Assenza ingiustificata delle parti al procedimento di mediazione?

Per il Tribunale di Vasto, sì alla proposta del mediatore, no ad alcuni limiti sulla riservatezza, onde valutare il comportamento delle parti ai fini delle sanzioni previste dal d.lgs. n. 28/10.

E’ opportuno, per il Tribunale di Vasto, che le parti presentino istanza presso un Organismo che non ponga limiti alla formulazione della proposta del mediatore, il quale dovrà anche riportare a verbale i motivi prodotti a giustificazione della mancata partecipazione personale. Il provvedimento in oggetto, oltre a disporre l’esperimento del procedimento di mediazione demandata, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/10, detta un importante decalogo di regole di comportamento a cui le parti e il mediatore sono chiamate a conformarsi. La rilevanza del provvedimento consiste nell’indicazione di una serie di prescrizioni che, non essendo state espressamente previste dalla legge, tendono a colmare interpretativamente vuoti di disciplina nella regolamentazione del procedimento di mediazione. Il caso. La questione riguarda uno scioglimento di riserva, in cui il Tribunale di Vasto, nella persona del dott. Fabrizio Pasquale, non nuovo ad interessanti e innovativi provvedimenti in materia, ha ritenuto di inviare le parti mediazione, con la conseguenza che lo svolgimento della procedura di mediazione è divenuto, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/10, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nel disporre il procedimento di mediazione, in quanto ha ritenuto che lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti rendessero particolarmente adeguato il ricorso a soluzioni amichevoli della medesima, anche in considerazione del contenuto delle proposte conciliative formulate nel corso del giudizio il Tribunale di Vasto ha stabilito però una serie di condizioni alle quali le parti devono obbligatoriamente attenersi. Il Mediatore deve essere libero di presentare la sua proposta. Il Mediatore deve essere libero di presentare la sua proposta, anche senza la richiesta congiunta delle parti e anche in contumacia, altrimenti non avrebbero senso le sanzioni per chi non accetta la proposta purché sia ragionevole . Per il provvedimento in esame, nello scegliere l’Organismo presso il quale presentare l’istanza, le parti si dovranno rivolgere ad un ente il cui regolamento non contenga clausole limitative del potere, riconosciuto al mediatore dall’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 28/10, di formulare una proposta di conciliazione quando l’accordo amichevole tra le parti non è raggiunto, in particolare restringendo detta facoltà del mediatore al solo caso in cui tutte le parti gliene facciano concorde richiesta, in quanto tali previsioni regolamentari frustrano lo spirito della norma – che è quello di stimolare le parti al raggiungimento di un accordo – e non consentono al giudice di fare applicazione delle disposizioni previste dall’art. 13 del citato decreto, in materia di spese processuali, così vanificandone la ratio ispiratrice, tesa a disincentivare rifiuti ingiustificati di proposte conciliative ragionevoli. In pratica, quindi, dovranno essere esclusi tutti gli organismi che prevedano la possibilità, per il mediatore, di esprimere la proposta solo in presenza di richiesta congiunta e che escludano tale possibilità in contumacia di una delle parti, poiché tale previsione andrebbe contro lo spirito della legge, non consentendo di applicare le sanzioni previste dalla legge in caso di ingiustificato rifiuto di proposte conciliative che potessero ritenersi accettabili. Questo anche alla luce del fatto – prosegue l’ordinanza – che la formulazione di una proposta di conciliazione da parte del mediatore – tutte le volte in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo amichevole ed anche in assenza di una richiesta congiunta delle stesse – costituisce un passaggio fondamentale della procedura di mediazione, vieppiù valorizzato dalle disposizioni del d.l. n. 83/2012, il quale – modificando l’art. 2, legge n. 89/2001, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo – ha introdotto il comma 2 quinquies , a norma del quale non è riconosciuto alcun indennizzo [] c nel caso di cui all'articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”, con ciò confermando la tendenza del legislatore ad introdurre nell’ordinamento meccanismi dissuasivi di comportamenti processuali ostinatamente protesi alla coltivazione della soluzione giudiziale della controversia, la cui individuazione – però – presuppone necessariamente la previa formulazione o, comunque, la libera formulabilità di una proposta conciliativa da parte del mediatore ed il suo raffronto ex post con il provvedimento giudiziale di definizione