Eccezione di prescrizione presuntiva e riconoscimento del debito: una convivenza non sempre facile

La proposizione di un'eccezione di prescrizione presuntiva non equivale al riconoscimento del debito da parte del convenuto, in quanto il disposto dell'art. 2957 c.c. va inteso nel senso che l'ammissione del fatto comporta il rigetto dell'eccezione, ma non anche che la proposizione di quest'ultima determini l'ammissione del fatto costitutivo del debito.

La Seconda Sezione Civile della Cassazione ha affrontato il tema con la sentenza n. 13401 depositata il 30 giugno 2015 della prescrizione presuntiva dei crediti del professionista, quello della prova circa l’eventuale interruzione di detta prescrizione, e quello della distinzione tra cliente e soggetto che rilascia la procura alle liti. Il caso. Un avvocato conveniva in giudizio due soggetti chiedendone la condanna, in via tra loro solidale, al pagamento della somma di circa euro 15.000, oltre accessori, per l’attività di procuratore da lui svolta. Peraltro, uno dei convenuti era il figlio d’arte, in quanto anche lui avvocato , del dominus che aveva conferito all’attore gli incarichi procuratori. Veniva eccepita sia la prescrizione presuntiva del credito vantato ex art. 2959 codice civile, sia quanto all’avvocato, figlio d’arte, che avrebbe a sua volta conferito gli incarichi procuratori all’attore la carenza di legittimazione passiva. Il Tribunale accoglieva entrambe le eccezioni sollevate dai conventi, con conseguente rigetto della domanda attorea. In appello la decisione veniva in sostanza confermata. La contestazione sul quantum escludeva l’eccezione di prescrizione? La prima censura sollevata dal ricorrente riguarda un asserito vizio di motivazione laddove la corte di merito ha rigettato la sua doglianza volta a sottolineare come le difese avversarie avessero ad oggetto anche il quantum del credito preteso, circostanza che di per sé sarebbe incompatibile con la eccezione di prescrizione presuntiva. La censura viene rigettata dalla Cassazione perché l’eccezione di prescrizione non equivale al riconoscimento del debito, in quanto il disposto dell'art. 2957 codice civile s'intende nel senso che l’ammissione del fatto comporta il rigetto dell'eccezione, ma non, al contrario, che l’aver sollevato l’eccezione di prescrizione determini l’ammissione del fatto costitutivo del debito. Ma da quale momento inizia a decorrere la prescrizione? Ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso ai sensi dell'art. 2957 secondo comma, codice civile, l’ultima prestazione dalla quale va calcolato il termine triennale stabilito dall'art. 2956 codice civile, va individuata con riferimento all'espletamento dell'incarico conferito dal cliente. Del resto, poiché detto incarico si fonda sul contratto di patrocinio, che è regolato dalle norme del mandato di diritto sostanziale, e non sul rilascio della procura ad litem, il cui fine è soltanto quello di consentire la rappresentanza processuale della parte, il termine di prescrizione inizia a decorrere dall'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l’incarico, che, nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio, coincide con la pubblicazione della sentenza d'appello. Ma c’è differenza tra cliente e parte assistita? La nota distinzione tra rapporto endoprocessuale nascente dalla procura ad litem e rapporto di patrocinio - in virtù della quale si è ritenuto possibile nella giurisprudenza della Cassazione individuare come cliente, e cioè obbligato al pagamento del compenso nei confronti dell'avvocato, un soggetto diverse da colui che ha rilasciato la procura - non esclude la necessità di provare il conferimento dell'incarico da parte del terzo, dovendosi, in difetto, presumere che il cliente è colui che ha rilasciato la procura. Interruzione della prescrizione se manca la prova della ricezione dell’intimazione, cosa succede? Il ricorrente aveva sostenuto che l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prestazione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento, in considerazione dei doveri che la raccomandata impone al servizio postale in ordine al suo inoltro e alla sua consegna, con la conseguenza che non è sufficiente per il destinatario negare di avere ricevuto detta raccomandata per superare la suddetta presunzione. Ma secondo la Suprema Corte costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, c.c., l’inoltro della richiesta di adempimento per lettera raccomandata, la cui spedizione è provata dalla relativa ricevuta e i cui particolari doveri di consegna a carico del servizio postale ne fanno presumere l’arrivo al debitore, pur in assenza della ricevuta di ritorno, sicché solo a seguito di contestazione del destinatario sorge l’onere per il mittente di provare il ricevimento. In definitiva, il ricorso per cassazione è stato rigettato, con condanna alle spese.