Non è più il suo avvocato ma continua ad assisterlo: non si confonda la procura alle liti con il contratto di patrocinio

La Cassazione chiarisce le differenze tra procura ad litem e contratto di patrocinio.

In tema di attività professionale svolta da avvocati, per il perfezionamento del contratto di patrocinio, non occorre il rilascio di una procura ad litem, essendo questa necessaria soltanto per lo svolgimento dell’attività processuale. Così ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13927, depositata il 6 luglio 2015. Il caso. Un uomo chiedeva il risarcimento dei danni a titolo di responsabilità professionale nei confronti del suo difensore che lo assisteva in altro giudizio. L’avvocato in questione sosteneva che, a causa di un conflitto di interessi con l’altra parte in giudizio, aveva comunicato al suo cliente di nominare un altro difensore. Il Tribunale di Bologna accoglieva la domanda. La sentenza veniva impugnata in via principale dal difensore e in via incidentale dall’originario attore. La Corte territoriale accoglieva l’appello incidentale, rigettando quello principale. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore, lamentando in particolare la violazione dell’art. 83 c.p.c. Procura alle liti . Procura ad litem e contratto di patrocinio. Gli Ermellini affermano che la Corte bolognese ha correttamente verificato che l’avvocato, benché fosse stato sostituito da un altro difensore a causa di un sopravvenuto conflitto di interessi con l’altra parte processuale, continuò in effetti a essere il difensore dell’uomo. I Giudici di legittimità ribadiscono che, in tema di attività professionale svolta da avvocati, occorre distinguere la procura ad litem dal contratto di patrocinio. Il primo costituisce infatti un negozio unilaterale con cui l’avvocato viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, mentre il mandato sostanziale rappresenta un negozio bilaterale c.d. contratto di patrocinio con cui il difensore viene incaricato, secondo le modalità proprie del contratto di mandato, di svolgere la sua prestazione professionale in favore della parte. Di conseguenza, ai fini del perfezionamento del contratto di patrocinio, non occorre il rilascio di una procura ad litem , essendo quest’ultima necessaria soltanto per l’esercizio dell’attività processuale. Libertà della forma. Inoltre, non è richiesta nemmeno la forma scritta del contratto di patrocinio, in quanto nel mandato vige il principio di libertà della forma Cass., n. 18450/14 . Per questi motivi, la Cassazione ritiene infondato il mezzo di ricorso con cui si lamentava la violazione delle disposizioni in materia di procura alle liti e rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 19 maggio – 6 luglio 2015, n. 13927 Presidente Finocchiaro – Relatore Cirillo Svolgimento del processo E stata depositata la seguente relazione. 1. A.G. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Bologna, l'avv. M.P., chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità professionale. A sostegno della domanda rilevò che il convenuto, che lo assisteva in un giudizio di risarcimento danni da incidente stradale, aveva omesso di riassumere il giudizio dopo il provvedimento di interruzione. Si costituì l'avv. P., chiedendo il rigetto della domanda e rappresentando che, a causa di un conflitto di interessi con altra parte in causa, egli aveva comunicato al cliente la necessità della formale assunzione della sua difesa da parte di un altro avvocato. Il Tribunale accolse la domanda. 2. La sentenza è stata impugnata dall'avv. P. in via principale e dal G. in via incidentale. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 23 gennaio 2014, ha respinto l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, ha condannato l'avv. P. al pagamento della maggior somma di euro 48.989,35, comprensiva di rivalutazione ed interessi, nonché alla rifusione delle spese del grado. 3. Contro la sentenza d'appello ricorre l'avv. M.P. con atto affidato a quattro motivi. A.G. non ha svolto attività difensiva in questa sede. 4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato. 5. Col primo motivo si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 83 cod. proc. civ., mentre con i motivi secondo, terzo e quarto si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti. 5.1. Va rilevato, in relazione al primo motivo, che la presunta lesione dell'art. 83 cod. proc. civ. non supera la rado decidendi della sentenza impugnata, la quale, con accertamento di fatto congruamente motivato e non censurabile in questa sede, ha accertato che l'avv. P., nonostante la sua sostituzione con altro difensore, resa necessaria da un sopraggiunto conflitto di interessi con altra parte del giudizio, continuò in effetti ad essere il difensore del G In particolare, la Corte d'appello ha tratto tale convinzione dall'esistenza di un fax, proveniente dal medesimo avv. P. e sostanzialmente non contestato, che aveva espressamente riconosciuto tale circostanza. La giurisprudenza di questa Corte, d'altronde, ha in più occasioni affermato che in tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura ad litem costituisce un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale cosiddetto contratto di patrocinio con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte. Ne consegue che, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura ad litem, essendo questa necessaria solo per lo svolgimento dell'attività processuale, e che non è richiesta la forma scritta, vigendo per il mandato il principio di libertà di forma sentenze 18 luglio 2002, n. 10454, e 29 agosto 2014, n. 18450 . Ne consegue l'infondatezza del primo motivo. 5.2. Quanto, invece, ai motivi secondo, terzo e quarto, si rileva che, trattandosi di sentenza pubblicata dopo 1'11 settembre 2012, all'odierno ricorso si applica il regime di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 sicché, alla luce dei criteri indicati dalla sentenza delle Sezioni Unite 7 aprile 2014, n. 8053, alla quale si intende prestare piena adesione, tali motivi sono inammissibili, risolvendosi nel tentativo di dare una diversa lettura a circostanze che la Corte d'appello ha comunque preso in esame conoscenza della causa da parte dell'altro difensore, avv. Cosentino, telefonate di sollecito rivolte al G. . Non è, quindi, configurabile alcuna omissione. 6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato . Motivi della decisione 1. Non sono state depositate memorie alla precedente relazione. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni. 2. Il ricorso, pertanto, è rigettato. Non occorre provvedere sulle spese, in considerazione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato. Sussistono tuttavia le condizioni di cui all'art. 13, comma 1--quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d_P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.