



azione revocatoria fallimentare | 01 Settembre 2015
Compenso da restituire al soggetto fallito: l’assicurazione non deve risarcire l’avvocato
Il rischio assicurato deve essere inteso come il danno che il professionista può cagionare a terzi o al proprio cliente per fatti colposi commessi nell’esercizio dell’attività forense, o ad essa connessi. Pertanto, l’obbligazione di restituzione del compenso percepito – conseguente all’accertamento del danno arrecato ai creditori concorsuali e della responsabilità per questo danno – non può ritenersi coperta dall’assicurazione professionale dell’avvocato.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 17346/15; depositata il 31 agosto)








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