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 12 marzo – 30 giugno 2015, n. 13401 Presidente Bursese – Relatore Falaschi Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 24 maggio 2006 l'Avv. T.M. evocava, dinanzi al Tribunale di Trento, B.A. e l'Avv. E.A. chiedendo la condanna, in via solidale, dei medesimi al pagamento della somma di Euro 14.404,48, oltre accessori, per attività di procuratore svolta per conto della convenuta in una serie di controversie trattate avanti allo stesso ufficio, conferitogli l'incarico nel 1990 dall'Avv. M. e dopo il luglio 1994, dal figlio della predetta, il convenuto E. . Instaurato il contraddittorio, nella resistenza dell'E. che eccepiva il difetto di legittimazione passiva, nonché della B. che eccepiva l'avvenuta prescrizione presuntiva dei crediti vantati ex art. 2959 c.c., il Tribunale adito, accoglieva entrambe le eccezioni sollevate dai conventi, con conseguente rigetto della domanda attorea. In virtù di rituale appello interposto dall'Avv. T. sotto molteplici profili, la Corte di appello di Trento, nella resistenza degli appellati, che proponevano anche rispettivi appelli incidentali sulla unitaria liquidazione delle spese processuali pur essendo due le parti convenute, respingeva l'appello principale ed accoglieva quelli incidentali, rideterminando le spese di lite facendo applicazione dell'art. 5 punto 5 della tariffa forense. A sostegno della decisione adottata la corte territoriale - premesso che l'esame del gravame avrebbe valutato separatamente la domanda svolta nei confronti della B. rispetto a quella proposta nei confronti dell'E. - evidenziava che, quanto alla prima, era stata la sola parte assistita dall'Avv. T. nei giudizi intentati dinanzi al Tribunale di Trento e poi alla Corte di appello di Trento rilevava, relativamente alla eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dalla stessa appellata da esaminarsi per avere la debitrice eccepito formalmente il pagamento del credito , che il mandato era cessato con la fine della causa o al più in data 15.10.2001, con la conseguenza che il triennio di prescrizione era maturato, al massimo, il 15.10.2004, mentre la causa de qua era iniziata nell'anno 2006, né vi era prova di atti interruttivi, per essere le lettere allegate inviate ma prive di dimostrazione della ricezione da parte della debitrice. Né il giuramento decisorio deferito, pur ammissibile, assolveva a detto onere non essendo state articolate circostanze decisive per la definizione della controversia. Per quanto concerneva l'E. , osservava preliminarmente che al tempo del conferimento dell'incarico al T. lo stesso non aveva ancora superato gli esami di abilitazione forense, divenuto co-difensore della madre, unitamente all'avv. M. e all'avv. T. , in data 17.6.1996, a seguito di mandato conferitogli dalla stessa B. . Tanto chiarito, in atti non vi era prova di un mandato con o senza rappresentanza a lui rilasciato da parte della madre per incaricare un difensore né rispetto alla domanda ex art. 26 codice deontologico, specificata con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c., appariva dimostrato un ulteriore autonomo incarico conferito al T. dall'E. , pacifico che inizialmente era stato investito della tutela delle posizioni della B. dall'avv. M. . Di converso dovevano trovare accoglimento gli appelli incidentali, giacché l'unica liquidazione delle spese effettuata nella sentenza impugnata, pari ad Euro 3.800,00, divisa per le due parti difese, aventi posizioni non identiche, comportava che i diritti liquidati violavano i minimi previsti in tariffa, per cui provvedeva ad una riliquidazione ai sensi dell'art. 5 della T.P. per essere identiche alcune delle questioni portate all'esame del giudice. Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Trento ha proposto ricorso per cassazione il T. , sulla base di sei motivi, cui hanno replicato con separati controricorsi gli intimati, contenenti anche ricorso incidentale condizionato, affidato ciascuno - rispettivamente - a quattro e a due motivi anche parte ricorrente ha resistito ai ricorsi incidentali con controricorso. I resistenti in prossimità della pubblica udienza hanno depositato memoria illustrativa unica. Motivi della decisione Il ricorrente principale con il primo motivo lamenta un vizio di motivazione laddove la corte di merito ha rigettato la sua doglianza volta a sottolineare come le difese della B. avessero ad oggetto anche il quantum del credito preteso, circostanza che di per sé sarebbe incompatibile con la eccezione di prescrizione presuntiva. In altri termini, ad avviso del ricorrente, nell'affermazione della