente nulla ha dedotto in causa per poter dedurre che il Tri bunale di Venezia sia il luogo dell'aperta successione, mentre è pacifico che la convenuta/opposta abbia scelto quale foro quello generale del debitore originario che avverso la sentenza la B. ha proposto ricor so per regolamento di competenza, con atto notificato il 27 ottobre-3 novembre 2014, sulla base di due motivi che l'intimata ha resistito con memoria che il pubblico ministero ha concluso perché il ri corso sia accolto, il provvedimento impugnato cassato ed individuata la competenza del Tribunale di Venezia, as segnando il termine per la relativa riassunzione che a tale riguardo il pubblico ministero ha osser vato la norma dell'art. 22, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ. prevede la competenza del giudice dell'aperta successione per le controversie relative a crediti verso il defunto o legati dovuti all'erede. La disposizione ricomprende ogni azione personale per qualsiasi tipo di credito addotto nei confronti del defunto e non fa di stinzioni in merito alla causa o al titolo da cui è sor to Cass., ord. 21 agosto 2012, n. 14594 e, più recente mente, Sez. VI, ord. 9 maggio 2014, n. 10097 fatti sal vi i casi di azione intrapresa oltre il biennio dall'apertura della successione. L'osservazione che non sarebbe stata provata la competenza del Tribunale di Ve nezia e, dunque, il luogo di morte del dante causa dell'odierna ricorrente, non ha pregio, atteso che la stessa ricorrente per ingiunzione aveva allegato che l'ultimo domicilio del suo originario debitore valido ai sensi dell'art. 456 cod. civ. era nel circondario di Venezia . Considerato che va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resisten te, posto che - al contrario di quanto eccepito - il ri corso per regolamento di competenza è formulato nel ri spetto delle prescrizioni formali prescritte dall'art. 366 cod. proc. civ., anche con riguardo alla indicazione dei documenti a disposizione del giudice a quo per deci dere sulla questione di competenza che sul fondo del regolamento il Collegio condivide le conclusioni del pubblico ministero che l'erede del debitore defunto, qualora, ingiunto in via monitoria di pagare il debito ereditario, eccepi sca, con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'incompetenza per territorio del giudice adito, per essere competente il giudice del luogo dell'aperta successione, ai sensi dell'art. 22, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., deve provare le circo stanze alle quali detta competenza è subordinata Cass., Sez. VI-2, 21 agosto 2012, n. 14594 che il Tribunale di Padova, nel respingere l'eccezione di incompetenza per territorio, ha rilevato che l'attrice in opposizione nulla ha prodotto in causa da cui si possa dedurre che il Tribunale di Venezia è il luogo dell'aperta successione che tale rilievo non resiste alle critiche mosse in questa sede dalla ricorrente A.B. che - a prescindere dalla residenza del de cuius A. B. a Santa Maria di Sala, Comune in Provincia di Venezia circostanza, questa, confermata dal certifi cato di morte - è assorbente considerare che l'opponente aveva depositato nel giudizio di opposizione l'atto di accettazione di eredità con beneficio di in ventario, ricevuto dal cancelliere del Tribunale di Ve nezia e questo è la dimostrazione che in quel Comune della Provincia di Venezia A. B. aveva, oltre alla residenza, anche il domicilio, posto che l'accettazione col beneficio d'inventario è ricevuta, per espressa previsione di legge art. 484 cod. civ. , dal cancelliere dei tribunale del circondario in cui si è aperta la successione che, infatti, è stato chiarito - sin da Cass., Sez. II, 6 agosto 1962, n. 2845 - che, ai fini della determi nazione del luogo dell'apertura della successione coin cidente con quello dell'ultimo domicilio del defunto, bisogna aver riguardo alla nozione di domicilio, che l'art 43 cod. civ. stabilisce con riferimento al luogo dove la persona ha la sede principale dei propri affari ed interessi, a differenza della residenza, intesa per il luogo in cui la persona ha la dimora abituale che sussistono anche le altre condizioni previste dal citato art. 22, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ. non essendo ancora decorso un biennio dall'apertura del la successione, avvenuta il 3 dicembre 2011, al momento del deposito, 1'11 aprile 2013, del ricorso per decreto ingiuntivo e non essendovi ancora stata la divisione dell'asse ereditario, il che si ricava per implicito sia dalla mancata presentazione della denuncia di successio ne sia dalla mancata volturazione degli immobili del de cuius, circostanze di cui si dà atto nello stesso ricor so per decreto ingiuntivo che, pertanto, il ricorso deve essere accolto che va dichiarata la competenza del Tribunale di Venezia che la sentenza impugnata è cassata e il decreto ingiuntivo opposto, in quanto reso da Tribunale territo rialmente incompetente, è annullato che le spese del giudizio, di merito e di cassazio ne, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso dichiara la competen za del Tribunale di Venezia cassa, di conseguenza, la sentenza impugnata e annulla il decreto ingiuntivo oppo sto condanna P.L. al rimborso, in favore di A.B., delle spese del giudizio di merito, li quidate in euro 3.500 per compensi, oltre a spese gene rali e ad accessori di legge, e delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.500 per compensi, ol tre a spese generali e ad accessori di legge.