della lite . Via all’obbligo di riservatezza? Sappiamo che il d.lgs. n. 28/10 prescrive che tutto ciò che viene detto in mediazione è riservato, e in sostanza non può essere utilizzato in giudizio in alcun modo. L’ordinanza, in esame, però, sembra contraddire parzialmente detto principio, dato che prescrive oltre a ricordare quello che è un principio ormai acclarato, cioè quello per cui le parti devono essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e con l’assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo e che la mancata partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione può costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis , d.lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c. , che il mediatore non solo debba adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti, ad esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro o sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato diverso dal difensore , per il caso di assoluto impedimento a comparire il mediatore, secondo l’ordinanza, dovrà inoltre verbalizzare i motivi eventualmente addotti dalle parti assenti per giustificare la propria mancata comparizione personale, precisando che ogni documentazione a tal fine rilevante dovrà essere prodotta in giudizio dalla parte costituita entro la prossima udienza, allo scopo di consentire al giudice un’adeguata valutazione in vista delle determinazioni da assumere in caso di assenza ingiustificata delle parti al procedimento di mediazione. In pratica, secondo l’ordinanza, praticamente stravolgendo quella che è stata la prassi in uso fino ad oggi, non solo il mediatore dovrà verbalizzare i motivi per cui una parte non sia presente, ma la parte che vi è interessata potrà depositare in giudizio ogni documentazione possibile a tal fine, onde consentire l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Trattasi, quindi, di principio innovativo, teso a colmare le lacune di una disposizione legislativa effettivamente farraginosa in alcuni punti. Ora dovremo attendere per vedere se questa interpretazione verrà seguita da ulteriore giurisprudenza ciò che è sicuro è che provvedimenti del genere sono importanti e necessari per far veramente funzionare la mediazione.

Tribunale di Vasto, ordinanza 23 giugno 2015 Giudice Pasquale A scioglimento della riserva assunta nel procedimento di cui in epigrafe LETTI gli atti e la documentazione di causa VISTE le condizioni di estrema congestione in cui versa il proprio ruolo istruttorio e decisorio RILEVATA la necessità di una definizione rapida del procedimento secondo le modalità conciliative auspicate dalla Direttiva Europea approvata dal Parlamento e dal Consiglio n. 2008/52/CE del 21.5.2008, allo scopo di garantire un miglior accesso alla giustizia LETTO l’art. 5, secondo comma, del D. L.gs. 4 marzo 2010, n. 28, come introdotto dal D.L. n. 69/13, convertito in legge n. 98 del 9 agosto 2013, il quale attribuisce al giudice il potere di disporre l'esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale RITENUTO che la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti rendono particolarmente adeguato il ricorso a soluzioni amichevoli della medesima, anche in considerazione del contenuto delle proposte conciliative formulate nel corso del giudizio RITENUTO, peraltro, opportuno che, nella scelta dell’organismo di mediazione, le parti si rivolgano ad enti il cui regolamento non contenga clausole limitative del potere, riconosciuto al mediatore dall’art. 11, secondo comma, del D. Lgs. n. 28/10, di formulare una proposta di conciliazione quando l’accordo amichevole tra le parti non è raggiunto, in particolare restringendo detta facoltà del mediatore al solo caso in cui tutte le parti gliene facciano concorde richiesta, in quanto tali previsioni regolamentari frustrano lo spirito della norma – che è quello di stimolare le parti al raggiungimento di un accordo – e non consentono al giudice di fare applicazione delle disposizioni previste dall’art. 13 del citato decreto, in materia di spese processuali, così vanificandone la ratio ispiratrice, tesa a disincentivare rifiuti ingiustificati di proposte conciliative ragionevoli CHE la formulazione di una proposta di conciliazione da parte del mediatore – tutte le volte in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo amichevole ed anche in assenza di una richiesta congiunta delle stesse – costituisce un passaggio fondamentale della procedura di mediazione, vieppiù valorizzato dalle disposizioni del D.L. 22.06.2012 n. 83, il quale – modificando l’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo – ha introdotto il comma 2 quinquies, a norma del quale non è riconosciuto alcun indennizzo [] c nel caso di cui all'articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”, con