B. che il credito da lui vantato era comprensivo di emolumenti spettanti al co-difensore andrebbe ravvisata una contestazione sul quantum, non convincente la ratio secondo cui detta difesa sarebbe riferibile esclusivamente all'E. . Il motivo è privo di pregio. Come statuito da un risalente orientamento, condiviso da questo Collegio, l'eccezione di prescrizione non equivale al riconoscimento del debito, in quanto il disposto dell'art. 2957 c.c. s'intende nel senso che l'ammissione del fatto comporta il rigetto dell'eccezione, ma non, al contrario, che l'aver sollevato l'eccezione di prescrizione determini l'ammissione del fatto costitutivo del debito così Cass. 21 gennaio 2000 n. 634 . D'altra parte, la valutazione delle prove compiuta dalla sentenza impugnata si sottrae alle censure, siccome motivata in modo logicamente corretto e sufficiente, posto che il ricorrente si limita a proporre una diversa lettura della memoria difensiva del 21.11.2006 e delle dichiarazioni del procuratore rese all'udienza del 2.5.2007, contestando le conclusioni cui è giunto il giudice distrettuale, senza neanche indicare il canone di interpretazione degli atti e degli scritti processuali asseritamele violato. Con il secondo motivo il ricorrente principale nel lamentare sempre un vizio di motivazione, censura l'accertamento effettuato dalla corte di merito al fine della decorrenza del termine di prescrizione del diritto di credito de quo individuato nella data dell'ultima decisione resa nelle cause seguite per la B. dall'avv. T. , ossia luglio 2000, ai sensi dell'art. 2957 c.c Anche detta censura non può trovare ingresso. Ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso ai sensi dell'art. 2957 secondo comma c.c., l'”ultima prestazione dalla quale va calcolato il termine triennale stabilito dall'art. 2956 c.c., va individuata con riferimento all'espletamento dell'incarico conferito dal cliente. Poiché il detto incarico si fonda sul contratto di patrocinio, che è regolato dalle norme del mandato di diritto sostanziale, e non sul rilascio della procura ad litem, il cui fine è soltanto quello di consentire la rappresentanza processuale della parte ex plurimis Cass. n. 8388 del 1997 , il termine di prescrizione inizia a decorrere dall'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, che, nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio, coincide con la pubblicazione della sentenza d'appello v. ex plurimis Cass. n. 12326 del 2001 . Bene ha fatto, quindi, la Corte territoriale a individuare nella pubblicazione della sentenza definitiva non impugnabile che aveva posto fine alla lite, in data 15.10.2001 - nel caso di specie, passata in giudicato la sentenza della Corte d'appello di Trento - il dies a quo per l'inizio del termine di prescrizione. Del resto il ricorrente ha richiesto il pagamento delle prestazioni di cui ai giudizi instaurati e sulla base di detto assunto i giudici hanno determinato il termine di decorrenza della prescrizione presuntiva. Non viene in rilievo la mancata revoca del mandato”, giacché ai sensi dell'ari 2957, comma 2, c.c. e prima ancora dell'art. 83, ult. comma, c.p.c. il rapporto di mandato si conclude con la decisione della controversia per la quale era stato conferito. Né vi è prova che la B. avesse conferito un ulteriore mandato per seguire il fallimento della società Rodoendro, che comunque avrebbe riguardato un rapporto diverso, né che alla predetta fosse stata inviata la nota del 28.2.2003, giacché anche a volere ritenere l'inoltro a mezzo posta ordinaria, con conseguente presunzione della ricezione dell'atto ai sensi dell'art. 1335 c.c., sta di fatto che destinatario della nota predetta risulta essere non giù la B. , ma l'Avv.to E. , esclusa argomentatamente la sussistenza della solidarietà passiva fra i predetti. Con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 236 c.p.c., nonché per vizio di motivazione, per non avere la corte di merito disposto il giuramento decisorio deferito alla B. , pur ritenendolo ammissibile. Prosegue il ricorrente riportando il tenore della formula articolata nel deferire il giuramento alla controparte. A conclusione del mezzo viene posto il seguente quesito di diritto Il giuramento decisorio deferito dal creditore ai sensi dell'art. 2960 c.c. è ammissibile in presenza della formulazione di un articolo con cui venga richiesto al debitore di giurare e giurando affermare di avere pagato gli importi di credito azionato, con l'aggiunta di aspetti puramente formali, eventualmente non dedotti dal debitore, quali le modalità dell'asserito pagamento, a fronte della facoltà di cui all'art. 236 c.p.c. che attribuisce al giudice il potere di modificare la formula al fine di rendere più chiaro il contenuto del giuramento. L'attività di circoscrizione del quesito formulato, con l'eliminazione di elementi aggiuntivi e specificazioni non necessarie ai fini della decisorietà del quesito stesso, costituisce attività di modifica consentita ai sensi dell'art. 236 c.p.c. . Il motivo è infondato in relazione ad entrambi i profili in cui è articolato. Accertato, con statuizione non soggetta a censura, che il giuramento decisorio deferito alla B. verteva su fatti quali la specificazione degli importi pagati, il modo di pagamento, l'indicazione delle date, non propri del soggetto che doveva prestarlo, né caduti sotto l'esperienza diretta dei suoi sensi o della sua intelligenza, non avendone fatto menzione nelle difese, correttamente la Corte distrettuale ha escluso l'ammissibilità del giuramento deferito nella forma de veritate . Sotto tal profilo la decisione dei Giudici di merito deve ritenersi sostanzialmente corretta, anche se non adeguatamente spiegata, considerato che dall'articolazione del mezzo istruttorio, testualmente riportata nel motivo di ricorso, oltre che nella stessa decisione, risulta agevole rilevare come il giuramento, che si sarebbe voluto deferire alla controparte, così come formulato, difetti del requisito della decisorietà, non potendosi considerare de veritate, in quanto non riguardante fatti di cui il soggetto chiamato a prestarlo sia stato autore o partecipe, né de scientia, non contenendo la specificazione che il fatto altrui sia stato, in qualche modo, inequivocamente appreso o constatato dal prestatore al riguardo, v., tra le altre, Cass. n. 5789 del 1998 Cass. n. 4365 del 1995 Cass. n. 11491 del 1992 , di talché la solenne affermazione o negazione finirebbe con l'esprimere una mera valutazione personale. Riguardo al secondo profilo della censura, la statuizione del giudice del gravame di non poter procedere di ufficio alla modifica del giuramento deferito nella forma de veritate , è conforme all'orientamento elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che potendo soltanto la parte disporre di questo mezzo di prova, le modificazioni sostanziali della formula del giuramento decisorio, quale appunto quella in questione, possono essere apportate soltanto dalla parte personalmente o da un suo procuratore munito di mandato speciale Cass. 13 febbraio 1980 n. 1033 Cass. 14 gennaio 1980 n. 339 Cass. 17 gennaio 1979 n. 344 . E non vi sono ragioni valide per discostarsi da tale orientamento, né il ricorrente ne prospetta, limitandosi ad insistere sulla facoltà del giudice di merito di modificare la formula. Con il quarto motivo il ricorrente principale lamenta che - una volta accertato lo stato di salute della B. - ha deferito giuramento decisorio de scentia o de relato ai sensi dell'art. 2736 e ss c.c., in particolare dell'ali. 2739, ultimo comma, c.c., all'E. nella duplice veste di difensore e figlio della B. , in merito alla conoscenza da parte sua dell'avvenuto pagamento del credito azionato nei confronti della madre, giuramento sempre ammissibile anche in appello, richiesta sulla quale la corte di merito aveva omesso ogni pronuncia. Il motivo è inammissibile, risultando la questione posta superata dalla pronuncia di inammissibilità della formula adoperata già nei confronti della B. , di cui si è detto al terzo mezzo. Con il quinto motivo il ricorrente principale deduce vizio di motivazione circa l'accertata mancanza di prova dell'esistenza di un incarico conferito al T. dall'E. nell'interesse della B. pur essendovi in atti numerose procure rilasciate dalla B. in favore dell'E. e del T. . Anche detta censura va disattesa. Infatti la corte di merito ha chiarito che la prova testimoniale indicata in citazione era stata ritenuta generica per il mancato riferimento al periodo di conferimento dell'incarico, stante l'iniziale affidamento all'Avv.to T. , da parte dell'Avv.to M. , e comunque in contrasto con il contenuto della richiesta del 28.2.2003, nella quale non si faceva riferimento alle attività procuratorie, riconducigli all'art. 30 del Codice deontologico. Di converso la prova testimoniale di cui alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. rifletteva un rapporto obbligatorio, per mandato o per accollo, non dedotto in citazione. La nota distinzione tra rapporto endoprocessuale nascente dalla procura ad litem e rapporto di patrocinio, in virtù della quale si è ritenuto possibile nella giurisprudenza di questa Corte individuare come cliente, e cioè obbligato al pagamento del compenso nei confronti dell'avvocato, un soggetto diverso da colui che ha rilasciato la procura, non esclude infatti la necessità di provare il conferimento dell'incarico da parte del terzo, dovendosi, in difetto, presumere che il cliente è colui che ha rilasciato la procura. A tali principi si è