ciò confermando la tendenza del legislatore ad introdurre nell’ordinamento meccanismi dissuasivi di comportamenti processuali ostinatamente protesi alla coltivazione della soluzione giudiziale della controversia, la cui individuazione – però – presuppone necessariamente la previa formulazione o, comunque, la libera formulabilità di una proposta conciliativa da parte del mediatore ed il suo raffronto ex post con il provvedimento giudiziale di definizione della lite PRECISATO che le parti sono libere di scegliere l’organismo di mediazione al quale rivolgersi, ma sono tenute a partecipare personalmente, assistite dal proprio difensore, all’incontro preliminare, informativo e di programmazione, che si svolgerà davanti al mediatore dell’organismo prescelto e nel quale verificheranno se sussistano effettivi spazi per procedere utilmente in mediazione RITENUTO che la mancata partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo agli incontri di mediazione può costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c. RITENUTO, altresì, che incombe sul mediatore l’onere di verbalizzare i motivi eventualmente addotti dalle parti assenti per giustificare la propria mancata comparizione personale e, comunque, di adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle stesse, ad esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro o sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato diverso dal difensore , per il caso di assoluto impedimento a comparire CONSIDERATO opportuno che, in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concludi con il raggiungimento di un accordo amichevole, il mediatore provveda comunque alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti Per Questi Motivi DISPONE che le parti provvedano ad attivare la procedura di mediazione per la soluzione della controversia, ricorrendo ad un qualsiasi organismo di conciliazione, pubblico o privato, presente all’interno del circondario del Tribunale di Vasto, purchè regolarmente iscritto nell’apposito registro istituito con decreto del Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 16 del D. L.gs. 4 marzo 2010, n. 28, e a condizione che il regolamento dell’ente non contenga clausole limitative della facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa, subordinandone – in particolare – l’esercizio alla condizione della previa richiesta congiunta di tutte le parti ASSEGNA alle parti termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione, rendendo noto che il mancato esperimento della procedura è sanzionato – per la parte attrice – a pena di improcedibilità della domanda giudiziale PRECISA che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e con l’assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo e che la mancata partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione può costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c. INVITA, in ogni caso, il mediatore ad adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti, ad esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro o sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato diverso dal difensore , per il caso di assoluto impedimento a comparire INVITA, altresì, il mediatore a verbalizzare i motivi eventualmente addotti dalle parti assenti per giustificare la propria mancata comparizione personale, precisando che ogni documentazione a tal fine rilevante dovrà essere prodotta in giudizio dalla parte costituita entro la prossima udienza, allo scopo di consentire al giudice un’adeguata valutazione in vista delle determinazioni da assumere in caso di assenza ingiustificata delle parti al procedimento di mediazione PRESCRIVE, altresì, che - in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concludi con il raggiungimento di un accordo amichevole - il mediatore provveda comunque alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti RINVIA la causa, per il prosieguo, all’udienza del 26/10/2015, ore 13.00 INVITA le parti a produrre copia dei verbali degli incontri di mediazione e a comunicare all’Ufficio l’esito della procedura di mediazione con nota da depositare in Cancelleria, almeno 10 giorni prima della prossima udienza, la quale dovrà contenere informazioni in merito all’eventuale mancata partecipazione delle parti personalmente senza giustificato motivo agli eventuali impedimenti di natura pregiudiziale o preliminare che abbiano impedito l’effettivo avvio del procedimento di mediazione nonché, infine, con riferimento al regolamento delle spese processuali, ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore DISPONE che, a cura della parte attivante il procedimento, copia del presente verbale sia trasmesso al mediatore designato MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza per intero.