attenuta la sentenza impugnata, correttamente affermando che il Bissi, indipendentemente dai profili deontologici attinenti al rapporto con il collega E. , che non rilevavano ai fini di causa, poteva far valere la sua pretesa creditoria direttamente verso la B. . La critica mossa dal ricorrente, risolvendosi in una contestazione apodittica della decisione di cui non coglie la ratio su cui si fonda, è, quindi inammissibile. Con il sesto ed ultimo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 1335 c.c., nonché vizio di motivazione, per non avere la corte di merito ritenuta provata l'avvenuta interruzione della prescrizione nonostante i numerosi atti interruttivi inviati da ultimo le raccomandate del 17.3 e 14.4.2006 , quanto meno nei confronti del coobligato in via solidale, avv. E. . A corollario del mezzo viene formulato il seguente quesito di diritto l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prestazione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale si presume giunto a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento, in considerazione dei doveri che la raccomandata impone al servizio postale in ordine al suo inoltro e alla sua consegna, con la conseguenza che non è sufficiente per il destinatario negare di avere ricevuto detta raccomandata per superare la suddetta presunzione . Pure infondato è l'ultimo motivo. È jus receptum che costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., u.c., l'inoltro della richiesta di adempimento per lettera raccomandata, la cui spedizione è provata dalla relativa ricevuta e i cui particolari doveri di consegna a carico del servizio postale ne fanno presumere l'arrivo al debitore, pur in assenza della ricevuta di ritorno, sicché solo a seguito di contestazione del destinatario sorge l'onere per il mittente di provare il ricevimento ex plurimis Cass. 6 agosto 1996 n. 7181, Cass. 5 ottobre 1998 n. 9861, Cass. 3 luglio 2003 n. 10536 . Orbene la decisione del Giudice d'appello di esclusione della presunzione, di cui all'art. 1335 c.c., di ricezione della lettera da parte della B. , per quanto sopra già esposto, discende dalla considerazione del non essere la stessa la destinataria della missiva, mentre per l'E. l'esclusione si incentra sul difetto di legittimazione passiva. Trattandosi di circostanze oggettive, innegabilmente contrastanti con l'assunto del ricorrente, la soluzione adottata non può che essere ritenuta corretta. Venendo all'esame dei ricorsi incidentali - che sono parzialmente sovrapponigli nelle difese e nelle censure, con i quali entrambi i ricorrenti incidentali lamentano la violazione degli artt. 74 e 87 delle disp. att. c.p.c. in relazione agli arti 169 e 183 c.p.c., nonché dell'art. 24 e 111 Cost., denunciando gravi irregolarità del ricorrente principale nel deposito dei documenti primo motivo violazione degli artt. 112, 183, 345 c.p.c., 2956 e 2959 c.c. assumendo la assoluta novità introdotta in gradi di appello dal T. relativamente alla mancata contestazione del credito da parte della B. nel giudizio di primo grado, per cui il giudice del gravame avrebbe dovuto ritenere l'inammissibilità del motivo e non già esaminarlo nel merito secondo motivo violazione dell'art. 342 c.p.c. per assoluta genericità dei motivi di appello della presunta contestazione del credito da parte della debitrice terzo motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 183, 184 e 187 c.p.c. perché nonostante il T. avesse rinunciato in primo grado alla richiesta di deferimento di giuramento decisorio, avrebbe dovuto ritenersi inammissibile la richiesta poi avanzata in grado di appello, per cui la corte di merito non avrebbe dovuto esaminare nel merito l'istanza quarto motivo nonché violazione degli artt. 112, 163, 164 e 183 c.p.c. per tardiva introduzione della richiesta da parte del T. dei compensi ai sensi dell'art. 30 codice deontologico forense non rilevata di ufficio secondo motivo del ricorso incidentale proposto dall'E. - risultando proposti in via condizionata, rimangono assorbiti dal rigetto del ricorso principale. In merito alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, si ritiene che vada comunque seguito il criterio della soccombenza e vengono liquidati come in dispositivo, con valutazione unitaria per entrambi i resistenti, stante la sostanziale coincidenza delle difese, computata tenendo conto dell'aumento di cui all'art. 5 della legge professionale. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso principale, assorbiti i ricorsi incidentali condizionati condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida – per entrambi i controricorrenti - in complessivi Euro. 2.000,00, di cui Euro. 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie ed accessori, come per legge.